Common use of Modalità di denuncia dei sinistri Clause in Contracts

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 4 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Policy, Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 4 contracts

Samples: Assicurazione r.c. Auto, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile, Assicurazione r.c. Auto

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia denuncia, deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 all’art.1 e 4 – Incendio e art.11 Extended Coverage Kasko In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 all’art.2 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) . Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage Eventi speciali In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) . Per le garanzie di cui all’art.10 – XxxxxFurto, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal rilasciatidal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) . Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx Danni accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage art. 11 Eventi Speciali In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 all’art.13 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Assicurativi

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) . Per le garanzie di cui all’art.9 all’art.10 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) . Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione all’art.11 e 11 bis In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimentod’accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio l’Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità all’Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato l’Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. 4) Per la garanzia di cui all’art 13 – Infortuni conducenti mezzi proprietà Ente, locazione o comodato, in caso di lesione provocata da infortunio, esibire il certificato del Pronto soccorso, i giustificativi di spese mediche sostenute e la certificazione di avvenuta guarigione. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto 8.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al Broker oppure alla Società massimo entro 15 3 giorni dalla data d'accadimento, dal momento in cui il sinistro si è verificato o da quando dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: Per i sinistri di Tutela Legale e Assistenza Stradale si rimanda, rispettivamente, agli artt. 8.8 e 8.9 seguenti. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del dannoCod. A. P., della datao tramite procedura ordinaria, luogo e ai sensi dell’art. 148 del Cod. A. P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro. 8.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto 1. il luogo, ed il nominativo/la data e l’ora dell’incidente; 2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3. le targhe dei due veicoli coinvolti; 4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte; 5. la descrizione della dinamica dell’incidente; 6. le generalità di eventuali feriti 7. le generalità di eventuali testimoni; 8. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia.; 3) Per 9. il luogo, i giorni e le garanzie di ore in cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. A dimostrazione tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno agli enti assicuratidanno, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati ai sensi degli artt. 148, 149 e distruttiseguenti del Cod. A. P., la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato l’Assicurato deve tenere mettere a disposizione della Società Assicuratrice i residui Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del sinistro danno per almeno 7 un periodo non inferiore a cinque giorni dopo aver presentato la denuncia consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il dannoricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportunanonché in orari di ufficio (9–17). Il detto periodo perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di 7 risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Cod. A. P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta. I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod. A. P. 8.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario 8.4 Sinistri RCA con controparte estera 8.5 Sinistri RCA con veicoli non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine assicurati, non identificati e altre fattispecie 8.6 Facoltà del contraente di non interrompere rimborsare l’importo liquidato per un pubblico servizio.sinistro RCA

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Rca E Altri Danni Polizza Auto

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimentodi accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementaricomplementari : 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. P.R.A.. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto 8.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro nel più breve termine possibile e – se le modalità del sinistro consentono l’applicazione della procedura di Risarcimento Diretto – al Broker oppure alla Società massimo entro 15 3 giorni dalla data d'accadimento, dal momento in cui il sinistro si è verificato o da quando dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: Per i sinistri di Tutela Legale e Assistenza Stradale si rimanda, rispettivamente, agli artt. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa 8.8 e 8.9 seguenti. dell’avvenuto sinistro. Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del dannoCod. A. P., della datao tramite procedura ordinaria, luogo e ai sensi dell’art. 148 del Cod. A. P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro. 8.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto 1. il luogo, ed il nominativo/la data e l’ora dell’incidente; 2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3. le targhe dei due veicoli coinvolti; 4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte; 5. la descrizione della dinamica dell’incidente; 6. le generalità di eventuali feriti 7. le generalità di eventuali testimoni; 8. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia.; 3) Per 9. il luogo, i giorni e le garanzie di ore in cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. A dimostrazione tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno agli enti assicuratidanno, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati ai sensi degli artt. 148, 149 e distruttiseguenti del Cod. A. P., la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato l’Assicurato deve tenere mettere a disposizione della Società Assicuratrice i residui Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del sinistro danno per almeno 7 un periodo non inferiore a cinque giorni dopo aver presentato la denuncia consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il dannoricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportunanonché in orari di ufficio (9–17). Il detto periodo perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di 7 risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Cod. A. P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta. I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod. A. P. 8.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario 8.4 Sinistri RCA con controparte estera 8.5 Sinistri RCA con veicoli non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine assicurati, non identificati e altre fattispecie 8.6 Facoltà del contraente di non interrompere rimborsare l’importo liquidato per un pubblico servizio.sinistro RCA

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altri Danni Per Autovetture

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia denuncia, deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 all’art.1 e 4 – Incendio e art.11 Extended Coverage Kasko In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 all’art.2 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 all’art. 7.7 – Incendio e art.11 Extended Coverage all’art. 7.9 - Eventi Speciali In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 all’art. 7.8 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 all’art. 7.10 Xxxxx Danni accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) . Per le garanzie di cui all’art.9 all’art.38 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) . Per le garanzie di cui all’art.10 all’art.39 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal rilasciatidal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto 8.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro nel più breve termine possibile e – se le modalità del sinistro consentono l’applicazione della procedura di Risarcimento Diretto – al Broker oppure alla Società massimo entro 15 3 giorni dalla data d'accadimento, dal momento in cui il sinistro si è verificato o da quando dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: Per i sinistri di Tutela Legale e Assistenza Stradale si rimanda, rispettivamente, agli artt. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno8.8 e 8.9 seguenti. 8.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto 1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente; 2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3. le targhe dei due veicoli coinvolti; 4. la denominazione della data, luogo e modalità compagnia assicurativa di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i controparte; 5. la descrizione della dinamica dell’incidente; 6. le generalità di eventuali feriti; 7. le generalità di eventuali testimoni; 8. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia.; 3) Per 9. il luogo, i giorni e le garanzie di ore in cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. A dimostrazione tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno agli enti assicuratidanno, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati ai sensi degli artt. 148, 149 e distruttiseguenti del Cod. A. P., la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato l’Assicurato deve tenere mettere a disposizione della Società Assicuratrice i residui Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del sinistro danno per almeno 7 un periodo non inferiore a cinque giorni dopo aver presentato la denuncia consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il dannoricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportunanonché in orari di ufficio (9–17). Il detto periodo perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di 7 risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Cod. A. P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta. I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod. A. P. 8.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario 8.4 Sinistri RCA con controparte estera 8.5 Sinistri RCA con veicoli non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine assicurati, non identificati e altre fattispecie 8.6 Facoltà del contraente di non interrompere rimborsare l’importo liquidato per un pubblico servizio.sinistro RCA

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Rca E Altri Danni Prima Black Moto

Modalità di denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia denuncia, salvo nel caso di presentazione del modulo CID, deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: 1) Per le garanzie di cui all’art.9 all’art. 1 Incendio e art.11 Extended Coverage Incendio: In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguiteeseguite o quanto riportato sulle commesse di lavorazione per lavori eseguiti in economia. 2) Per le garanzie di cui all’art.10 all’art. 2 – Xxxxx, rapina, estorsione estorsione: In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguiteeseguite o quanto riportato sulle commesse di lavorazione per lavori eseguiti in economia . In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. 3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro. Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy