REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione di C.C. n. del __________________
E’ entrato in vigore il
INDICE
TITOLO – DISPOSIZIONI COMUNI 5
CAPO I – Principi informatori 5
Art. 1 (Xxxxxxx, finalità e principi) 5
Art. 2 (Autonomia negoziale) 5
CAPO II – Disposizioni preliminari 5
Art. 3 (Ambiti dell’attività contrattuale) 5
Art. 4 (Competenza per le procedure di gara e per l’aggiudicazione) 5
Art. 5 (Determinazione a contrarre) 5
Art. 6 (Contenuto del contratto) 6
Art. 7 (Subappalto) 7
Art. 8 (Cauzione provvisoria) 7
Art. 9 (Cauzione definitiva) 8
Art. 10 (Garanzie e coperture assicurative) 8
Art. 11 (Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri obblighi) 8
Art. 12 (Normativa antimafia) 9
Art. 13 (Accesso agli atti di gara e ai contratti) 9
TITOLO II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 9
CAPO I – Norme comuni 10
Art. 14 (Procedura di scelta del contraente) 10
Art. 15 (Capitolati speciali e fogli patti e condizioni) 10
Art. 16 (Bando di gara) 10
Art. 17 (Pubblicità dei bandi) 11
Art. 18 (Requisiti di partecipazione) 11
Art. 19 (Controllo dei requisiti) 11
Art. 20 (Contenuto dell’offerta) 11
Art. 21 (Modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione)12 Art. 22 (Offerte anormalmente basse) 12
Art. 23 (Unica offerta) 12
Art. 24 (Offerte uguali) 12
Art. 25 (Facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni) 12
Art. 26 (Criteri di aggiudicazione) 13
Art. 27 (Commissione di Gara) 13
Art. 28 (Commissione giudicatrice) 14
Art. 29 (Limiti e divieti nella composizione delle Commissioni) 14
Art. 30 (Forma e contenuto dei verbali di gara) 15
Art. 31 (Esito della gara) 15
Art. 32 (Aggiudicazione) 15
CAPO II – Procedura aperta 15
Art. 33 (Definizione) 15
Art. 34 (Il procedimento di gara) 16
CAPO III – Procedure ristrette 16
Art. 35 (Procedura ristretta) 16
Art. 36 (Il procedimento di gara) 16
CAPO IV – Procedura negoziata 16
Art. 37 (Definizione) 16
Art. 38 (Procedura negoziata per forniture di beni e servizi) 17
Art. 39 (Procedura negoziata per lavori pubblici) 17
Art. 40 (Procedura negoziata diretta) 17
Art. 41 (Invito alle procedure negoziate) 17
Art. 42 (Modalità di svolgimento delle procedure negoziate) 17
CAPO V – Altre procedure 18
Art. 43 (Adesione a contratti quadro) 18
Art. 44 (Indagini di mercato) 18
Art. 45 (Appalti di servizi sociali, educativi, culturali e sportivi) 19
Art. 46 (Modalità di affidamento servizi sociali, educativi, culturali e
sportivi). (Allegato IIB del Codice) 19
Art. 47 (Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato) 19
Art. 48 (L’attività di sponsorizzazione) 20
Art. 49 (Mercato elettronico)……..…………………………………………. 20
TITOLO III- DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN
ECONOMIA 21
CAPO I – Disposizioni preliminari 21
Art. 50 (Ambito di applicazione e fonti) 21
Art. 51 (Limiti di importo e divieto di frazionamento) 21
Art. 52 (Modalità di esecuzione) 21
CAPO II – Lavori in economia 22
Art. 53 (Tipologia di lavori in economia) 22
Art. 54 (Procedura per l’affidamento dei lavori a cottimo) 23
Art. 55 (Lavori d’urgenza e di somma urgenza) 23
Art. 56 (Perizia suppletiva per maggiori spese) 24
Art. 57 (Affidamenti in economia complementari all’appalto) 24
Art. 58 (Garanzie) 24
CAPO III – Forniture e servizi in economia 25
Art. 59 (Limiti di importo- Congruità dei prezzi -Procedura di acquisizione.) 25
Art. 60 (Tipologia delle forniture eseguibili in economia) 27
Art. 61 (Tipologia di servizi eseguibili in economia) 28
Art. 62 (Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni) 29
Art. 63 (Verifica e ultimazione dell’intervento) 29
TITOLO IV – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE, INCARICHI TECNICI) 31
Art. 64 (Definizione di incarico e finalità del presente titolo) 31
Art. 65 (Soggetti interessati ed incarichi esternalizzabili) 31
Art. 66 (Limiti di importo e relative procedure) 32
Art. 67 (Incarichi di importo pari o superiore ad € 100.000) 33
Art 68 (Concorsi di progettazione) 33
Art. 69 (Concorsi di idee) 34
Art. 70 (Ulteriori disposizioni) 34
TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO
MOBILIARE ED IMMOBILIARE 36
CAPO I – Uso particolare di beni demaniali o patrimoniali indisponibili 36
Art. 71 ( Disciplina dell’uso particolare di beni demaniali o
patrimoniali indisponibili) 36
CAPO II – Locazioni 36
Art. 72 (Beni immobili. Locazione, affitto e comodato) 36
TITOLO VI – STIPULAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO 38
Art. 73 (Funzioni del servizio contratti) 38
Art. 74 (Attività rogatoria) 38
Art. 75 (Stipulazione del contratto. Forma) 39
Art. 76 (Tipologie di contratto) 39
Art. 77 (Stipulazione del contratto. Termini) 39
Art. 78 (Indicazioni per la stipula del contratto) 40
Art. 79 (Indicazioni per la stipula dell’atto in casi diversi da gara) 40
Art. 80 (Adempimenti e formalità) 41
Art. 81 (Spese contrattuali) 41
Art. 82 ( Diritti di Segreteria) 41
Art. 83 (Repertoriazione, conservazione dei contratti e registrazione) 41
Art. 84 (Revisione prezzi) 42
Art. 85 (Consegna in pendenza di stipulazione) 42
Art. 86 (Gestione del Contratto) 42
Art. 87 (Modifiche contrattuali e aumento delle prestazioni in corso di contratto) 42
Art. 88 (Cessione del contratto e cessione del credito) 43
Art. 89 (Inadempimento contrattuale) 43
Art. 90 (Verifiche di regolare esecuzione) 43
Art. 91 (Garanzie per vizi) 44
Art. 92 (Penali) 44
Art. 93 (Modalità di risoluzione delle controversie) 44
TITOLO VII – ISTIOTUZIONE E TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
CAPO I –ISTITUZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Art. 94 (Istituzione degli elenchi di operatori economici) 45
Art. 95 ( Campo di applicazione) 45
Art. 96 ( Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici) 45
Art. 97 (Requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento nell’elenco degli operatori ) 46
Art. 98 (Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione) 47
Art. 99 (Preselezione degli operatori economici dall’elenco) 48
Art.100 (Cancellazione dall’elenco) 48
CAPO II - ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI
Art. 101 (Oggetto e finalità) 49
Art. 102 (Composizione dell’Albo e Settori di attività) 49
Art. 103 (Procedura per la formazione dell’elenco dei professionisti) 50
Art. 104 (Requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento nell’albo dei collaudatori/professionisti) 50
Art. 105 (Gestione dell’Albo dopo la prima costituzione) 51
Art. 106 (Preselazione dei collaudatori/professionisti dall’elenco) 51
Art. 107 (Cancellazione dall’elenco) 51
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI……………………………………………… …
Art. 108 (Disposizioni di coordinamento) 52
Art. 109 (Rinvio-applicazioni) 52
Art.110 ( Disciplina transitoria) 52
Art. 111 (Entrata in vigore) 52
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I – PRINCIPI INFORMATORI
ART. 1 - Oggetto, finalità e principi
1. Il presente regolamento disciplina l’attività amministrativa tesa all’instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi, nell’ambito dei principi fissati dal D.Lgs. n. 267/00, nonché nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE), di seguito richiamato semplicemente come “Codice”.
2. Il Comune può stipulare convenzioni, contratti tipici e atipici nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
3. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle concessioni, alle vendite, alle permute, alle locazioni, ai comodati, si provvede con la stipulazione di un contratto.
4. L’attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.
ART. 2 - Autonomia negoziale
1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia attivo che passivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 3 - Ambiti dell’attività contrattuale
1. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l’utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse, provvedono all’attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.
2. L’attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente Regolamento per quanto concerne l’applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
ART. 4 - Competenza per le procedure di gara e per l’aggiudicazione
1. Al Dirigente spetta, in particolare, la nomina del responsabile del procedimento, la sottoscrizione del bando, la nomina dell’eventuale Commissione giudicatrice, che il Dirigente stesso può presiedere, l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e tutti gli adempimenti specificamente affidati dal presente Regolamento.
2 In tutti i casi nei quali sussistono ragioni di dubbio, incertezza o conflitti in ordine all'individuazione del Dirigente competente a sottoscrivere atti del procedimento o a presiedere gare ovvero a stipulare contratti, decide insindacabilmente il Segretario Comunale.
ART. 5 - Determinazione a contrarre
1. La procedura di affidamento dei contratti pubblici è preceduta dalla determinazione a contrarre assunta dal Dirigente competente, fatto salvo quanto previsto per i lavori, le forniture ed i servizi in economia di cui al successivo art. 52 comma 2 del presente Regolamento.
2. Nella determinazione a contrarre devono essere specificati:
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto e la sua forma;
c) le clausole ritenute essenziali;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente.
ART.6 Contenuto del contratto
1. Il contratto è formato da una prima parte, la premessa, e da una seconda parte, il contenuto, secondo le seguenti specifiche:
a) le parti vanno indicate in modo puntuale (con la specificazione del legale rappresentante, titolare/aggiudicatario, assegnatario, procuratore);
b) l’oggetto del contratto va descritto in termini chiari e precisi, dettagliato nei contenuti della prestazione, anche nelle sue quantità e caratteristiche e descritto, ove possibile, con riferimento a disposizioni di legge;
c) la puntuale motivazione della scelta amministrativa e ricostruzione storica della medesima;
d) la durata del rapporto contrattuale, con la precisazione dei termini di inizio (non anteriori al provvedimento a contrarre) e di fine del rapporto contrattuale (dopo i quali cessa ogni rapporto tra l’Ente ed i terzi);
e) il valore netto dell’importo contrattuale (calcolato dalla somma degli importi annuali) con precisazione del regime fiscale della prestazione (soggetto/esente/non soggetto all’I.V.A.);
f) le modalità di pagamento;
g) le eventuali penalità, che possono essere stabilite:
- per regolare il ritardo della prestazione: si dovrà prevedere un importo fisso per ogni giorno di ritardo;
- per regolare l’inadempimento della prestazione: come liquidazione anticipata del danno, prescindendo dal danno effettivo. Dovrà essere proporzionata alla gravità (con indicazione di una percentuale minima e massima entro cui graduare il caso specifico). Per la sua applicabilità sarà sufficiente provare l’inadempimento;
h) le norme circa il personale dipendente;
i) la clausola di responsabilità: “il contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all’Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali”;
j) la risoluzione del contratto. Tale istituto è un rimedio sempre possibile (regolato dall’art.1453 e segg. del codice civile), anche se non è menzionato nel contratto, e può avvenire:
- per inadempimento;
- per impossibilità sopravvenuta;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Qualora nel contratto sia prevista la “clausola risolutiva espressa” (per violazione del termine essenziale o di specifici obblighi contrattuali), la risoluzione avviene automaticamente, senza poter più chiedere alla controparte l’adempimento;
k) la facoltà di recesso unilaterale dal contratto. Tale istituto, per essere operativo, deve essere previsto da specifica clausola contrattuale; in tal caso è necessario prevedere un termine di preavviso entro il quale portare a conoscenza di controparte la volontà mediante atto scritto (raccomandata A.R.);
l) l’indicazione della cauzione;
m) la specificazione della parte cui sono addebitate le spese di stipula;
n) il soggetto cui devolvere le controversie: autorità giudiziaria ordinaria;
o) devono essere richiamati nel contratto:
- la cauzione definitiva
- il capitolato speciale,
- gli elaborati grafici progettuali,
- l’elenco dei prezzi unitari,
- l’elenco descrittivo voci unitarie
- i piani di sicurezza,
- il cronoprogramma;
Tali documenti, che devono essere tutti sottoscritti dall’appaltatore per accettazione, non si allegano al contratto, ma nel testo dello stesso contratto, nel quale vanno comunque elencati, in luogo della loro allegazione dovrà comparire la seguente frase. “Gli elaborati di cui sopra, visti e conosciuti dalle parti e firmati per accettazione dall’appaltatore, non sono allegati al presente contratto e rimangono depositati presso il Servizio Contratti”.
Resta fermo che, per la completezza del dettato contrattuale e sulla scorta delle relative valutazioni del redattore e del sottoscrittore per l’Ente del contratto, le clausole contenute nei capitolati generali o speciali o nei fogli patti e condizioni e in tutti gli altri elaborati progettuali, nonché gli elementi contrattuali contenuti nell’offerta, possono comunque essere richiamati e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto stesso;
p) l’eventuale formula per l’autentica delle firme, se si tratta di scrittura privata autenticata;
q) eventuali clausole ritenute opportune dal servizio proponente, per realizzare la miglior gestione del rapporto contrattuale;
r) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
s) la richiesta di registrazione all’Agenzia delle Entrate o clausola di registrazione in caso d’uso. Specificare se ci sono agevolazioni per il pagamento della tassa da parte del contraente. A tal proposito si precisa che: la registrazione serve per dare certezza, riguardo ai terzi, della data di stipulazione e che è obbligatoria per i contratti di locazione; anche nel caso che si inserisca la clausola di registrazione in caso d’uso, l’esemplare deve essere bollato, per evitare di richiedere la marca da bollo al contraente, nell’eventualità che si realizzi, successivamente alla stipula, la necessità di registrare l’atto.
ART. 7 – Subappalto
1. Il ricorso al subappalto è consentito nell’ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato dal Responsabile del Procedimento, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l’idoneità della ditta candidata al subappalto.
2. Sono subappaltabili unicamente le categorie di lavori per le quali da parte dell’aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all’atto della presentazione dell’offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per prestazioni accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.
3. Se il capitolato speciale prescrive l’obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l’esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
4. Negli appalti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici il subappalto può essere vietato purché di tale circostanza sia fatta menzione motivata nei documenti di gara.
5. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o qualora sia espressamente vietato, è causa di risoluzione del contratto.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 8 - Cauzione provvisoria
1. Nelle procedure di affidamento, a garanzia dell’offerta, si applica la disciplina
prevista dall’art. 75 del Codice.
2. Nelle procedure negoziate e nell’affidamento diretto mediante cottimo, il Dirigente ha facoltà di non richiedere la costituzione della cauzione in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali, nonché per offerte provenienti da operatori economici già in precedenza aggiudicatari dell’Ente o di fiducia dello stesso.
ART. 9- Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è prevista idonea cauzione a favore dell’Amministrazione comunale rilasciata da Istituti bancari o assicurativi o da altri soggetti a ciò autorizzati.
2. La misura della cauzione è calcolata in base all’art. 113 del Codice, fatti salvi i benefici previsti dall’articolo 40, comma 7, del Codice.
3. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. In presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, il Comune ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l’azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione sia incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti dovuti.
4. Lo svincolo della cauzione avviene dopo la verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; il Dirigente competente responsabile della gestione del contratto rilascia nulla osta per lo svincolo della cauzione, effettuata dall’Ufficio Contratti.
5. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. ( Art. 113 c. 5 del Codice) ed è soggetta agli svincoli parziali di cui all’articolo 113, comma 3, del Codice.
ART 10- Garanzie e coperture assicurative
1. Per le garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici si applica la disciplina prevista dall’art. 129 del Codice. Il Dirigente, sentito il responsabile del procedimento, ha facoltà di non richiedere tali garanzie in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali per contratti di importo pari o inferiore a € 100.000, avvalendosi delle garanzie generali già in possesso dell’appaltatore.
2. Nei contratti relativi a lavori, il progettista esterno incaricato deve essere munito di polizza di responsabilità civile professionale dalla data del verbale di consegna dei lavori e per tutta la durata dei lavori stessi, sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 111 del Codice.
ART. 11 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri obblighi
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Al fine di verificare il rispetto dei suddetti obblighi, il Dirigente competente acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei seguenti casi:
a) per appalti/subappalti di lavori:
prima della stipula del contratto
per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
per il collaudo ed il pagamento della rata finale b) per appalti di forniture:
prima della stipula del contratto
prima di ogni liquidazione parziale
per il pagamento finale
c) per appalti di servizi:
prima della stipula del contratto
prima di ogni liquidazione parziale
per il pagamento finale
3. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
ART. 12 - Normativa antimafia
1. Prima della stipulazione di un contratto, se ricorrono i casi previsti dalla legge l’Ente è tenuto ad acquisire la documentazione in materia di antimafia .
2. La dichiarazione prevista dalla normativa antimafia non va acquisita per i soggetti quando l'Ente ne sia già in possesso sia pure per altro procedimento, e non sia stata rilasciata anteriormente a sei mesi.
3. Per i contratti concernenti la fornitura periodica di beni e servizi la dichiarazione potrà, in via di autotutela, essere acquisita ogni semestre.
ART. 13 - Accesso agli atti di gara e ai contratti
1. Fatte salve, ove applicabili, le disposizioni previste dall’art. 13 del Codice, l’accesso agli atti di gara nonché ad atti, documenti e contratti contenenti dati e informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla leale concorrenza fra imprese, è differita, con atto motivato, alla conclusione del procedimento o limitata alla sola visione.
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I - Norme comuni
ART. 14 - Procedure di scelta del contraente
1. Per la scelta del privato contraente il Comune utilizza:
a) procedure aperte (asta pubblica), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
b) procedure ristrette (licitazione privata, appalto concorso), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall’Amministrazione possono presentare offerte;
c) procedure negoziate (trattativa privata nelle sue varie forme e cottimo fiduciario), in cui l’Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse;
d) altre procedure: il dialogo competitivo, sistemi dinamici di acquisizione, centrali di committenza, nei casi previsti dalla relativa specifica disciplina.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente, laddove attivati presso le strutture dell’Ente.
3. Per la scelta del contraente nei contratti esclusi dall’applicazione del Codice, il Dirigente sceglie la procedura più idonea nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento.
4. Prima di attivare un’autonoma procedura, il responsabile verifica se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa può essere soddisfatta mediante le convenzioni- quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m. o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti. In alternativa, egli deve utilizzarne le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.
ART. 15 - Capitolati speciali e fogli patti e condizioni
1. Il Comune può adottare capitolati speciali o fogli patti e condizioni contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto delle norme del Codice e del Regolamento di cui al comma 1 dell’art. 5 del Codice.
2. Il capitolato speciale d'appalto e il foglio patti e condizioni contengono:
a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene / servizio da acquisire;
b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx;
e) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell’amministrazione;
f) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto anche in relazione a misure di protezione sociale, all'accessibilità a tutti gli utenti, alla tutela e alla promozione dell'occupazione e delle categorie svantaggiate.
ART. 16- Bando di gara
1. Nei casi previsti dalla legge, la volontà di aggiudicare un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture è resa nota mediante pubblicazione di un bando di gara.
2. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è approvato con determinazione del Dirigente. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando e/o della lettera d’invito. Il bando di gara fa menzione della determina a contrarre.
3. Oltre al contenuto obbligatorio previsto per legge, devono essere specificati nel bando,
qualora l’Ente intenda prevedere tali clausole nel rapporto contrattuale:
a) i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, nel rispetto di quelli minimi fissati per legge;
b) il periodo di vincolatività dell’offerta, se diverso da quello di legge;
c) la durata del contratto;
d) i termini di stipulazione del contratto, se diversi da quelli di legge;
e) requisiti particolari richiesti ai concorrenti;
f) le cause di esclusione dalla gara;
g) i criteri di selezione dei candidati;
i) condizioni particolari di esecuzione del contratto, con particolare riferimento a esigenze sociali o ambientali;
j) durata della garanzia richiesta, se diversa da quella di legge;
h) eventuale autorizzazione alla presentazione di varianti;
l) il ricorso all’aggiudicazione mediante asta elettronica ove attivata;
m) ogni altro elemento in deroga alla norme dispositive generalmente applicabili.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa il bando deve distinguere chiaramente i criteri soggettivi di prequalificazione da quelli oggettivi attinenti la valutazione tecnica ai fini dell’aggiudicazione vera e propria.
ART. 17 - Pubblicità dei bandi
1. Tutti i bandi sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale del Comune, salvo i casi in cui la legge prevede ulteriori forme obbligatorie di pubblicità.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alla tipologia del contratto da appaltare, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o sulla Gazzetta delle Comunità europee e a mezzo stampa.
ART. 18 - Requisiti di partecipazione
1. Salvi i requisiti tecnici, professionali, economici e finanziari previsti dalla normativa vigente, l'Ente indica nei bandi e negli inviti gli eventuali ulteriori requisiti richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare.
2. L’Ente può fare riferimento a elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o all’oggetto o alla natura dell'appalto.
ART. 19 - Controllo dei requisiti
1. Oltre ai controlli previsti per legge, possono essere eseguite verifiche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento, nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai Dirigenti competenti.
ART. 20 - Contenuto dell’offerta
1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e/o nella lettera d’invito.
2. La parte economica dell’offerta deve contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l’indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve essere effettuata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.
3. Di norma nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a
definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
ART.21 - Modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione
1. L’invio del plico contenente l’offerta ed i documenti di gara può avvenire direttamente a mano o a mezzo raccomandata postale A.R. ovvero mediante altre forme di spedizione, purchè le stesse siano consentite dal bando/lettera di invito;
2. Il plico che comprende la documentazione, deve essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo del concorrente e la precisazione dell’oggetto e della data della gara alla quale il medesimo intende partecipare.
4. Il Protocollo Generale, con proprio timbro, appone su ciascun plico ivi pervenuto, senza aprirlo, il numero di protocollo, la data e l’ora di arrivo. La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del suddetto ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato dal bando/lettera di invito per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l’elenco dei plichi pervenuti, con l’indicazione della gara e dei concorrenti; dopodiché trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Dirigente – Presidente della gara, che, previa verifica, con firma in calce, a copia del suddetto elenco, attesta la presa in consegna dei plichi medesimi, che sono dati in custodia al segretario della Commissione di gara che sottoscrive anch’egli lo stesso elenco.
5. Il Servizio Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza di presentazione delle offerte, inviando anche copia del bando stesso, al fine di consentire al predetto ufficio gli adempimenti di cui al precedente comma 4.
ART. 22 -Offerte anormalmente basse
1. Qualora la Commissione di gara individui, ai sensi dell’art. 86 del Codice, una o più offerte anomale, il Presidente di Gara sospende la seduta di gara e attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Codice. Il concorrente deve far pervenire, entro il termine perentorio prestabilito o indicatogli, le giustificazioni sulla composizione dell’offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, nel caso in cui il riscontro sull’anomalia risulti positivo, la Commissione procede ad escludere l’offerta anomala e ad aggiudicare la gara all’offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.
2. Oltre alla verifica delle offerte, effettuata in applicazione della disciplina di cui al comma 1, è sempre fatta salva la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ART. 23 - Unica offerta
1. L'Amministrazione può procedere all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e/o congrua, se di tale circostanza è fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
ART. 24 - Offerte uguali
1. Alla presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del X.X. x. 000/0000.
ART. 25- Facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni
1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte presentate dai partecipanti, la Commissione può richiedere al concorrente elementi integrativi e/o esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire, oltre i termini di presentazione delle offerte, elementi o
documenti essenziali del tutto mancanti.
2. La Commissione può verificare d’ufficio, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, il possesso di requisiti per i quali la dichiarazione resa dal partecipante sia incompleta.
ART. 26 - Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e/o nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti normalmente:
▪ per i contratti dai quali deriva un’entrata per l’Amministrazione, al prezzo più alto;
▪ per i contratti ai quali consegue una spesa, al prezzo più basso.
2. Nei casi in cui è opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico- qualitativi ed economici in relazione all’oggetto dell’appalto. Il bando di gara o la lettera d’invito stabiliscono i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
Il bando di gara o la lettera di invito elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, saranno utilizzate metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
Il bando di gara o la lettera invito, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove non sia possibile stabilire tali criteri, pesi e punteggi tramite le risorse interne, si provvede a nominare uno o più esperti, affidando a loro l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che saranno indicati nel bando di gara.
3. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle eventuali soluzioni progettuali gestionali offerte, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione ed assistenza.
4. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera d’invito può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
ART. 27 - Commissione di Gara
1. Nei procedimenti di gara con il sistema della procedura aperta, della procedura ristretta con aggiudicazione al prezzo più basso rispetto ad una base di gara predeterminata e
nelle gare immobiliari, la Commissione è composta dal Dirigente competente, in qualità di Presidente e da due dipendenti comunali di cui uno può anche svolgere funzioni di segretario verbalizzante;
2. Le funzioni di segretario verbalizzante è svolto di norma dal responsabile del servizio contratti.
3. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla “autorità che presiede la gara” sono di competenza del Presidente della Commissione. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità.
4. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.
5. La Commissione conclude le operazioni di gara aggiudicando l’appalto provvisoriamente e sotto le riserve di legge. Successivamente il Dirigente competente alla stipulazione del relativo contratto, provvederà all’aggiudicazione definitiva, all’approvazione del quadro economico definitivo e all’adozione della determinazione di impegno di spesa.
ART. 28 - Commissione giudicatrice
1. Nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è composta di un numero dispari di membri di cui due esperti con specifica competenza in materia tecnico-giuridica, interni od esterni all’Ente.
2. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con atto del Dirigente competente, in cui è precisato il compenso spettante agli eventuali esperti esterni all’Ente e in cui è stabilito se gli stessi esperti (interni/esterni) devono partecipare a tutte le fasi procedurali o solo a quelle obbligatorie indicate al seguente comma 4.
3. I lavori della Commissione si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:
a) verifica della validità e regolarità della documentazione fornita dai concorrenti ai fini della loro ammissibilità alle fasi successive;
b) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione dà corso all’apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal bando e procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra esse secondo i criteri già prefissati;
c) formulazione ed approvazione della valutazione tecnica finale;
d) comunicazione ai concorrenti ammessi, nei termini fissati nel bando, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
e) lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all’elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 22;
f) proclamazione da parte della Commissione dell’aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala.
4. La presenza degli esperti (interni/esterni) è necessaria ed obbligatoria per le fasi di cui al precedente comma, lettere b) e c).
ART. 29 - Limiti e divieti nella composizione delle Commissioni
1. Non possono far parte della Commissione coloro che:
- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti;
- sussistono, in analogia, le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.
2. Nelle Commissioni giudicatrici, i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
ART. 30 - Forma e contenuto dei verbali di gara
1. Delle operazioni di gara è redatto verbale scritto contenente le informazioni indicate nell’art. 78 del Codice, che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 3 (tre) giorni consecutivi.
2. I soggetti presenti alla gara possono chiedere l’inserimento a verbale di dichiarazioni, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazioni, osservazioni o censure ritenute pertinenti.
ART. 31 - Esito della gara
1. Entro cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’esito delle procedure aperte e ristrette deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, salvi gli ulteriori oneri di pubblicazione previsti dagli artt. 65 e 122, comma 3, del Codice, nonché comunicato ai soggetti di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del Codice, con le modalità di cui al successivo comma 5 bis della stessa norma.
2. L’esito delle procedure negoziate sarà comunicato direttamente agli offerenti utilizzando prioritariamente, ove conosciuto, il fax o la posta elettronica.
ART. 32 - Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione è fatta, in via provvisoria, dalla Commissione di gara, con la redazione del verbale della gara ed è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente lo diventa solo dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva.
2. Il Dirigente competente adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva, esperite le ulteriori operazioni istruttorie, entro gg. 15 (quindici) dall’aggiudicazione provvisoria, adeguando contestualmente il quadro economico alla luce dell’offerta aggiudicataria ed assumendo il relativo impegno di spesa. Il Dirigente provvederà altresì a trasmettere al Servizio Contratti copia della citata determinazione ed ogni altro atto necessario per la stipulazione del contratto.
3. Il Servizio Contratti provvederà a comunicare l’esito della gara all’aggiudicatario, fatta salva ogni altra diversa disposizione di legge.
4. L’aggiudicatario deve presentare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione - ovvero nel diverso termine indicato nella medesima comunicazione - la documentazione prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente. Qualora la suddetta documentazione non sia fornita dall’aggiudicatario nel termine indicato, ovvero non sia conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il Dirigente competente dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e l’incameramento della cauzione provvisoria e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni arrecati all’Ente.
CAPO II - PROCEDURA APERTA
ART. 33 - Definizione
1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione contemplati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi: a) per contratti attivi; b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; c) in ogni altro caso in cui ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione alla natura del contratto.
ART. 34 - Il procedimento di gara
1. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell’ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nello stesso bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
2. Il bando di gara rappresenta l’atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
3. L’ammissione e l’esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.
CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE
ART. 35 - Procedura ristretta
1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dall’Ente.
2. L’Ente si avvale di norma della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione alla natura del contratto.
ART. 36 - Il procedimento di gara
1. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette spetta al Dirigente competente, che vi provvede secondo le indicazioni contenute nel bando di gara, provvedendo, conseguentemente, all’approvazione dell’elenco delle stesse.
L’eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione deve essere adeguatamente motivata e tempestivamente comunicata alle imprese interessate.
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare indicati nell’elenco approvato con le modalità di cui al precedente comma 1, l’Ente invita a presentare offerta mediante trasmissione di lettera invito.
3. La gara si svolgerà secondo quanto illustrato nella lettera d’invito, che rappresenta, unitamente al bando di gara, l’atto fondamentale della procedura e detta le regole che disciplinano il procedimento di gara.
CAPO IV - PROCEDURA NEGOZIATA
ART. 37 - Definizione
1. La procedura negoziata è il sistema di scelta del contraente mediante il quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il competente Dirigente consulta delle imprese scelte da elenco tenuto dall’Ente (ove esistente) e/o mediante indagine di mercato, e negozia con una o più di loro i termini del contratto. La procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale con più operatori economici al fine di coniugare i principi di concorrenza e “par condicio” con quelli di snellezza operativa e celerità. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di almeno tre operatori economici (cinque nei procedimenti in economia) se sussistono soggetti idonei in tale numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L’Ente sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta, o negoziata.
2. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrarre, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall’impresa con cui si negozia il contratto.
ART. 38 - Procedura negoziata per forniture di beni e servizi
1. Per l’affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, l’Ente può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi di cui all’art. 56 del Codice.
2. L’Ente può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle ipotesi previste dall’art. 57 del Codice.
ART. 39 - Procedura negoziata per lavori pubblici
1. E’ consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, previa gara informale, da effettuarsi:
per lavori d’importo pari o superiore ad € 500.000,00, mediante invito ad almeno 10 soggetti;
per lavori d’importo inferiore ad € 500.000,00, mediante invito ad almeno 5 soggetti;
2. Per gli appalti di lavori relativi ai beni culturali, la procedura negoziata è altresì ammessa nei casi consentiti dall’art. 204 del Codice.
ART. 40 - Procedura negoziata diretta
1. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate dirette, allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’Ente può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l’urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento della gara ufficiosa.
2. Oltre ai casi previsti dal precedente comma 1, è possibile ricorrere ad affidamento diretto nei casi previsti dall’art. 57 del Codice.
ART. 41- Invito alle procedure negoziate
1. L’invito a partecipare a procedure negoziate con più operatori economici può essere trasmesso dall’Ente con qualsiasi mezzo utile, quale: lettera, telegramma, fax e sistemi telematici.
2. L’invito deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno tre operatori economici (cinque nei procedimenti in economia), salvo che sul mercato non ne esistono in tal numero.
3. Le imprese sono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità e che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con l’Ente sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene, in alternativa:
a) mediante indagini di mercato;
b) ) mediante preselezione con criterio rotativo da un elenco di operatori economici qualificati attivato dall’Ente.
Art. 42 -Modalità di svolgimento delle procedure negoziate
1. La verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate da Commissione di Gara, composta di tre membri: il Dirigente competente, che la nomina e la presiede e due
dipendenti dell’Ente. Tale Commissione redige apposito verbale delle operazioni di gara.
2. Gli appalti sono affidati all’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ( prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) , considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell’invito di cui all’articolo precedente (o nel bando), quali indicativamente: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l’assistenza tecnica, il servizio successivo.
3. In casi particolari, opportunamente motivati, la valutazione dell’offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l’offerta è sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell’invito o nel bando di procedura negoziata.
4. La lettera d’invito può prevedere la facoltà per l’Ente di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l’Ente e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera d’invito, l’Ente procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.
5. L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Dirigente competente.
CAPO V - ALTRE PROCEDURE
ART. 43 - Adesione a contratti quadro
1. L’adesione ad accordi quadro equivale alla determinazione a contrarre, di cui all’articolo 5 del presente Regolamento e spetta al Dirigente competente.
ART. 44 - Indagini di mercato
1. Ove ritenuto opportuno, il Responsabile del procedimento svolge un’indagine di mercato, mediante l’utilizzo del telefono, del fax, di internet, ecc., al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto. All’indagine di mercato può non seguire l’aggiudicazione.
2. I prezzi potranno essere rilevati anche in base a elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da sistemi dinamici di acquisizione previsti dalla legge.
3. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Ente, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.
4. Nei casi di cui al comma 3 l’indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità esplicitate nella lettera di invito. La procedura amministrativa è svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge il possesso dei requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, conformemente a quanto previsto nel codice dei contratti,
ART. 45 - Appalti di servizi sociali, educativi, culturali e sportivi
1. Nelle gare relative ai servizi sociali, educativi, culturali e sportivi, l'Ente può fissare, oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente Regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso riferibili alla capacità tecnica specifica dei partecipanti, quali ad esempio la disponibilità di personale munito di specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, alla iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa ed alla capacità progettuale ed innovativa.
2. I servizi di cui al comma 1 sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo il peso prevalente al fattore qualità.
3. Nel bando possono essere previsti quali elementi di valutazione, specifiche modalità organizzative di esecuzione del servizio quali le forme di contenimento del turn-over degli operatori, gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, oppure particolari soluzioni per gli specifici problemi sociali del territorio.
4. Il competente Dirigente cura gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 225 del Codice.
ART. 46 - Modalità di affidamento servizi
sociali, educativi, culturali e sportivi (Allegato IIB del Codice)
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui al precedente art. 45 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e secondo le seguenti modalità :
a) per importi inferiori ad € 40.000 è consentito l’affidamento diretto in economia;
b) per importi pari o superiori ad € 40.000 ed inferiori alla soglia comunitaria, l’affidamento avviene secondo la procedura di cui al successivo art. 59 del presente Regolamento;
c) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, l’affidamento avviene mediante procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio, sul sito Internet comunale, sui competenti siti Internet nazionali, e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
2. Il termine per la presentazione delle offerte, per l’ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 1, non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni dalla data dell’invio della lettera di invito.
3. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio.
4. I termini di presentazione delle offerte, come sopra indicati, devono essere adeguatamente aumentati in relazione alla complessità dell’appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all’eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.
ART. 47 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato
1. L'Ente può affidare forniture e servizi anche diversi da quelli socio- sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali di tipo B) di cui alla Legge n. 381/1991 e ss.mm.ii., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo, se previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L'Ente può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono
prevedere anche la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
ART. 48 - L’attività di sponsorizzazione
1. Il Comune può concludere contratti di sponsorizzazione per le finalità e nei termini di cui al relativo Regolamento comunale cui si rinvia.
ART. 49 – Mercato Elettronico
1.. L’Ente potrà ricorrere al mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che consentono allo stesso di effettuare approvvigionamento di beni e servizi dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
TITOLO III - DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 50 -Ambito di applicazione e fonti
1. Il presente Titolo disciplina l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
Art. 51 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei limiti degli importi definiti come segue:
a) per lavori fino all’importo di € 200.000,00;
b) per acquisizione di forniture e servizi per importo inferiore ad € 193.000,00. Tale importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 248 del Codice.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'ammontare ai valori di cui sopra.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Ente, nonché quelli che derivano da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d’appalto.
ART. 52 - Modalità di esecuzione
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
a) in amministrazione diretta, per un limite massimo di € 50.000,00, quando gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
b) per cottimo fiduciario, quando l’esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Il Dirigente competente ha facoltà di procedere per lavori, forniture e servizi d’importo inferiore ad € 40.000,00, ad affidamento diretto, mediante adozione di apposita determinazione con assunzione dell’impegno di spesa, prescindendo dall’adozione della determinazione a contrarre.
3. La procedura amministrativa per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo fiduciario è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate – almeno 5, laddove sussistano in tale numero - di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario. Si procede successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l’affidamento.
4. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all’esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
5. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell’avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub- affidamento.
L’eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
CAPO II - LAVORI IN ECONOMIA
ART. 53 - Tipologia di lavori in economia
1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 52, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
a) tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché lariparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento, di beni immobili, opere, impianti, attrezzature comunali, purché l'esigenza dell’esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del Codice;
b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere od impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta di lavori o servizi e connesse somministrazioni, riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
A titolo esemplificativo si individuano i seguenti lavori, rientranti nell’ambito delle categorie generali di cui alla lettera C):
c.1) interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro quali:
realizzazione o manutenzione nonché messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici a gas, ecc.;
realizzazione o manutenzione uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, porte blindate ed inferriate;
realizzazione o manutenzione di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio;
realizzazione o manutenzione impianti antincendio, idranti e CO2, cartellonistica di sicurezza;
realizzazione o manutenzione di percorsi agevolati per persone diversamente abili, rampe e motoscale;
realizzazione o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per persone diversamente abili, nonché assolvimento di norme igienico sanitarie;
realizzazione o manutenzione coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché aerazione forzata di ambienti;
c.2) interventi non programmabili in materia di sicurezza, fra cui:
demolizioni totali o parziali di fabbricati pericolanti comprese le opere annesse;
interventi di messa in sicurezza di fabbricati pericolanti;
mantenimento della percorribilità delle strade comunali;
d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie: scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere, realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori;
g) interventi necessari per attivazione nuove utenze (luce, gas, acqua, telefono);
h) recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e degradate;
i) lavori relativi ai beni culturali, di cui all’art. 198 del Codice.
ART. 54 - Procedura per l’affidamento dei lavori a cottimo
1. Quando è scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 53.
2. I lavori da eseguire a cottimo devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, con una relazione contenente la descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell’intervento.
3. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000 il Dirigente competente può procedere direttamente alla negoziazione dei termini del contratto con un’unica impresa previa indagine di mercato sui prezzi correnti e sulle condizioni di vendita normalmente praticate. L’affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto del principio della specializzazione in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione.
4. Quando l’importo dei lavori è ricompreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00, il Dirigente competente invita, se sussistono soggetti idonei in tale numero, cinque operatori economici, scelti secondo criteri di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, anche sulla base di indagini di mercato o di elenchi appositamente predisposti dal Comune.
5. L’invito può essere trasmesso anche a mezzo fax e, per affidamenti di importo pari o inferiore a € 40.000,00 (limiti dell’affidamento diretto), anche attraverso indagine telefonica, informatica e registrazione dei dati da parte del Dirigente.
6. Nella selezione delle offerte può essere applicato il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Qualora non venga prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale il Dirigente può chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l’offerta e aggiudicare al secondo miglior offerente. Si procede alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi e oggettivi dell’offerente nei confronti della sola impresa prescelta per l’affidamento.
6. Quando il Comune ipotizzi l’anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
ART. 55 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza
1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi, affidata in forma diretta entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta comunale che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese solo relativamente alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
ART. 56 - Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Qualora, in corso di esecuzione degli interventi in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00.
ART. 57 - Affidamenti in economia complementari all’appalto
1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un’opera o un lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di € 200.000,00, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/10. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell’appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a € 200.000,00, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; entro il medesimo limite del 50% del valore dell’appalto possono essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l’accantonamento di cui all’art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010, possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a € 40.000, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l’opera.
3. Si ritengono autorizzati, ai sensi dell’art. 178 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica già approvato; l’uso delle relative somme è comunque subordinato al procedimento di cui al precedente comma 1, lettere b) e c).
ART. 58 - Garanzie
1. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a costituire una cauzione pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia contenuto nell’importo di € 40.000, il Responsabile competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
2. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
3. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all’Ente.
CAPO III - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
ART. 59 - Limiti di importo - Congruità dei prezzi- Procedura di acquisizione -.
1. Il presente Capo disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura ordinaria attivata dall’Ente per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto tra cinque operatori economici ed è consentita esclusivamente per importi inferiori ad € 193.000 (art. 253 c. 22 D.Lgs. 163/06). Tale importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 248 del Codice.
3. Il Responsabile competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
a) per importi inferiori ad Euro 40.000;
b) per le tipologie indicate al successivo art. 60 dalla lett. y) alla lett. dd) e all’art. 61 dalla lett.w) alla lett. y), del presente Titolo;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti elenchi di operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. Per l’acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e/o prezzi pagati da altri Enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base di trattativa, nella valutazione della congruità o dell’anomalia dei prezzi in sede di offerta.
7. Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare a presentare i preventivi/offerte si dovrà fare ordinariamente ricorso all'elenco degli operatori economici di cui al Titolo VII del presente regolamento.
8. E' consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto elenco, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta non risultano imprese iscritte o sono insufficienti e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto di cui all’art.49 del presente Regolamento.
9. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
10. La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, xxxxxxx) deve contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le caratteristiche tecniche;
c) le qualità e le modalità di esecuzione;
d) le eventuali garanzie richieste;
e) i criteri di scelta del contraente;
f) i prezzi;
g) modalità di gara ed aggiudicazione;
h) le modalità di pagamento;
i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla
fornitura o servizi da espletare;
j) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
k) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
11. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
12. I preventivi sono esaminati da una commissione composta dal Dirigente competente o dal Responsabile del procedimento e da due funzionari all'uopo individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa cui è aggiudicata la fornitura o il servizio e, nei casi previsti dall'art. 7, comma 8, del Codice, si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio regionale lavori pubblici.
13. Sulla base delle risultanze della indagine di mercato o gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionata:
a) nelle forme previste dall’art.75, comma 4, del presente Regolamento quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 5.000, Iva esclusa;
b) mediante atto negoziale negli altri casi;
14 I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d) gli estremi contabili (capitolo);
e) la forma di pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
h) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.
15. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere all'Amministrazione la propria accettazione per iscritto.
16. Prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l’atto di adesione all’acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico- qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato
il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia/relazione di spesa.
ART. 60 Tipologia delle forniture eseguibili in economia
1. Le seguenti forniture, necessarie per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali;
(sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisivi, ecc…) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc…);
c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
d) Spese per noleggio,acquisto autovetture, motoveicoli, autobus, mezzi meccanici, macchine utensili, materiali di ricambio ed accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi;
e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie
e tovagliato;
i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, fax, affrancatrici, stampanti, macchine fotografiche nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico- sanitari, ambientali, cimiteriali; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso; materiali di consumo necessari a servizi scolastici, nidi, uffici comunali; acquisto di prodotti alimentari per la prima infanzia;
m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
q) Forniture di utensileria e ferramenta;
r) Spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze,seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e
commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
x) Forniture necessarie per i casi di cui all’art. 125, c.10 del Codice:
1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
Scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
aa) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli, tassa di proprietà automezzi, abbonamenti radiotelevisivi, tasse di concessioni governative;
bb) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l’espletamento di corsi e concorsi indetti dall’amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.
cc) fornitura buoni pasto per il personale;
dd) noleggio di attrezzature, tribune, gazebi, palchi, sedie, bagni autopulenti, impianti audio, impianti luce, impianti di amplificazione, transenne,
ART. 61 - Tipologia di servizi eseguibili in economia
1. I seguenti servizi, necessari per l’ordinario funzionamento dell’Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:
a) manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori, attrezzature varie, revisioni automezzi ed estintori ed altre apparecchiature;
b) manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
c) manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
d) lavanderia; servizi di lavaggio;
e) manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
f) occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
g) occasionali spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e magazzinaggio;
h) vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali;
i) assicurazioni a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo;
j) servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
k) servizi video-fotografici;
l) servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
m) interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l’amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
n) allestimento, stampa inviti, manifesti, atti e altre spese occorrenti per le iniziative istituzionali;
o) agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale; catering per cerimonie istituzionali;
p) accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
q) collocamento e reperimento del personale;
r) cura e manutenzione dell’arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
s) espurgo;
t) sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio;
u) incarichi di supporto alla progettazione dell’opera pubblica;
v) incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo art.65, comma 7 qualora l’importo sia inferiore ai € 40.000;
w) Spese per divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso, acquisto spazi per pubblicità istituzionale e per utenze telefoniche;
x) attività professionale, legale e notarile ;
y) formazione e aggiornamento del personale.
z) spese per l'acquisizione di servizi di agenzia per assunzione temporanea di personale (interinale);
aa) spese per prestazioni professionali inerenti l'applicazione, il completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
ART. 62 - Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni.
1. Il Dirigente può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la presentazione di campioni, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, costituiscano, per tutta la durata della fornitura, termine di riferimento a garanzia del regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell’inadempimento, l’Ente ha diritto di rifiutare ed il fornitore l’obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dall’Ente stesso, i beni o le prestazioni che risultano di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l’Ente può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza
alle condizioni pattuite.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui i beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 siano ugualmente accettati, l’Ente ha diritto ad una detrazione dal prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, l’Ente ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L’affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni subiti dall’Ente.
7. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento.
ART. 63 - Verifica e ultimazione dell’intervento
1. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Responsabile del procedimento per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di
esecuzione e agli accordi presi.
2. Entro 30 giorni dall’ultimazione di forniture o di servizi di importo superiore ad €
50.000, deve essere redatta attestazione di regolare esecuzione.
3. Quando è necessario il collaudo, esso di norma è eseguito, entro 60 giorni, da dipendente nominato dal Dirigente competente; il collaudo non può essere effettuato da dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.
4. Per importi inferiori ad € 50.000,00 il Responsabile del procedimento può attestare la regolare esecuzione mediante l’atto di liquidazione della fattura o nota.
TITOLO IV -PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
(PROGETTAZIONE, INCARICHI TECNICI)
Art. 64 - Definizione di incarico e finalità del presente titolo
1. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto, singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l’obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
2. Anche nel caso in cui l’incarico sia assunto da una società o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all’Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all’apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all’incaricato.
3. E’ prevista la possibilità di conferimento di prestazioni temporanee di lavoro rese occasionalmente per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA.
4. Tutti gli incarichi del presente titolo devono essere stipulati in forma scritta, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico approvato con la determinazione a contrarre adottata dal Dirigente competente.
5. Le norme del presente titolo fanno riferimento alle attività di cui all’art. 90 del Codice attinenti le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo e di consulenza connesse alla progettazione e direzione lavori.
6. Per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina prevista dal relativo regolamento.
Art. 65 - Soggetti interessati ed incarichi esternalizzabili
1. Le tipologie di soggetti incaricabili sono quelle indicate all’art. 90 del Codice
2. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
3. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi, non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
6. Le prestazioni oggetto di affidamento sono quelle previste dall’articolo 252 del DPR 5 ottobre 2010, n.207, e in generale quelle riguardanti servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, prevenzione incendi, servizi di pianificazione di interventi in materia di mobilità.
7. In particolare con riguardo a quanto previsto per i lavori pubblici sono esternalizzabili:
A. Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
B. Le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
I. prestazioni professionali normali;
II. prestazioni professionali speciali
III. prestazioni accessorie.
Le prestazioni di cui al precedente comma, lettera B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:
supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
redazione studi di fattibilità;
redazione calcoli statici e progettazioni impiantistiche;
incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
incarichi per la sicurezza dei cantieri (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
incarichi di assistenza di cantiere;
incarichi di collaudo di OO.PP. (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
incarichi topografici (rilievi, frazionamenti ecc.);
incarichi geologici e geognostici;
analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
altri incarichi di supporto al Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.
Art. 66 - Limiti di importo e relative procedure
1. Gli incarichi di cui al precedente art.65 si ripartiscono nelle seguenti fasce di importo:
- fascia 1 = fino a € 40.000,00;
- fascia 2 = oltre € 40.000 e inferiore ad € 100.000,00;
- fascia 3 = pari o superiore a € 100.000,00.
2. Per la fascia 1 (fino a € 40.000,00) è consentito l’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’articolo 59 del presente Regolamento.
3. Per la fascia 2 (oltre € 40.000,00 e inferiore a € 100.000) l’affidamento degli incarichi avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice, mediante procedura negoziata tra almeno 5 soggetti, se esistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I soggetti da invitare sono individuati:
a. tramite elenchi di operatori economici;
b. sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’art. 44 del presente regolamento;
c. mediante specifico avviso.
4. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione dell’offerta che dovrà essere effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di elementi, quali: il curriculum delle specifiche esperienze attinenti l’incarico, l’elemento prezzo, il tempo di esecuzione dell’incarico, la relazione tecnico-metodologica sulle modalità di espletamento dell’incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nella lettera di invito.
5. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del Codice, entro un termine non superiore a giorni quarantotto dall’aggiudicazione definitiva.
6. Per la fascia 3 (pari o superiori ad € 100.000,00) l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura aperta, di cui al successivo art.67.
7. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall’incaricato medesimo. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall’incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del responsabile dell’affidamento.
Art.67 - Incarichi di importo pari o superiore ad € 100.000
1. L’affidamento degli incarichi di importo pari o superiore ad € 100.000,00 avviene mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una pluralità di elementi di valutazione inerenti il rapporto qualità/prezzo, da indicare nell'avviso o nella lettera-invito, quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull’espletamento dell’incarico; tempi di esecuzione dell’incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto; esperienza pregressa; prezzo, ecc.
2. La valutazione delle offerte presentate, è effettuata dalla commissione giudicatrice di cui al precedente articolo 28, sulla base degli elementi di valutazione con i relativi pesi, stabiliti nel bando dal Dirigente responsabile della relativa procedura concorsuale.
3. Per la valutazione degli elementi attinenti all’approccio metodologico, al merito tecnico e all’eventuale curriculum, il bando di gara preciserà le modalità operative, con facoltà di ricorso alla metodologia del confronto a coppie.
4. Il bando di gara preciserà la formula applicabile per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 68 - Concorsi di progettazione
1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, possono essere affidati, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del Codice, mediante l’esperimento di un concorso di progettazione.
2. Il concorso di progettazione, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, è disciplinato dall’articoli da 99 a 107, 109 e 110 del Codice.
3. Il bando di gara deve riportare le informazioni di cui all’Allegato IX D al Codice.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti del Codice.
5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, il Comune può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentante nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, può essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo sono previsti nel bando.
6. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Il bando di gara contiene le informazioni di cui all’allegato IX D al Codice e deve essere pubblicato all’Albo pretorio, sul sito Internet comunale e per estratto su due quotidiani a diffusione regionale.
7. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale, sugli altri mezzi previsti dalla legge e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l’esito del procedimento concorsuale.
Art. 69 - Concorsi di idee
1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, oltre che con la procedura del concorso di progettazione di cui all’articolo precedente, anche mediante l’esperimento di un concorso di idee, ai sensi dell’art. 108 del Codice.
2. Le norme di cui agli artt. 99 e ss. del Codice trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
3. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
6. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dal Comune e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
7. Il Comune può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l’esito del procedimento concorsuale.
Art. 70 - Ulteriori disposizioni
1. Gli importi indicati nel presente Titolo sono al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l’importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara. Ai fini della determinazione della fascia di importo in cui si colloca lo specifico servizio e della conseguente procedura di affidamento, sono computati i prevedibili importi relativi ad eventuali rinnovi od estensioni di incarico, la cui
possibilità di conferimento deve risultare formalmente esplicitata nell’avviso o bando di gara, o, in caso di affidamento diretto, nel contratto d’incarico.
3. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell’incarico, deve essere acquisito il curriculum (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l’adeguata capacità del professionista.
TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
CAPO I - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI
Art. 71 - Disciplina dell’uso particolare di beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
1. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono costituire oggetto di concessione amministrativa oppure possono essere assegnati a propria società partecipata o concessionario contestualmente al conferimento della gestione di un servizio pubblico in quanto trattasi di beni strumentali all’erogazione del servizio stesso.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere quanto segue:
a) individuazione esatta del bene oggetto di concessione, modalità di utilizzo e relativa durata;
b) facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
c) diritto di controllo da parte del Comune;
d) condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito; l’Ente può provvedere all’esecuzione d’ufficio, in danno del concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
e) diritti e doveri del concessionario;
f) ammontare del canone e modalità di versamento, se previsto;
g) modalità di versamento o costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti, se prevista;
h) passaggio della proprietà degli impianti e delle opere alla scadenza della concessione ovvero restituzione del bene in pristino stato;
i) sanzione della decadenza;
l) onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario;
m) assicurazione RCT/RCO a carico del concessionario.
3. Ogni eventuale opera realizzata sul bene deve essere preliminarmente autorizzata dall’Ente; alla scadenza della concessione le opere costruite sul bene e le relative pertinenze di norma restano acquisite gratuitamente al patrimonio comunale, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un Ente o un’Associazione che opera senza fini di lucro e l’uso del bene è effettuato per il perseguimento di finalità istituzionali dell’Ente, la concessione può essere effettuata a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei consumi e delle spese accessorie.
5. Nel caso che beni di proprietà comunale siano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.
CAPO II - LOCAZIONI
ART. 72 - Beni immobili. Locazione, affitto e comodato.
1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione o in affitto beni immobili sono di regola affidati con procedura negoziata diretta salvo che, per l'importanza o il valore del contratto non si ritenga opportuno e/o conveniente esperire procedure che garantiscano adeguata pubblicità.
2. Il contratto assume la forma di scrittura privata tra le parti, secondo lo schema approvato con determinazione del Dirigente competente.
3. Nei contratti di locazione attivi, alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito, salvo i casi previsti dalla legge. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento
dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall’Ente.
4. I beni comunali possono essere dati a titolo gratuito in comodato od in uso ad enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.
TITOLO VI - STIPULAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO
ART. 73 - Funzioni del Servizio Contratti.
1. Il Servizio Contratti provvede:
a. a prestare consulenza a tutti i Servizi del Comune in materia di gare e contratti;
b. alla formazione e gestione dell’elenco relativo all’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;
c. per le gare da svolgersi mediante procedura aperta per l’affidamento di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi, nel rispetto del Codice:
a predisporre il bando di gara, nelle forme di legge, sulla base degli elaborati tecnici- amministrativi prodotti dal Servizio al quale compete la responsabilità del procedimento da cui trae origine la gara stessa. I predetti elaborati, nel caso di aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno riportare i parametri di valutazione e relativi pesi;
ad assistere alla seduta della Commissione di gara con funzione di verbalizzazione delle medesime, gara che sarà presieduta dal Dirigente Responsabile del Servizio proponente;
a pubblicare l’avviso relativo all’indizione ed all’esito delle gare;
alle indagini per la verifica delle dichiarazioni rese dalla aggiudicataria in sede di gara, prevista dalla normativa in materia di appalti;
a tutti gli altri adempimenti procedurali connessi e consequenziali allo svolgimento delle gare a procedura aperta;
d. per quanto concerne le procedure negoziate (trattative private e acquisizioni in economia), queste sono di esclusiva pertinenza del Servizio interessato che, dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione, provvederà a trasmettere all’Ufficio Contratti, entro i successivi gg. 10, tutta la documentazione di rito necessaria alla stipula del contratto nelle forme previste;
e. istruisce gli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la loro registrazione, secondo le direttive e sotto la diretta sovrintendenza del Segretario Comunale; a tal fine i Dirigenti competenti trasmetteranno tempestivamente al Servizio Contratti la determinazione di aggiudicazione degli appalti (qualunque sia stata la procedura di scelta del contraente) e di impegno della relativa spesa;
f. all’assistenza per la redazione e la stipulazione dei contratti, nella forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata e della scrittura privata;
g. al loro inserimento nei seguenti registri:
- repertorio per gli atti in forma pubblica e per le scritture private autenticate;
- registri delle scritture private la cui tenuta spetta all’ufficio contratti;
h. alla vidimazione periodica del repertorio;
i. al calcolo dei diritti di segreteria e di rogito per gli atti pubblici e scritture private autenticate, in base al prontuario approvato dalla L. n.604/1962 e successivi aggiornamenti;
j. a predisporre e seguire la pratica per gli incombenti di registrazione, trascrizione e voltura del contratto, quando necessari;
ART. 74 - Attività rogatoria
1. Il Segretario Comunale, nell’esercizio delle funzioni stabilite dall’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sovrintende all’attività rogatoria del Comune, in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Egli interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente, ovvero per autenticare le scritture private e gli atti unilaterali d’interesse dell’Ente.
3. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Comunale è sostituito anche nelle suddette funzioni rogatorie dal Vice Segretario. Qualora, invece, il Segretario Comunale rivesta anche le mansioni di Dirigente Responsabile del Servizio interessato e perciò competente ad intervenire
nella stipula quale parte in rappresentanza dell’Ente, prevarrà la sua funzione rogatoria e lo stesso sarà sostituito da altro Dirigente individuato nella determinazione a contrarre.
ART. 75 Stipulazione del contratto. Forma.
1. Il contratto è stipulato dal competente Dirigente, che ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. Si stipulano in forma pubblica amministrativa i contratti, di qualunque importo, che derivano da procedure aperte o ristrette e quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto.
3. I contratti che derivano da procedure negoziate sono stipulati con scrittura privata autenticata.
4. Nei contratti relativi a procedure in economia, il cui valore non superi € 5.000,00, IVA esclusa, la stipulazione ha luogo per mezzo di scrittura privata non autenticata, da registrare solo in caso d’uso, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte (contratti per adesione) o mediante lettera d’ordinazione.
ART. 76 - Tipologie di contratto.
1 L’atto pubblico amministrativo è il documento redatto con particolari formalità, stabilite dalla legge, alla presenza del Segretario Comunale, nella sua qualità di pubblico ufficiale rogante, all’uopo autorizzato dall’art.97 del D.Lgs. n.267/2000 e sottoscritto, in qualità di rappresentante dell’Ente, dal competente Dirigente, individuato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In tal modo si attribuisce all’atto quella particolare veridicità che si chiama “pubblica fede”. Esso, infatti, fa piena prova – fino a querela di falso - della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto e di tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.
2 La scrittura privata è il documento sottoscritto dal competente Dirigente e dal contraente esterno, senza l’intervento dell’ufficiale rogante. Prevede una forma più semplice, fa prova soltanto contro chi l’ha sottoscritta e non a suo favore. Il suo valore è subordinato alla condizione che il firmatario riconosca la propria sottoscrizione; diversamente, chi vuol valersi della scrittura privata dovrà fornire la prova della sua provenienza mediante il procedimento di verificazione (perizie calligrafiche, scritture di comparazione, ecc.).
3 La sottoscrizione autenticata dall’ufficiale rogante apposta in calce alla scrittura privata, fa fede fino a querela di falso sull’identità delle parti.
ART. 77 - Stipulazione del contratto. Termini.
1. Salvo il diverso termine previsto nel bando, la stipulazione del contratto deve avvenire entro i termini di legge, previa comunque acquisizione, a cura del Servizio Contratti, della certificazione antimafia, ove necessaria, e della eventuale ulteriore certificazione di rito.
2. Xxxxx che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dalla aggiudicazione o dall’assegnazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. La facoltà di aggiudicare al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici, previa indicazione negli atti di gara. In ogni caso la mancata adesione alla stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e
non giustificabili, dà al Comune la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.
ART. 78 - Indicazioni per la stipula del contratto.
1 In seguito alla scelta del contraente, avvenuta a mezzo di gara ad evidenza pubblica o a mezzo procedura ristretta o mediante procedura negoziata, il contratto relativo dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata, da indicarsi nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto o di assegnazione nel caso di procedura negoziata.
2 In particolare, nella medesima suddetta determinazione, dovranno essere evidenziati in modo puntuale i seguenti elementi:
- oggetto e finalità dell’appalto;
- esatta e completa ragione sociale;
- partiva IVA e codice fiscale;
- esatta indicazione del sistema di scelta del contraente (tipo di gara);
- indicazione dell’importo contrattuale al netto IVA;
- indicazione dell’importo a base d’asta;
- data di inizio e fine lavori;
- indicazione dell’eventuale facoltà del rinnovo prevista dall’apposito bando di gara o lettera d’invito;
- indicazione del divieto di cessione del contratto (subappalto) qualora previsto nel Capitolato Speciale.
3. Le strutture operative competenti inoltrano all’ufficio contratti, per la stipulazione dei contratti, copia della determinazione di aggiudicazione e degli atti di gara e tutta la documentazione in possesso relativa all’impresa aggiudicataria.
ART. 79 - Indicazioni per la stipula dell’atto in casi diversi da gara.
1. In seguito e a conclusione della procedura di esproprio, qualora fosse necessario addivenire alla stipulazione dell’atto pubblico, al servizio contratti dovranno pervenire i seguenti documenti:
- delibera di approvazione del progetto e di indicazione delle aree da espropriare;
- verbale di accordo bonario sottoscritto dalle parti;
- visure catastali e visure ipotecarie degli immobili oggetto di vendita e relative planimetrie;
- ricostruzione storica della provenienza degli immobili citati e copia dei relativi atti;
- certificato di destinazione urbanistica;
- eventuali frazionamenti intervenuti successivamente al verbale di accordo bonario;
- indicazione dei confini degli immobili oggetto del contratto;
- eventuali clausole ritenute opportune dall’ufficio proponente per la miglior gestione del rapporto contrattuale.
2. Qualora il competente Dirigente provveda, mediante le procedure previste dalla normativa vigente, all’alienazione o all’acquisto di immobili nei confronti di terzi, al servizio contratti dovrà pervenire:
- delibera da cui risulta la volontà e la motivazione di procedere in tal senso;
- stima degli immobili oggetto del contratto;
- visure catastali e visure ipotecarie degli immobili oggetto di acquisto e relative planimetrie;
- certificato di destinazione urbanistica;
- eventuali frazionamenti intervenuti;
- indicazione dei confini degli immobili oggetto del contratto;
- eventuali clausole ritenute opportune dall’ufficio proponente per la miglior gestione del rapporto contrattuale;
- ricostruzione storica della provenienza degli immobili citati e copia dei relativi atti;
- bando di asta pubblica;
- puntuale indicazione delle parti contraenti.
ART. 80 - Adempimenti e formalità.
1. I contratti devono essere predisposti su modelli in uso bollo (n. 25 righe per facciata).
2. Gli atti vanno bollati apponendo una marca da bollo ogni 4 facciate, sia nell’esemplare firmato in originale, sia per la copia conforme. Ulteriori bolli, nelle misure di legge, vanno apposti sui documenti allegati.
3. Sono esenti da bollo gli atti sottoscritti con altri enti pubblici, con organizzazioni ONLUS e quelli relativi a procedure di espropriazione per pubblica utilità.
4. Gli importi delle marche sono fissati dalla legge sull’imposta di bollo.
ART. 81 Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l’Ente, salvo quelle per le quali la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente. Nei contratti d’appalto sono a carico dell’appaltatore anche le spese di registrazione.
2. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell’Ente in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione.
3. L’accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete all’Ufficio Contratti che provvede alla stipulazione del contratto.
4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell’ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato, prima della stipulazione, nelle forme di rito indicate dallo stesso Ufficio Contratti.
5. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all’importo complessivo dei contratti stessi.
ART. 82- Diritti di Segreteria.
1. Ai contratti rogati e/o autenticati dal Segretario Comunale sono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo, rientra nella competenza esclusiva dell’ufficio contratti.
4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. La misura e le destinazioni delle altre quote dei diritti di segreteria sono anch’esse fissate dalla legge.
6. L’Ufficio contratti provvede alla liquidazione dei diritti di Segreteria mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento.
Art. 83 - Repertoriazione, conservazione dei contratti e registrazione.
1. Sono repertoriati nel Repertorio generale dei contratti, tenuto dal Segretario Comunale, tutti i contratti, sia stipulati in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata.
2. Dei contratti stipulati per atto pubblico amministrativo è formato un unico originale, trattenuto dall’Ente, oltre alle copie necessarie per gli adempimenti di legge.
3. Sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, nei modi e nei tempi legalmente previsti, i contratti di cui alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e più in generale tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
4. I contratti stipulati per scrittura privata non autenticata e non rientranti nelle tipologie di cui
alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso. Questi sono repertoriati in apposito registro e redatti in duplice originale, di cui uno conservato agli atti dell’Ente ed uno per la parte contraente.
5. I contratti aventi ad oggetto concessioni di aree cimiteriali sono stipulati in forma di scrittura privata autenticata, a cura del Servizio Cimiteriale, che procede alla redazione del relativo contratto, ne cura la sottoscrizione da parte del competente Dirigente e ne invia copia al concessionario.
6. I contratti di concessione di loculi cimiteriali, senza distinzione di tipologia, sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata, da registrare solo in caso d’uso, non dovranno essere trascritti nel repertorio dei contratti del Segretario Comunale e saranno registrati in apposito registro, riportante numero progressivo e data di sottoscrizione, istituito e gestito dal Servizio Cimiteriale.
7. I contratti stipulati a seguito di alienazione di beni immobili con procedure di evidenza pubblica sono stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo. I contratti di locazione, di comodato e di concessione d’uso relativi al patrimonio immobiliare comunale, sono stipulati nella forma della scrittura privata e soggetti a registrazione.
ART. 84 - Revisione prezzi.
1. Nei contratti di durata ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.
ART. 85 - Consegna in pendenza di stipulazione.
1. Dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d’urgenza.
2. Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione di cui all’articolo 113 del Codice. L’onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Si può procedere alla consegna in via d’urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni, quando l’urgenza sia tale da non consentire l’attesa del tempo necessario per la stipula.
4. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.
ART. 86 - Gestione del Contratto.
1. La responsabilità per la gestione del contratto spetta al Servizio cui è riferito il lavoro, servizio o fornitura oggetto del contratto ed al relativo Dirigente. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte sia dall’Ente sia dalla controparte contrattuale e l’obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso e le eventuali procedure previste per legge.
2. Nell’ambito di tale gestione sono ammesse le modifiche contrattuali precisate nel successivo art. 105.
ART. 87 Modifiche contrattuali e aumento delle prestazioni in corso di contratto.
1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura o del servizio.
2. Per le varianti in corso d’opera nei lavori si applica la disciplina specifica dei lavori pubblici.
3. Qualora nel contratto sia prevista e regolamentata la modifica e/o l’integrazione delle prestazioni, queste sono consentite esclusivamente per far fronte a eventi sopravvenuti e imprevedibili.
4. Sono ammesse, nei limiti previsti dall’art. 57, c.5, lett.a) D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 125, c.10. lett.b) X.Xxx. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l’integrazione di contratto e per l’affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale.
5. L’appaltatore ha l’obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull’ammontare quantitativo dell’intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto.
6. Il contratto aggiuntivo, derivante dalle modifiche ed integrazioni al contratto principale, dovrà essere preceduto da apposita determinazione a contrattare e deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale, con quanto ne consegue.
ART. 88 - Cessione del contratto e cessione del credito.
1. Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell’esecuzione del contratto a giudizio del competente Dirigente.
3. E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione; è priva di efficacia qualora l’Ente la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.
ART. 89 - Inadempimento contrattuale.
1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell’inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all’interesse dell’Ente.
2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l’obbligo di applicare le clausole sanzionatorie.
3. In caso di inadempimento grave che comprometta l’esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
4. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:
- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell’intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente.
5. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l’incameramento da parte dell’Ente della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto dell’Ente stesso al risarcimento di ulteriori danni.
ART. 90 - Verifiche di regolare esecuzione.
1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d’appalto.
2. Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello
di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del Dirigente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell’opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell’intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione dirigenziale.
3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all’ordinazione, rilasciato dal Dirigente responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura o da atto di liquidazione della fattura. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.
4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell’accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
ART. 91 - Garanzie per vizi.
1. L’intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto.
La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l’eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all’inadempiente.
Art. 92 – Penali.
1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all’importo contrattuale, in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dell’esecuzione.
3. L’applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell’addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
4. Il Dirigente responsabile può trattenere le somme dovute a titolo di penale sugli importi degli acconti e delle rate di saldo. Per insufficienza dei predetti crediti, il Dirigente responsabile può applicare la penale mediante incameramento della cauzione; in tal caso il contraente deve reintegrare l’importo della cauzione nei termini comunicati dall’Ente.
ART. 93 - Modalità di risoluzione delle controversie.
1. La soluzione delle controversie è deferita al giudice competente, indicando la competenza del Foro di Modica.
TITOLO VII - ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
CAPO I –ISTITUZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI
ART. 94 Istituzione degli elenchi di operatori economici
1. Per le forniture e servizi a carattere trasversale, l'ufficio economato costituisce elenchi per le acquisizioni di propria competenza. Per le forniture e servizi a carattere specifico, il dirigente di ogni settore può costituire propri elenchi per le acquisizioni di rispettiva competenza.
2. Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche corrispondenti ai codici Cpv approvati con regolamento Ce n. 2151/2003. Per l'affidamento di lavori, gli elenchi sono formati sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate dal D.P.R. n. 207/2010.
3. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale.
4. Sul sito dell'Ente è creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, dal quale può essere scaricato lo schema di domanda di iscrizione, il testo del presente Titolo ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte delle imprese interessate. Nella home page del sito internet dell’Ente deve essere attivato un link sempre visibile che conduca direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.
5. Nelle more di formazione degli elenchi dì operatori economici, i responsabili provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato.
ART 95 - Campo di applicazione
1. Gli elenchi di operatori economici dell'Ente, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia, mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine dì mercato o gara ufficiosa.
ART. 96 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici
1. La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
- all'albo pretorio;
- sul sito internet dell'Ente;
- sul sito dell'osservatorio regionale;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, qualora l'importo complessivo stimato annualmente del fabbisogno di servizi e forniture relativamente alla categoria merceologica per la quale si attiva l'elenco, è pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. È possibile pubblicare nello stesso avviso iniziale la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori.
3. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
- le categorie merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'Ente dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
- la documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 97;
- l'indirizzo al quale deve essere inviata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.
4. Lo schema di domanda di partecipazione deve essere di regola disponibile sul sito internet dell'Ente e scaricabile dall'impresa interessata.
5. Alla domanda di iscrizione, redatta su carta munita di regolare bollo, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 97.
6. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
7. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.
8. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, è data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.
9. Alle imprese che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini è data comunicazione della data del successivo aggiornamento dell'elenco, nel quale la domanda sarà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco medesimo.
10.L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
Art. 97 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori
1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta.
2. Le imprese che richiedono l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare mediante i documenti sotto elencati, da allegare alla domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 96, comma 5, del presente regolamento:
a) per servizi e forniture:
al) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione ovvero se cooperativa, iscrizione al registro delle cooperative tenuto dalla Camera di Commercio, e l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge n. 381/1991, se cooperativa sociale sempre per attività attinente alla categoria merceologica di iscrizione;
a2) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006;
a3) regolarità contributiva attestata mediante D.U.R.C. in corso di validità;
a4) dimostrazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione di un servizio o fornitura analoga, corrispondente alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;
a5) eventuali cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora il responsabile della procedura di formazione dell'elenco li reputi necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;
a6) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali (es.certificazione di qualità) che il responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione.
3. I requisiti di cui alla lettera a2) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.
b) per lavori:
b1) per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo superiore ad euro 150.000, è necessaria la dimostrazione del possesso di un'attestazione rilasciata da una SOA;
b2) per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000, è necessaria la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 90 del
D.P.R. 207/210;
b3) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs. n. 163/2006;
b4) regolarità contributiva attestata mediante D.U.R.C. in corso di validità.
I requisiti di cui alla lettera b3) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.
4. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs. n. 163/2006, l'Ente procede a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte del. 10%, arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate. È sempre fatta salva la facoltà per l'Ente di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le iscrizioni negli elenchi relativi agli affidamenti di lavori pubblici, si procede alla verifica mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Ente rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e alla competente Procura della Repubblica.
5. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Art. 98- Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione
1. Per l’aggiornamento degli elenchi, l'Ente procede alla pubblicazione di un unico avviso nel quale si da atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Ente e si sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.
2. L'avviso è pubblicato entro il 30 novembre di ciascun anno e riporta le seguenti indicazioni:
- le categorie merceologiche per le quali sono stati attivati elenchi di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'Ente dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
- l'indirizzo al quale deve essere inviata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio e sul sito internet del comune;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato per giorni 30 sui mezzi indicati all'art. 96, comma 1del presente regolamento, e prevede il termine ultimo di presentazione della richiesta di iscrizione al 31 dicembre dello stesso anno.
4. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
5. Con cadenza annuale ed entro il termine perentorio del 30 dicembre, le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Esse sono altresì
tenute a presentare il D.U.R.C. in corso di validità. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
6. L'Ente provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni richieste entro il 31 dicembre e la conferma o cancellazione delle imprese già iscritte, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
7. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991. n. 187. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
8. Il dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio del 5% delle imprese iscritte, alle quali è richiesto dì comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali è avviata la verifica d'ufficio sui requisiti generali.
Art. 99- Preselezione degli operatori economici dall'elenco
1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio rotativo.
2. Il Dirigente competente procederà al sorteggio, alla presenza di due testimoni, al fine di selezionare, i cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito scelti sulla base di ciascuna categoria.
3. Un operatore economico può ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria è insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge e dal presente regolamento per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.
Art. 100 - Cancellazione dall'elenco
1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi:
a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 97;
b) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
c) per mancata presentazione del DURC. a cadenza annuale;
d) quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'Ente;
e) per mancata presentazione di offerte in occasione di n.3( tre ) inviti consecutivi;
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il dirigente competente da comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.
5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.
CAPO II –ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI
ART.101 - Oggetto e Finalità
1. Ai fini dell’economicità, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità amministrativa, si ritiene necessario costituire un elenco ( che sarà annualmente aggiornato) di professionisti per lo svolgimento di servizi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 65 del presente Regolamento, il cui importo stimato è inferiore a 100.000,00 euro da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori.
2. Il presente CAPO I fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Professionisti cui affidare gli incarichi.
ART. 102- Composizione dell’Albo e Settori di attività
1. E’ istituito l’Albo dei collaudatori e dei professionisti, di seguito brevemente denominato ALBO, da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6 d.lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 91, comma 2 d.lgs. n. 163/2006. per il conferimento degli incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00(centomila/00), Iva esclusa, relativi ai servizi indicati all’art. 65, comma 7, del Regolamento.
2. L’Albo è articolato in due SEZIONI, corrispondenti alle diverse finalità di incarichi:
1) SEZIONE A: Collaudatori
2) SEZIONE B: Professionisti
L’Albo è inoltre suddiviso nei seguenti settori:
1) Edilizia pubblica.
2) Restauro immobili monumentali.
3) Opere stradali
4) Ristrutturazioni e consolidamenti.
5) Strutture.
6) Impianti sportivi.
7) Impianti pubblica illuminazione.
8) Impianti tecnologici interni.
9) Impianti speciali di sicurezza.
10) Acquedotti e fognature.
11) Opere a verde pubblico.
12) Abilitazione D.P.R. n. 494/96.
13) Rilievi topografici ed accatastamenti.
14) Studi geologici
15) Pianificazione urbanistica
3. L’invito a presentare un’offerta specifica terrà conto delle competenze necessarie per l’assolvimento dell’incarico.
4. La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d’invito.
5. Sul sito dell'Ente è creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione dell’Albo, nel quale può essere scaricato l’avviso, lo schema di domanda di iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte dei professionisti interessati. .
6. Nelle more di formazione dell’Albo i responsabili provvedono ad individuare i professionisti tramite indagini di mercato.
ART. 103-Procedura per la formazione dell’elenco dei professionisti
1. La formazione dell’elenco di cui all’articolo precedente avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
- all'albo pretorio;
- sul sito internet dell'Ente;
- sul sito dell'Osservatorio regionale;
2. . L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
- le sezioni e i settori per i quali si avvia la costituzione dell’Albo dei Collaudatori e dei professionisti qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
- la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da successivo art. 104;
-l'indirizzo al quale deve essere inviata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.
3. .Lo schema di domanda di partecipazione deve essere di regola disponibile sul sito internet dell'Ente e scaricabile dal professionista interessato.
2. Alla domanda di iscrizione, redatta su carta munita di regolare bollo, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 104.
3. Il professionista può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione in più settori, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
4. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.
5. Agli interessati che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, è data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco/Albo ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.
6. Ai professionisti che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini è data comunicazione della data del successivo aggiornamento dell'elenco, nel quale la domanda sarà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione dell’operatore economico nell'elenco medesimo.
7. L’Albo dei collaudatori/professionisti è redatto in ordine alfabetico.
8. La formazione dell’albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L’acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ Ente, né l’attribuzione di alcun diritto del candidato, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi professionali.
ART.104 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'albo dei collaudatori/professionisti
1. Possono essere inseriti nella sezione A coloro che: sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art.216 del DPR 207/2010 e che non si trovano:
a- nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art.141, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
b- nelle cause di esclusione previste dall’art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163 e ss.mm.ii.
2. I requisiti per l’iscrizione alla SEZIONE B dell’Albo dei Professionisti per l’affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui all’art.65 del presente Regolamento sono quelli previsti dall’art.90 e dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.
4. Le cause ostative all’iscrizione all’albo dei Professionisti- SEZIONE B, sono quelle fissate dal predetto art. 90 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
ART. 105-Gestione dell’albo dopo la prima costituzione
1. Sulla base delle istanze pervenute sarà costituita l’apposita sezione dell’Albo da aggiornarsi annualmente previo avviso dell’Amministrazione da pubblicarsi all'albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente;
2. L’avviso sarà pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno;
3. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Con cadenza annuale ed entro il termine perentorio del 31 dicembre i collaudatori e i professionisti già iscritti negli elenchi sono tenuti a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
5. I professionisti già iscritti negli elenchi sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione,. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
6. Il dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a campione sui professionisti già iscritti, mediante sorteggio del 5% dei professionisti iscritti ai quali è richiesto dì comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali è avviata la verifica d'ufficio sui requisiti generali.
ART. 106-Preselezione dei collaudatori/professionisti dall'elenco
1. I collaudatori/professionisti iscritti nell'elenco nella medesima sezione, vengono di regola selezionati nel n. di 5 (cinque), mediante sorteggio.
2. Il Dirigente competente procederà al sorteggio, alla presenza di due testimoni, al fine di selezionare, i cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito.
3. Un professionista/ collaudatore può ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nelle rispettive sezioni di appartenenza.
4. Nel caso in cui il numero dei collaudatori/professionisti iscritti nella sezione sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge e dal presente regolamento ovvero ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.
ART. 107-Cancellazione dall'elenco
3. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 104;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
- quando il professionista/collaudatore sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;
- per mancata presentazione di offerte in occasione di numero due inviti consecutivi;
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
3. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale.
5. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 108 - Disposizioni di coordinamento.
1. Quando nel presente Regolamento è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Ente.
ART.109 Rinvio - applicazioni
1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Tutte le modificazioni legislative che interverranno successivamente all’approvazione del presente regolamento s’intendono automaticamente recepite e le norme regolamentari interessate devono ritenersi automaticamente adeguate alle stesse (rinvio dinamico).
3. Eventuali disposizioni di carattere applicativo e organizzativo del presente regolamento potranno essere adottate dalla Giunta Comunale.
4. Il presente regolamento deve essere integralmente richiamato nelle procedure di affidamento dei contratti.
ART.110- Disciplina transitoria
1. Nelle more di formazione degli elenchi secondo le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, l’Ente predispone tali elenchi inserendo d’ufficio le imprese con cui intrattiene rapporti e che offrono adeguate garanzie di professionalità e qualità.
ART. 111 - Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione. Ad esso sarà comunque data la massima diffusione all’interno dell’organizzazione dell’Ente.
2. Dalla sua entrata in vigore risulta abrogato il precedente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti nonché gli ulteriori Regolamenti disciplinanti la materia in oggetto e le eventuali, singole, disposizioni regolamentari, inserite in altri Regolamenti comunali, che siano incompatibili con le norme del presente Regolamento.