Mancato pagamento del premio. Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contra- ente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicu- razione resta sospesa dalle ore ventiquattro del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della Scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono sca- duti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni,, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni,
Mancato pagamento del premio. Se il Contraente contraente non paga il Premio premio o la prima rata di Premio premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta l’assicurazione re- sta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contra- ente contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente contraente non paga i premi successivi, l’Assicu- razione l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del 15° (quindicesimo) quindicesimo giorno dopo quello della Scadenzascadenza. NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratorel’assicuratore, nel termine nei termini di sei mesi dal giorno in cui il Premio premio o la rata sono sca- dutiscaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore l’assi- curatore ha diritto soltanto al pagamento del Premio premio relativo al periodo di Assicurazione assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Samples: Estratto Condizioni Di Polizza Assicurativa Per Partecipanti Ai Soggiorni Estivi Figli Di Dipendenti CNR – Gestione Keluar s.r.l., b2b.frigoassicurazioni.com
Mancato pagamento del premio. Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro 24 del giorno in cui il Contra- ente Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicu- razione l’Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro 24 del 15° (quindicesimo) quindicesimo giorno dopo quello della Scadenzascadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti recedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono sca- dutiscaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso ri mborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Mancato pagamento del premio. Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro 24 del giorno in cui il Contra- ente Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicu- razione l’Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro 24 del 15° (quindicesimo) quindicesimo giorno dopo quello della Scadenzascadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti recedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono sca- dutiscaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Samples: www.globalassistance.it
Mancato pagamento del premio. Se il Contraente contraente non paga il Premio premio o la prima rata di Premio premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contra- ente contraente paga quanto è da lui dovuto. di 28 A P P E N D I C E A P P E N D I C E Se alle scadenze convenute il Contraente contraente non paga i premi successivi, l’Assicu- razione l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del 15° (quindicesimo) quindicesimo giorno dopo quello della Scadenzascadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratorel’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio premio o la rata sono sca- dutiscaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio premio relativo al periodo di Assicurazione assicurazione in corso corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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Mancato pagamento del premio. Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contra- ente Contraente paga quanto è da lui dovutodovuto ed eventuali Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione non sono coperti. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivile rate di Premio successive, l’Assicu- razione l’Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del 15° (quindicesimo) quindicesimo giorno dopo quello della Scadenzascadenza ed eventuali Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione non sono coperti. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti Il Contratto sarà risolto laddove il contratto è risoluto Contraente non provveda a versare le rate mensili di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno Premio entro 60 giorni dalla data in cui il le stesse sono dovute. Il pagamento di un Premio o la sarà sempre convenzionalmente imputato alla rata sono sca- dutidi Premio più antica, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento a prescindere dalle eventuali dichiarazioni del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vitaContraente.
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