Limiti di età. Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Limiti di età. L’assicurazione vale per le persone di qualsiasi età. Tuttavia al compimento del 75 anno di età, gli indennizzi previsti della presente sezione si intendono ridotti del 50%.
Limiti di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Limiti di età. Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato.
Limiti di età. L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio senza che, in contrario, possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente, al netto dell’imposta.
Limiti di età. Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 59 e i 79 anni all’atto della sottoscrizione, ovvero non abbiano ancora compiuto gli 80 anni. La copertura assicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascun Assicu- rato, ferme restando le ipotesi di scioglimento dell’assicurazione ai sensi di legge e del presente contratto, fino alla scadenza annuale successiva al compimento dell’80° anno di età. Qualora la copertura assicurativa di cui al presente contratto interessi due Assicurati e uno di essi raggiunga il limite di età di cui al comma precedente, la copertura rimarrà in vigore per il solo Assicurato la cui età è com- presa nei suddetti limiti.
Limiti di età. Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.lgs.14 settembre 2011 n.167, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Limiti di età. L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.
Limiti di età. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Limiti di età. Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero per il personale del ruolo amministrativo a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 Marzo 2003 n. 53.