LEGISLAZIONE. La gara d'appalto aperta è condotta al fine di garantire l'attuazione più efficiente dell'azione con il miglior rapporto qualità-prezzo. I processi di selezione e aggiudicazione si basano sui principi di trasparenza, imparzialità e tutela dei fondi pubblici e sindacali. L'appalto si basa su due condizioni: il miglior rapporto qualità-prezzo e l'eliminazione dei conflitti di interesse. Il processo competitivo è condotto in conformità alla legislazione nazionale e dell'UE, in particolare: - Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli attuate nel mercato interno e nei Paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. - Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli attuate nel mercato interno e nei paesi terzi - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli attuate nel mercato interno e nei paesi terzi - Nota "ORIENTAMENTO SUL PROCEDIMENTO CONCORSUALE" della COMMISSIONE EUROPEA (DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE | Direzione B. Relazioni multilaterali, politica della qualità |
LEGISLAZIONE. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto, le parti si rimettono alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 211 del 24.06.2003 e alle vigenti disposizioni in materia.
LEGISLAZIONE. Al presente contratto si applica la legge italiana.
LEGISLAZIONE. Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBl. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l'ordinanza del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschV) del 12 giugno 1990, LGBl. 1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l'ordinanza sulla protezione degli animali (SR 455.1) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all'appendice 5, capitolo 3, titolo III Protezione degli animali, punto 1.
LEGISLAZIONE. Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte mi- gliorative della sua efficacia, con particolare ri- ferimento all’individuazione delle aree lavorati- ve a rischio alto, medio e basso e alle modalita` di coordinamento tra le disposizioni del presen- te accordo e quelle in materia di libretto forma- tivo del cittadino e alla introduzione delle mo- dalita` di apprendimento e-Learning nel percor- so formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell’accordo per la formazione di Responsa- bile e addetti del servizio di prevenzione e pro- tezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, e` istituito presso il Ministe- ro del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Re- gioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adegua- menti entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. La Formazione via e-Learning sulla sicurez- za e salute sul lavoro Premessa La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il piu` elevato livello di interattivita`. L’evoluzione delle nuove tecnologie, dei cam- biamenti dei ritmi di vita (sempre piu` frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e del- la stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Go- verno, Regioni e parti sociali, in uno con l’esi- genza sempre piu` pressante di soddisfare gli in- teressi dell’utente, hanno reso possibile l’affer- mazione di una modalita` peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning. Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione in- terpersonale all’interno di gruppi didattici strut- turati (aule virtuali tematiche, seminari temati- ci) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di mate- riali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedica- to ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di rea- lizzazione di un percorso di apprendi...
LEGISLAZIONE. La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E’ data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.
LEGISLAZIONE. Nel presente capitolato inoltre si fa riferimento alle seguenti normative: • D. Lgs 152/06 e smi • L. 81/08 e smi • Vigente accordo ANCI-CONAI 2014-2019 e s.m.i.: o (xxxx://xxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx_0000_0000%00(0).xxx) DEFINIZIONI:
LEGISLAZIONE. Tutte le questioni derivanti o correlate al presente Contratto saranno disciplinate dalle leggi vigenti negli Stati Uniti e nello Stato dello Utah senza tenere in conto le clausole normative e regolamentative stabilite nel presente contratto. Ogni azione legale o procedimento derivanti o relativi al presente Xxxxxxxxx potrà essere discusso esclusivamente davanti ai tribunali della giurisdizione competente dello Stato dello Utah. Se una parte avvia procedimenti legali relativi al Contratto, la parte vincitrice avrà diritto a recuperare le spese legali ragionevoli. Se, tuttavia, il Paese della sede operativa dell'Utente è al di fuori degli Stati Uniti, (1) i tribunali d'Irlanda avranno la giurisdizione esclusiva su qualsiasi azione legale relativa a questo Contratto; e (2) laddove le leggi di tale Paese della sede operativa principale devono essere applicate a qualsiasi azione legale, si applicheranno le leggi di tale Paese, L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni è espressamente esclusa.
LEGISLAZIONE. 13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, e per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del codice civile. In caso di controversia si applica la giurisdizione italiana ed è competente in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxx (XX).
LEGISLAZIONE. 22 L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto la fornitura dell’ossigeno liquido e del/i contenitore/i di accumulo dello stesso con relative attrezzature complementari/accessorie presso il depuratore di Casone – Comune di Foligno per l’alimentazione dell’impianto di ozonizzazione esistente e presso il depuratore di Castellaccio Spello per l’alimentazione del sistema di ossigenazione delle vasche d’ossidazione con fornitura del sistema di omogeneizzazione e distribuzione relativo dell’ossigeno. Il presente Capitolato stabilisce: - la tipologia di prestazioni affidabili; - la durata dell’Accordo Quadro; - il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le forniture; - le norme che regolano l’Accordo Quadro; - le caratteristiche della fornitura. La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalla VUS. L’Accordo Quadro per contro individua l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione della fornitura emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso. Dall’affidamento della fornitura non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici.