Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi Clausole campione

Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. Gli incarichi di collaborazione non possono essere conferiti a dipendenti in servizio, neppure laddove prestino attività in regime di lavoro a tempo parziale.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. E’ fatto divieto di affidare: - incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze della Provincia, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno; - incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della Provincia e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza; - incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti che, avendo avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal lavoro, cessino volontariamente dal servizio, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e non avendo, invece, maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia; - altri incarichi nelle fattispecie individuate dal Codice di Comportamento.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. E' fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale interno, che abbia, contestualmente, un rapporto di lavoro subordinato in atto con l'amministrazione, a tempo pieno o a tempo parziale, superiore al 50% di quello a tempo pieno, fatta salva la fattispecie del lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale, laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e della vigente normativa in materia.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. 1. È consentito l’affidamento di incarichi ai dipendenti di altri enti pubblici la cui prestazione lavorativa sia a part-time non superiore al 50%; è consentito l’affidamento di incarichi ai dipendenti di altri enti pubblici a tempo pieno solo se l’incarico ha natura di lavoro autonomo occasionale. L’affidamento di incarichi a dipendenti di altri enti pubblici è comunque sempre subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica datore di lavoro.
Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi. È fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze di questo Ente, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze come definiti nelle presenti disposizioni regolamentari viene determinato in sede di deliberazione del bilancio di previsione. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d’ incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata. Per quanto concerne l’affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche: - Episodicità od unicità della prestazione; - Marginalità lucrativa; - Non abitualità di esercizio.

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