L’OFFERENTE Clausole campione

L’OFFERENTE. Come si è già ricordato e come risulta dalla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob, offerenti possono essere le P.M.I., le società start up innovative, le P.M.I. innovative, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le società di capitali che inve- stono prevalentemente in P.M.I. Si tratta di società di capitali o di cooperative, con nettissima prevalenza nella prassi delle S.r.l. Le informazioni concernono, da un lato, l’attività di impresa svolta dall’offerente e, dall’altro, la governance del medesimo. Inoltre, deve risultare “l’indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell’offerente”: così dispone l’art. 3, lett. a) dell’allegato 3 al Regolamento Consob. L’espres- so richiamo al sito internet sembra da sottolineare, anche perché in tal modo risulta immediata la presenza di due strumenti di informazione e del loro ne- cessario collegamento. In ordine all’attività di impresa, il portale deve contenere la descrizione del progetto industriale, nonché del relativo business plan. Inoltre, “con riferimen- to all’informativa contabile, ove disponibili, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all’inizio dell’offerta relativi al fatturato, ai margini operativi lordo e netto, all’utile d’esercizio, al totale attivo, al rap- porto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, alla posizione finan- ziaria netta. Per l’informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto”. Ancora una volta il Regolamen- to rinvia ad informazioni risultanti dal sito internet o dal registro delle imprese (cfr. allegato 3, art. 3, lett. a) 3.
L’OFFERENTE. B.1.1 Vittoria Holding S.à r.l. B.1.1.1 Forma giuridica, sede sociale, data di costituzione e durata
L’OFFERENTE. L’OFFERENTE è Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0, capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari a Euro 5.000.000, suddiviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. L’OFFERENTE è la società capogruppo di un gruppo attivo nel settore dell’estrazione, del trattamento e della commercia- lizzazione di materie prime per ceramica e vetreria.
L’OFFERENTE. L’Offerente è D360 Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12956020965. L’Offerente è stato costituito in data 12 maggio 2023. Alla data della presente Comunicazione, nessun soggetto controlla individualmente l’Offerente ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.. Per maggiori informazioni sulla composizione del capitale sociale dell’Offerente alla data della presente Comunicazione si rinvia alla Sezione 0 del Documento di Offerta.

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  • Garanzia 5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati. 5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui: a) il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti; b) il Compratore abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore; c) i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente; d) i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua; e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore. 5.3 - La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore ed è subordinata alla regolare e tempestiva denunzia dei vizi e delle difformità da parte di quest’ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, accompagnata dall’espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i Prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del Prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale per il solo componente riparato o sostituito.