Principio di rotazione Clausole campione

Principio di rotazione. 1. Nell’individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l’affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell’articolo 36 del Codice l’Azienda ASP applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti. 2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un’indagine di mercato, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l’impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di tre mesi dall’affidamento. 3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti risulti talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di soggetti invitabili alle procedure di consultazione in base all’articolo 36 del Codice, l’Azienda ASP può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall’affidamento. 4. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati per estrazione da elenchi appositamente predisposti dall’Azienda ASP, il principio di rotazione si applica ai soggetti selezionati per le procedure di consultazione o per procedure di affidamento diretto, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6, effettuate dall’inizio dell’esercizio cui si riferisce la procedura indetta, per i quali sussiste l’impossibilità di prendere parte al confronto per un periodo di tre mesi. 5. In relazione al precedente comma 4, gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure di consultazione o di affidamento diretto sono inseriti in una sezione dell’elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all’esaurimento dell’elenco originariamente formato prima del termine previsto dai precedenti commi 2 e 4, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell’ambito di altre procedure di confronto. 6. Qualora l’Azienda ASP inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell’elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
Principio di rotazione. La Xx.Xx.Xx. Spa con delibera n. 153 del 06/08/2019, ha individuato gli istituti abilitati a prestare servizi di assistenza a supporto delle Azienda Sanitarie campane, incluso, all’occorrenza, l’approvvigionamento di Gameti per Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). 1) Di norma, un turno di rotazione si esaurisce al raggiungimento di 5 lotti per i gameti maschili e di 10 lotti per gli ovociti, indipendentemente dal momento della richiesta. 2) Resta a discrezione della AO “Moscati”, valutate le circostanze del caso, quali le concrete esigenze cliniche e sanitarie che devono esser soddisfatte e/o ragioni di efficacia ed efficienza del servizio, se tale limite possa essere superato o ridotto. Nel caso in cui la banca di gameti di turno non fosse in grado di soddisfare interamente o parzialmente la richiesta, l’Azienda può rivolgersi alla banca del turno successivo. 3) Ai fini della partenza della rotazione, tra tutte le banche di gameti idonee inserite nell’elenco, la scelta della banca di gameti cui rivolgersi alla prima richiesta avverrà a favore di quella che, in sede di offerta economica, abbia presentato l’offerta più bassa. Come indicato anche nella lettera di xxxxxx, tale elenco viene redatto in ordine crescente di offerta ovvero dall’importo più economico a quello più oneroso. 4) Nel caso in cui due o più operatori abbiano proposto lo stesso prezzo, si procederà, ai fini dell’avvio della rotazione, in ordine alfabetico; 5) ogni anno si effettuerà una verifica del successo delle procedure riferita ai gameti forniti da ciascuna banca, che in caso di evidente bassa qualità del materiale (misurata sul tasso di gravidanze) potrà essere eliminata dalla rotazione successiva;
Principio di rotazione. Articolo. 7 -
Principio di rotazione. Per affidamenti inferiori alla soglia di €. 1.000 è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente del Dirigente Scolastico (paragrafo 3.7 Linee Guida ANAC n. 4) La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù delle regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato … non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. L’avviso di indagine di mercato è pubblicata in albo pretorio del sito del IC SANREMO LEVANTE.
Principio di rotazione. Art. 10 Grundsatz der Rotation
Principio di rotazione. 1. L'applicazione del principio di rotazione ha lo scopo di evitare il consolidarsi di rapporti contrattuali solo con alcuni operatori economici, favorendo il corretto svolgimento delle procedure di affidamento in un contesto di trasparenza e pubblicità. 2. Negli affidamenti diretti, l'aggiudicatario, non viene invitato ai successivi affidamenti diretti, qualora non sia trascorso almeno un mese dal provvedimento di assegnazione del precedente incarico. Per incarichi di importo inferiore a 5.000 euro non viene applicato alcun periodo di esclusione. 3. Nelle procedure negoziate, con invito di almeno cinque operatori economici, l'operatore economico aggiudicatario non viene invitato alle successive procedure negoziate, qualora non siano trascorsi almeno tre mesi dal provvedimento di aggiudicazione. Nelle procedure negoziate, con invito di almeno dieci operatori economici, l'operatore economico aggiudicatario non viene invitato alle successive procedure negoziate, qualora non siano trascorsi almeno sei mesi dal provvedimento di aggiudicazione. Nelle procedure negoziate, con invito di almeno dodici operatori economici, l'operatore economico aggiudicatario non viene invitato alle successive procedure negoziate, qualora non siano trascorsi
Principio di rotazione. Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che recitano “il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato si allega al presente regolamento di cui fanno parte integrante e sostanziale, le categorie merceologiche (allegato 1) e le fasce di costo (allegato 2) entro le quali trova attuazione il principio di rotazione.
Principio di rotazione. 1. L’ affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all’articolo 36 lettere a), b), c) e c- bis) del codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa avente la stessa prestazione principale rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. 3. Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali. In tale caso la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 4e 5. 4. In casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, l’esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36 del codice, tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto. In casi motivati dalla particolare struttura del mercato ovvero dalle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare, l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento può essere reinvitato. 5. E’ consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro previa motivazione nella determina a contrarre o in atto equivalente.

Related to Principio di rotazione

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento sarà effettuato avvalendosi della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come segue: a. ciascuna ditta dovrà indicare il prezzo offerto distinto per ogni prodotto elencato alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art.1, specificando il prezzo alla Tonnellata; b. ciascuna ditta dovrà indicare l’esatto indirizzo della propria sede operativa alla quale il Ns. personale farà riferimento per il ritiro dei quantitativi di materiale indicati alle lettere a) e b) di cui all’art.1 (Ds) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l’aggiudicazione dell’affidamento sarà applicato il metodo non lineare Vi=(Vmin/Vi)A con coefficiente A= 0.7 per l’elemento prezzo, per l’elemento distanza e per l’elemento tempo di consegna (di cui al punto IV “La valutazione degli elementi quantitativi” e al punto VI “La formazione della graduatoria” delle Linee Guida n.2 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 Settembre 2016). I valori così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi di seguito riportati: -economicità sui prezzi offerti: peso complessivo 30 punti (vedi sottocategorie di seguito indicate) -distanza dalla propria sede operativa al centro della Provincia di Siena, convenzionalmente posizionato in loc. Buonconvento, S.R. n.2 “Cassia”, progr. km. 200+000, misurata basandosi sui dati reperiti dal sito di ViaMichelin (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx); in caso di più sedi operative del concorrente, si farà riferimento a quelle in cui il concorrente stesso dichiara di consegnare il conglomerato a freddo sfuso: peso 20 punti -tempo di consegna nei magazzini provinciali indicati al punto 2 espresso in giorni dal momento dell’ordine; non saranno accettate offerte superiori a giorni 20 (venti) ed inferiori a giorni 2 (due): peso 20 punti

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.