Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi Clausole campione

Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. È consentito l’affidamento di incarichi ai dipendenti di altri enti pubblici la cui prestazione lavorativa sia a part-time non superiore al 50%; è consentito l’affidamento di incarichi ai dipendenti di altri enti pubblici a tempo pieno solo se l’incarico ha natura di lavoro autonomo occasionale. L’affidamento di incarichi a dipendenti di altri enti pubblici è comunque sempre subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica datore di lavoro.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. E’ fatto divieto di affidare: - incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze della Provincia, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno; - incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della Provincia e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza; - incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti che, avendo avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal lavoro, cessino volontariamente dal servizio, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e non avendo, invece, maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia; - altri incarichi nelle fattispecie individuate dal Codice di Comportamento. 2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d’incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata e che non comportino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 3. Per quanto concerne l’affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario Responsabile del Procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali, quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche: • episodicità od unicità della prestazione; • marginalità lucrativa; • non abitualità d’esercizio.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. E' fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale interno, che abbia, contestualmente, un rapporto di lavoro subordinato in atto con l'amministrazione, a tempo pieno o a tempo parziale, superiore al 50% di quello a tempo pieno, fatta salva la fattispecie del lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale, laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e della vigente normativa in materia. 2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata. 3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi al personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali, quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche: - episodicità od unicità della prestazione; - marginalità lucrativa; - non abitualità d'esercizio.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. È fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze di questo Ente, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze come definiti nelle presenti disposizioni regolamentari viene determinato in sede di deliberazione del bilancio di previsione. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d’ incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata. Per quanto concerne l’affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche: - Episodicità od unicità della prestazione; - Marginalità lucrativa; - Non abitualità di esercizio.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. Gli incarichi di collaborazione non possono essere conferiti a dipendenti in servizio, neppure laddove prestino attività in regime di lavoro a tempo parziale.

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  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.