Limiti di importo e divieto di frazionamento Clausole campione

Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei limiti degli importi definiti come segue:
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture, lavori e dei servizi in economia sono consentite, in applicazione dell’art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 fino all'importo massimo di 100.000,00 Euro.
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 0.Xx osservanza al Regolamento n.554/99 le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite fino all'importo di 200.000 euro .
Limiti di importo e divieto di frazionamento. L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita per importi inferiori all’attuale soglia comunitaria di € 207.000,00. Tale soglia è soggetta ad adeguamento in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del suddetto decreto. Gli importi monetari, preventivamente determinati, sono sempre da intendersi al netto di I.V.A. I procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi sono esperibili, in via generale, nei limiti degli importi approvati da Umbria Salute Scarl. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato nel paragrafo precedente potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitarie sono consentite, nei limiti degli stanziamenti approvati nei bilanci preventivi di Fon.Ter, e degli importi definiti ai successivi artt. 7 – per forniture e servizi - e 11 – per lavori.
Limiti di importo e divieto di frazionamento. Le norme della presente Parte I si applicano ai contratti di forniture e servizi aventi un valore pari o superiore a 200.000,00 euro (duecentomila/00), IVA esclusa . Il suddetto limite è soggetto ad adeguamento automatico ai sensi dell’art. 248 del Codice. Nessun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
Limiti di importo e divieto di frazionamento. Art. 34 Forme della procedura in economia
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure delle forniture e dei servizi in economia sono consentite – in applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 – in via generale, fino all’importo di 200.000 euro, salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, 1° comma, lettera a).
Limiti di importo e divieto di frazionamento. Art. 24 – Responsabile del procedimento