Common use of Modalità di effettuazione degli scioperi Clause in Contracts

Modalità di effettuazione degli scioperi. 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o di rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli enti. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9. 3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti: a). Il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore);

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità di effettuazione degli scioperi. 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'artall’art. 12, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati all’Ente, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la duratadurata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dell’astensione dal lavorolavoro2. In caso di revoca, sospensione o di rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli entiall’Ente3. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblicapubblica ; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti di livello locale deve essere comunicata agli enti interessatial Direttore Generale dell’Ente. Nei casi in cui lo sciopero incida su sui servizi resi all'utenzaall’utenza, gli enti sono tenuti l’Ente è tenuto a trasmettere agli organi di stampa ed e alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni dall’Ente anche nell'ipotesi nell’ipotesi di revoca, revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, 5 comma 9. 3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti: a). Il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore);

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Samples: Accordo Enea

Modalità di effettuazione degli scioperi. 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'artall’art. 12, sono tenute a darne comunicazione agli alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, giorni precisando, in particolare, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o di rinvio revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli entialle predette amministrazioni. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblicaPubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata agli enti interessatiall’Azienda. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenzaall’utenza, gli enti sono tenuti l’Azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni dall’Azienda anche nell'ipotesi nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9. 3. La durata ed In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi delle e la durata della azioni di sciopero sono così stabilitiarticolati: a). Il ) il primo sciopero, all’inizio per qualsiasi tipo di ogni vertenza, non può essere superiore ad una superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata lavorativa (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento; d) le XX.XX. garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro; e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1. 4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. 7.Successivamente alla data di proclamazione dello sciopero non possono essere formulate richieste di ferie o di riposi compensativi riferiti alla sola giornata per la quale è stato indetto lo sciopero.

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Samples: Protocollo D’intesa Sulle Dotazioni Minime Di Personale Presente in Servizio in Caso Di Sciopero