Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi. 2. La liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. 3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità: a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote; b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono; c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione; d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione; e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese; f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione; g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie; h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e); i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
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Samples: Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare, Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - • in caso di scioglimento della SGR; - • in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondoFondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) a. l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e ed il rimborso delle quote;
b) b. la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratoriAmministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) d. la società Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori Amministratori restano depositati e ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) f. il Depositario, su istruzioni della SGR, SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazionexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx;
g) le somme x. xx xxxxx spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondoFondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. lettera e);
i) i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune D’investimento
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo Fondo viene deliberata dall’organo dall’Organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazioneliquidazione ed in ogni caso almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del CdA in cui verrà deliberata la liquidazione del Fondo.
32. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e ed il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipantiPartecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli amministratori, Amministratori e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra tra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la società Società incaricata della revisione contabile legale dei conti della SGR provvede alla revisione della contabilità legale dei conti delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, sede della SGR e della Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositariola Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ;
g) sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
gh) le somme spettanti ai partecipanti Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
hi) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. glettera h) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. lettera e);
ij) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia all’Organo di Vigilanza dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
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Liquidazione del Fondo. 1. La Con riferimento alla liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso il regolamento prevede:
a) le cause di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.liquidazione;
2. La b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La fondo;
c) l’obbligo per la SGR informa di comunicare preventivamente l’Organo di Vigilanza della alla Banca d’Italia la decisione di procedere alla liquidazione.;
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
ad) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la pubblicazione diffusione del valore della quota, dell’avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l’emissione l’attività di emissione e il rimborso delle quote;
be) la SGR provvede a liquidare l’attivo che l’attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi: - liquidazione dell’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo fondo. Le operazioni di controllo, realizzo sono effettuate secondo il un piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo con funzione di supervisione strategica e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un della Banca d’Italia; - redazione del rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un ; - redazione del piano di riparto riparto, recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare tra ammontare delle attività nette realizzate ed il liquide e numero delle quote in circolazione;
d) la società incaricata quote; - certificazione, a cura del soggetto incaricato della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione legale dei conti del proprio giudizio sul fondo, del rendiconto finale di liquidazione;
e) il ; - deposito e affissione del rendiconto finale di liquidazione e la della relativa relazione degli amministratori restano depositati nella sede della SGR e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, depositario con l’indicazione della data del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto e della data di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura quota; - esecuzione del riparto da parte del depositario; può essere prevista dal rendiconto finale la possibilità di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura delle procedure di liquidazione;
g) le ; - deposito delle somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse da parte dei titolari delle quote entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario un periodo prestabilito dall’inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero l’elenco dei numeri di serieserie dei certificati;
hf) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle eventuali somme non riscosseriscosse dagli aventi diritto. FIA chiusi Xxx i FIA chiusi il regolamento indica inoltre: - il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto; - (eventuale) i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti; - l’eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione. Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell’avvio della procedura di liquidazione, anche: - dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione; - dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.
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Samples: Regolamento
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - – in caso di scioglimento della SGR; - – in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondoFondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente preventi- vamente l’Organo di Vigilanza vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxxvigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste pre- viste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxxvigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni opera- zioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali proporzio- nali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibi- lità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondoFondo, con sottorubriche sotto-rubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare dell’ammonta- re delle somme non riscosse.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo
Liquidazione del Fondo. 1. 8.1 La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. 8.2 La liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. 8.3 Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) a. l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e ed il rimborso delle quote;
b) b. la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di XxxxxxxxxVigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratoriAmministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) d. la società Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, SGR e il Depositario, Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) f. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazionexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx;
g) le somme x. xx xxxxx spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. lettera e);
i) i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
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Samples: Regolamento Unico Di Gestione
Liquidazione del Fondo. 126.1 Alla scadenza del Fondo, termina ogni ulteriore attività di gestione del Fondo ed ha luogo la liquidazione del medesimo, con conseguente ripartizione integrale del ricavato della liquidazione del Fondo al netto delle passività, incluso il risultato netto della gestione, tra gli Investitori del Fondo, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
26.2 La Società di Gestione può prorogare la durata del Fondo per periodi successivi di 1 (un) anno ciascuno sino ad un massimo di 3 (tre) anni o per il diverso periodo massimo di tempo previsto dalla normativa pro tempore vigente per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli Investimenti. La proroga è deliberata dalla Società di Gestione. La Società di Gestione delibera la proroga ove l’integrale smobilizzo degli Investimenti non sia potuto avvenire entro il termine di durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo (incluse, a mero titolo esemplificativo, vicende inerenti la liquidazione dei Fondo Master), ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell’interesse degli Investitori, a giudizio della Società di Gestione, in considerazione dell’andamento dei mercati. La Società di Gestione dà comunicazione della proroga alla Banca d’Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione.
26.3 La liquidazione finale del fondo Fondo ha luogo alla scadenza della durata del termine indicato nella “Scheda identificativa” o Fondo di quello eventuale al quale esso è stato prorogatocui all’articolo 3.1, ovverocome eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 3.2. In parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo 26, anche prima la Società di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - Gestione può disporre la liquidazione anticipata del Fondo nelle seguenti circostanze:
(i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGRSocietà di Gestione, all’attività di gestione del fondoFondo;
(ii) per iniziativa della Società di Gestione, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della Società di Gestione, non sia stata individuata la società di gestione del risparmio che sostituisca la stessa;
(iii) qualora, ricorrendo i motivi per la sostituzione della Società di Gestione, non sia possibile nominare un Nuovo Gestore.
26.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 26.3, tenuto conto della natura degli investimenti e in particolare in caso delle vicende riguardanti il Fondo Master, il Consiglio di riduzione Amministrazione della Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione anticipata del patrimonio Fondo al momento dell’eventuale liquidazione del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativiFondo Master.
2. La 26.5 Fermo quanto disposto al punto (iii) dell’articolo 26.3 che precede, la liquidazione del fondo Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. dalla Società di Gestione, che ne dà preventiva comunicazione alla Banca d’Italia, e viene
26.6 La SGR informa preventivamente l’Organo Società di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR Gestione provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxxdegli Investitori, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni le attività che lo compongono;, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’organo dal medesimo delegato, della Società di Gestione e portato a conoscenza della Banca d’Italia.
c) terminate le 26.7 Al termine delle operazioni di realizzo, la SGR Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, del Consiglio di Amministrazione e un piano dalla indicazione del riparto spettante ad ogni Quota del Fondo.
26.8 In ogni caso la ripartizione del risultato della gestione del Fondo tra gli Investitori titolari di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante Quote è effettuata in proporzione al controvalore delle Quote possedute.
26.9 Il rendiconto finale di liquidazione è sottoposto a ogni quota, certificazione da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la parte della società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;revisione.
e) il 26.10 Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositariorelazione, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione l’indicazione del valore della quota, con l’indicazione della data giorno di inizio delle operazioni di rimborso. Ne , sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto depositati presso la Società di liquidazione ed ottenerne copia Gestione e il Depositario nonché inviati prontamente a sue spese;ciascun Investitore.
f) il Depositario26.11 Il Depositario provvede, su istruzioni istruzione della SGRSocietà di Gestione, provvede al rimborso delle quote Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;.
g) le 26.12 Le eventuali somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse in relazione alle quali non si è potuto effettuare l’accredito agli aventi diritto entro tre mesi a far tempo un periodo di 90 (novanta) Giorni Lavorativi dall'inizio delle operazioni di pagamento per cause non dipendenti dalla data Società di inizio del pagamento rimangono Gestione o dal Depositario, vengono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR Società di Gestione vincolato al pagamento delle somme suddette con l’indicazione che si tratta trattasi di averi della proventi derivanti dalla liquidazione finale del fondoFondo, con sottorubriche indicanti sotto rubriche nominative degli aventi diritto, ove tecnicamente possibile. Il diritto a riscuotere le generalità dell’avente somme da parte degli aventi diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati prescrive nei termini di legge a partire dal giorno in favore della Società di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosseGestione.
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Samples: Regolamento Di Gestione
Liquidazione del Fondo. 23.1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF, la SGR comunica alla Banca d’Italia il piano dettagliato di smobilizzo entro il termine ivi previsto. La liquidazione finale del fondo Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai partecipanti ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o Termine di quello eventuale al quale esso è stato Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ovveroprevia informativa alla Banca d’Italia.
23.2. La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata ovvero alla scadenza dell’eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia tali date:
(a) nei casi previsti dal precedente art. 20.3, lett. (e);
(b) per decisione motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione nell’interesse del fondo, Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativipartecipanti.
223.3. La Al fine di avviare e completare la liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo Fondo, la SGR:
(a) informa i partecipanti dell’avvio della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà , mediante avviso diffuso secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quoteQuota;
(b) la SGR provvede provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllorealizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza dell’Organo della Banca d’Italia nel termine di Xxxxxxxxxcui all’art. 21, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongonocomma 1 del Regolamento ELTIF;
(c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e un indicando il piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante delle somme di denaro spettanti a ogni quota, da determinarsi in base ciascun partecipante (il “Piano di Riparto”); l’ammontare di tali somme è determinato applicando le regole di distribuzione di cui al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazioneprecedente art. 10;
(d) i partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Xxxxxxx;
(e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione liquidazione, nonché alla formulazione certificazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e(f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quotaQuota.
(g) Il Depositario provvede, con l’indicazione su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
(h) le somme non riscosse dai partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l’indicazione che si tratta di averi trattasi dell’attivo netto della liquidazione del fondoFondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche indicanti nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le generalità dell’avente somme da parte degli aventi diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati prescrive nei termini di legge a partire dal giorno in favore del Gestore di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);ELTIF.
(i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell’avvenuto riparto alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscossed’Italia.
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Samples: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo
Liquidazione del Fondo. 1. 1 La liquidazione del fondo Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondoFondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. 2 La liquidazione del fondo Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. 3 Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la società Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondoFondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
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Samples: Regolamento Di Gestione Dei Fondi Comuni Di Investimento
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.:
2. La liquidazione del fondo Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR stessa informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quotasul quotidiano “M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari”. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed e il numero delle quote in circolazione;
d) la società Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositariola Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quotasul quotidiano “M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari”, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed e ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositariola Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed e annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondoFondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell’ammontare dell'ammontare delle somme non riscosse.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo ha luogo Fondo, può aver luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti:
a) su iniziativa della Società di Gestione, nei casi previsti al precedente art. 20, comma 2 lettera (c) nonché al successivo comma 2;
b) alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o Termine di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima Durata del Fondo ovvero alla scadenza del Periodo di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativiGrazia.
2. La Società di Gestione può decidere la liquidazione anticipata del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo Fondo (di seguito la “Liquidazione Anticipata del Fondo”) su iniziativa della SGRSocietà di Gestione, nei casi previsti al precedente art. La 20, comma 2, lettera (c) o qualora la SGR informa preventivamente l’Organo ritenga che tale decisione sia adottata nell’interesse dei Partecipanti in presenza di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazionecircostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con pregiudizio per i Partecipanti.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo Nel caso di XxxxxxxxxLiquidazione Anticipata del Fondo di cui all precedente art. 20, comma 2, lettera (c), la Società di Gestione ha diritto a ricevere, a valere sul patrimonio del Fondo, un’indennità pari a un’annualità della Commissione di Gestione, calcolata sulla base di quella maturata dalla SGR nell’anno precedente. L’indennizzo è calcolato sulla base dell’ultima rata della Commissione di Gestione percepita dalla SGR.
4. La procedura di liquidazione avverrà del Fondo si compie secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta la Società di Gestione adotta un programma dettagliato (di seguito il “Piano di Smobilizzo”) per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo in modo da rimborsare le Quote dei Partecipanti dopo il Termine di Durata del Fondo e lo comunica alla Banca d’Italia al più tardi un anno prima del Termine di Durata del Fondo. Il programma prevede: • una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti; • una valutazione ed il confronto dei potenziali prezzi di vendita; • una valutazione delle attività da liquidare; • un calendario del programma di liquidazione.
b) a decorrere dalla data di delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per Fondo, la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quoteSocietà di Gestione cessa ogni ulteriore attività di investimento;
bc) a partire dal giorno successivo alla comunicazione resa alla Banca d’Italia e all’avviso reso ai Partecipanti in merito all’avvenuta delibera di liquidazione mediante pubblicazione sul Sito Internet, la SGR Società di Gestione provvede a liquidare l’attivo del fondo Fondo nell’interesse dei partecipantiPartecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllodel collegio sindacale, secondo il piano Piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo Smobilizzo. La Società di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongonoGestione ha la possibilità di effettuare distribuzioni di Capitale anche nel corso della procedura di liquidazione;
cd) terminate le operazioni di realizzo, la SGR Società di Gestione redige un il rendiconto finale di liquidazioneliquidazione (di seguito il “Rendiconto Finale di Liquidazione”), accompagnato da una relazione degli amministratoriattenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la Relazione di Gestione e un piano indicando il riparto in denaro spettante per ogni Quota al netto della eventuale Commissione Variabile Finale dovuta alla Società di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quotaGestione ai sensi dell’art. 15, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazionecomma 1, lettera d) (di seguito la “Quota Spettante”);
de) i Partecipanti che, al momento della conclusione delle operazioni di realizzo, siano in possesso di Quote (di seguito gli “Aventi Diritto alla Liquidazione”) hanno diritto a percepire la Quota Spettante;
f) la società incaricata della di revisione contabile della SGR di cui all’art. 22 provvede alla revisione legale della contabilità delle anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione certificazione del proprio giudizio sul rendiconto finale Rendiconto Finale di liquidazioneLiquidazione (di seguito la “Relazione di Certificazione”);
eg) il rendiconto finale Rendiconto Finale di Liquidazione e la Relazione di Certificazione sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede del Depositario, con indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso;
h) gli Aventi Diritto alla Liquidazione ottengono il rimborso delle Quote mediante la ricezione della Quota Spettante nella misura prevista dal Rendiconto Finale di Liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione finale del valore della quota, con l’indicazione della Fondo;
i) le somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in su un conto intestato alla SGR Società di Gestione rubricato al Fondo, con l’indicazione che si tratta di averi della trattasi dell’attivo netto derivante dalla liquidazione del fondoFondo e, ove possibile, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serienominative degli Aventi Diritto alla Liquidazione;
hj) la Società di Gestione avvisa i diritti incorporati nei certificati Partecipanti mediante avviso pubblicato sul Sito Internet in merito: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all’avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione; (c) ai tempi e nelle cedole alle modalità di esecuzione delle distribuzioni di Capitale; (d) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle Quote; (e) all’eventuale Periodo di Grazia;
k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto, nonché dell’ammontare delle eventuali somme non presentati per il rimborso secondo quanto indicato riscosse dagli Aventi Diritto alla precedente lettLiquidazione.
5. g) Il diritto alla riscossione delle somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo si prescrivono prescrive a favore della SGR qualora non esercitati Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di inizio chiusura delle operazioni contabili di rimborso liquidazione finale del Fondo di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosseal comma precedente.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo