Legislazione comunitaria Clausole campione

Legislazione comunitaria. 1.1. Trattato CE, artt. 81-86 801 1.2. Regolamento (CE) n. 2790/1999dellaCommissione,del 22dicembre 1999,relativo allʼapplicazione dellʼarticolo 81, paragrafo 3, del trat- tato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate 803 1.3. Regolamento (CE) n. 1/2003del Consiglio, 16 dicembre 2002, concernente lʼapplicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato 811 1.4. Comunicazione della Commissione (2000/C291/01),Linee direttrici sulle restrizioni verticali 837
Legislazione comunitaria. Dal momento che la collaborazione tra imprese nei settori altamente tecnologici riveste un ruolo decisivo ai fini delle attuali economie, un contesto normativo che consenta di coniugare efficace- mente regole della concorrenza e la difesa della proprietà intellettuale è altamente auspicabile. Le attuali normative europee regolano la materia dei trasferimenti tecnologici con norme spe- ciali che si basano su due presupposti: quello di incentivare lo scambio di tecnologie essenziali per la produzione e quello di favorire l’utilizzo dei contratti di licenza per correggere alcune inefficienze legate alla proliferazione delle innovazioni da parte di soggetti diversi39. La principale fonte normativa che disciplina i trasferimenti di tecnologie è il regolamen- to (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014, che consente di accedere a una disciplina agevolata, quella dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento del- l’Unione Europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia ("RECTT") che garan- tisce l’esenzione dall’applicazione dell’art. 101, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea40, quindi per le pratiche restrittive della concorrenza. L’applicazione del RECTT è inoltre agevolata dalle indicazioni contenute all’interno delle linee guida redatte dalla Commissione Europea41. Il RECTT esenta dall’applicazione dell’art. 101(1) TFUE gli accordi tra due imprese che hanno ad oggetto gli "accordi per i trasferimenti di tecnologia". Con que- 39Frignani e Xxxxxxxx (2016). 40Di seguito indicato con "TFUE". L’art. 101 paragrafo 1 del TFUE vieta gli accordi (orizzontali e verticali) che possono impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e interviene per le pratiche tra Stati dell’Unione (o nelle pratiche in cui è coinvolto un soggetto dell’Unione).
Legislazione comunitaria. Rettifica della decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione Ue-Bulgaria - Definizione della nozione di “prodotti originari” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune. . . . . . . . . . . Rettifica della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/Ce e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio. Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari . . . . Xxxxxxxxx a prova di bambino . . . . . . IN PRIMO PIANO Provvigioni Il legislatore nazionale con il comma 325 dell’unico articolo che compone la legge finanziaria per l’anno 2007, ha recepito le nuove disposizioni in tema di rilevanza territoriale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di intermediazione, dettate dalla direttiva comunitaria numero 2006/112/Ce, con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha raccolto e unificato le norme contenute nella seconda e sesta direttiva comunitaria, rispettivamente rappresentante dai documenti nn. 67/227/Cee e 77/388/Cee. ⏵ La vigente direttiva 2006/112/Ce, all’articolo 44, dispone in sostanza che la territorialità delle operazioni di intermediazio- ne diverse da quelle relative alle operazioni di trasporto intra- comunitario di beni, e di quelle accessorie ai trasporti intraco- munitari di beni, e delle prestazioni di servizio elencate nel- l’articolo 56, va individuata: nel luogo dove risulta effettuata ai fini Iva l’operazione inter- mediata ovvero se il committente del servizio di intermediazione risulta in pos- sesso di un numero di identificazione Iva attribuito da uno Stato appartenente all’Unione europea, in tale ultimo Stato membro. Il Dpr 633/72 con l’aggiunta della lettera f-quinquies) all’ar- ticolo 7, comma 4 stabilisce che le prestazioni di intermedia- zione diverse da quelle afferenti le operazioni elencate nella lettera d) dell’articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72, le ope- razioni di trasporto intracomunitario di beni , di cui all’artico- lo 40, comma 5, del Dl 331/93 e le operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari di beni, di cui al successivo comma 6, si considerano effettuate in Italia qualora le operazioni oggetto di intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente non sia un soggetto passivo in uno Stato appartenente all’Unione europea. Precisa inoltre che i servizi in commento si considerano comunque effettuati in Italia se il ...
Legislazione comunitaria. 1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE
Legislazione comunitaria. Regolamento (Ue) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo allʼapplicazione di un sistema di preferenze generalizzate e che abroga il regolamento (Ce) n° 732/2008 del Consiglio. (Testo a disposizione presso la Direzione Commercio Estero). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legislazione comunitaria. Applicazione di un sistema di preferenze generalizzate Regolamento (Ue) n. 978/2012 Abrogazione (Ce) n. 732/2008 Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune Modifica allʼallegato I regolamento (Cee) n. 2658/87

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