per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
AMAP SPA
Capitolato Servizio Copertura Assicurativa RC Auto Incendio e Furto del parco veicolare societario
per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
per Coassicurazione:il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
per Polizza:il documento che prova l’assicurazione;
per Legge:Il D.lgs 209 del 2005, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
per Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
per Impresa o Società o Compagnia: l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
per Delegataria: l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi;
per Coassicuratrice:la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
per Contraente: L’ AMAP S.p.A.
per Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
per Proprietario: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
per Conducente: la persona fisica alla guida del veicolo;
per Tariffa: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto; per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per Scoperto: l’importo percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
per Franchigia:l’importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
per Rischio:la probabilità che si verifichi il sinistro; per Risarcimento:la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
per Indennizzo:la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
per Ebbrezza:uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche;
per Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
per Premio:la somma dovuta dal Contraente alla Società.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanza stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 00/00/2016, anche se il premio o la prima rata di premio e le rate successive possono essere pagati entro 30 giorni dalla loro decorrenza.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza
Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti direttamente all’Agenzia della Società ove è assegnata la Polizza.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art. 3 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all’indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza annuale utile . Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto. Nel caso di recesso anticipato, la Società e' tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo art. 4.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 4 – DURATA, RATEAZIONE E SCADENZA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre dalle ore 24 del 00/00/2019 alle ore 24 del 31/12/2021 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo.
Il contratto avrà quindi durata pari a due anni e 000 giorni.
La prima rata avrà decorrenza dal 31/12/2019 e scadenza al 30/06/2020. Le rate successive, ferma l’annualità assicurativa saranno di durata semestrale con pagamento anticipato della rata di premio.
E’ facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni , esclusivamente al fine di espletare una nuova gara di appalto. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Art. 5 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEI SINISTRI.
In caso di sinistro interessante le garanzie prestate dal presente contratto, il Contraente e’ tenuto a denunciare il sinistro alla Società debitamente corredato con le informazioni e/o la documentazione relativa alla pratica.
La denuncia del sinistro deve essere possibilmente redatta, ai sensi dell’art. 143 della Legge, sul modulo conforme al modello approvato dall’IVASS “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”), o modello similare che dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario,
Conducentedel veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
La liquidazione dei sinistri relativi alla Sezione 1 potrà avvenire:
• sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la resp. civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 della Legge e dal Regolamento;
• sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 della Legge;
• sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 della Legge per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE
L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alla Legge, al Regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l’Ente Contraente o l’Assicurato.
Art. 8 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.
Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, telex, e-mail e simili) indirizzata alla Società, anche per il tramite dell’Agenzia a cui la Società ha assegnato la Polizza.
Art. 10 - IMPOSTE
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell’Ente Contraente o dell’Assicurato.
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 11 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SUI SINISTRI
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico
equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 12 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA
Come da lettera E delle “Condizioni Aggiuntive”.
Art. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
ART. 14 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l’esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo
subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal
timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell’annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.
Art. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Art. 16 – VALIDITÀ DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 17 – Coassicurazione e delega (valida in caso di ripartizione del rischio)
L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato
A deroga dell’ Art. 1911 del Codice Civile, la Societa’ Delegataria rispondera’ direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Societa’ Delegataria all’uopo designata dalle Societa’ Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Societa’ Coassicuratrici. La firma apposta dalla Societa’ Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 18 –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.
..........
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 19 – REVISIONE DEL CONTRATTO
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione verrà operata, nell’accordo dell Parti, sulla base di un’istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4), lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 20- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.
L’assicurazione copre altresì:
• La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
• La responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
• La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
• anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
• relativamente alle macchine agricole, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
• il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all’Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
• l’impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l’abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l’assunzione di personale;
• la responsabilità per i danni causati che avvenissero all’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
ART. 21 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni
dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
• per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della L egge, l'impresa
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 22 - CESSAZIONE DI RISCHIO
Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell’interesse dell’assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.
Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.
ART. 23 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente, anche nel caso della previsione secondo la quale il documento denominato “attestato di rischio “ non sia sottoposto all’obbligo di rilascio da parte dell’Impresa di Assicurazione, una attestazione che contenga:
• la denominazione dell'impresa;
• il nome
• denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
• il numero dei contratto di assicurazione;
• la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
• i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• la firma dell'assicuratore. L’attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Xxxxx.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.
ART. 24 - MASSIMALI DI GARANZIA
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La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: Euro 10.000.000,00 per tutti i veicoli assicurati con il presente contratto
ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 27.
Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.
Il premio annuo lordo offerto e’ determinato in base all’elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 26.
Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell’elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 31/12/2019 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta
situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.
ART. 26 - MEZZI DA ASSICURARE
Come da elenco veicoli .
Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.
Il parco automezzi dell’ Ente così come descritto nell’allegato di cui sopra, è aggiornato al 00/00/2019. Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.
Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 00/00/2019.
Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.
ART. 27 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO
La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell’appalto.
ART. 28 – TARIFFE APPLICABILI
A. TARIFFA BONUS MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, cosi’ come prevista dalla normativa vigente.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
B. TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).
C. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Se la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato all’Art. che segue 29, il Contraente/Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E’ fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa.
D. TARIFFA FISSA
Se la presente assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa.
ART. 29 – TARIFFE DA APPLICARE
Rispetto al parco mezzi assicurato, dovranno essere applicate le seguenti tariffe:
• Bonus/Malus per tutte le autovetture;
• Bonus/Malus o forma equivalente per a u t o c a r r i , ciclomotori e motocicli e motocarri
• Tariffa fissa con maggiorazione di “Pejus” ovvero Tariffa Fissa, in caso di sinistrosità per tutti gli altri veicoli
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Sempre operanti
A) CARICO E SCARICO
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali), sino ad un massimo di € 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
C) RC DEI TRASPORTATI
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente
polizza.
D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità e/o dall’Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.
E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:
1. dell’ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia;
b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o
12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società
eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art.
186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI
La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la
responsabilità del conducente per i predetti danni.
G) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI
La garanzie vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.
Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
L) GARANZIA TRAINO
Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.
SEZIONE RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
Art. 30 - Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo.
Art. 31 - Colpa grave dell’Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 32 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 33 - Diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti
commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.
Art. 34 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1. Per le garanzie di cui all’art.38 – Incendio
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all’art.39 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciatidal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art. 35 - Modalità di liquidazione del danno (relativamente alle garanzie e condizioni di cui alla sezione Rischi Accessori )
Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno, non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 38 e 39 si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.
Relativamente alle parti meccaniche fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
c) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno, non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.
Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 38 e 39 si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 36 - Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 38 - Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
• Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
• Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
• Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
• I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 39 - Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
• Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
• Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
• Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
• Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE
Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Carico e scarico (Lettera A Cond. Aggiuntive) | € 1.000.000,00 per sinistro | Nessuno |
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Cond. Aggiuntive) | € 500.000,00 per sinistro | Nessuno |
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Cond. Aggiuntive) | € 500,00= per sinistro | Nessuno |
Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Cond. Agg.) | € 1.500,00 per sinistro | Nessuno |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Il Contraente La Società
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:
Art. | 3 (Norme che regolano l’Assicurazione) | Recesso per sinistro |
Art. | 4 (Norme che regolano l’Assicurazione) | Durata del contratto |
Art. | 7 (Norme che regolano l’Assicurazione) | Foro competente |
Art. | 9 (Norme che regolano l’Assicurazione) | Forma delle comunicazioni |
Art. | 11 (Norme che regolano l’Assicurazione) | Obbligo di fornire I dati sui sinistri |
Il Contraente La Società
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente capitolato, gia sottoscritto in ogni sua pagina dalla Societa’ aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validita’ di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. La Societa’ aggiudicataria inserira’ l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sara’ allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intendera’ assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Ai fini della formulazione dell’offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l’allegato di “Offerta Economica” in ogni sua parte che dovra’ essere presentato secondo le modalita’ previste per la presentazione dell ’offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.