Modalità di erogazione del premio. 1. Il premio di risultato, calcolato con le suddette modalità, ai sensi dell'art. 44, comma 15 del vigente CCNL, sarà erogato in forma di una tantum entro il mese di luglio dell'anno successivo al periodo di competenza e non avrà nessun riflesso diretto o indiretto su alcun istituto legale o contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Modalità di erogazione del premio. Dato che il budget annuale di riferimento parte dall’1 luglio e termina al 30 giugno dell’anno solare successivo, i trimestri per i quali si intende misurare l’indice avranno le seguenti cadenze: 1° trimestre: 1 luglio - 30 settembre ed erogazione del premio al 13 novembre, 2° trimestre: 1 ottobre - 31 dicembre ed erogazione del premio al 13 febbraio, 3° trimestre: 1 gennaio - 31 marzo ed erogazione del premio al 13 maggio, 4° trimestre: 1 aprile - 30 giugno ed erogazione del premio e del conguaglio annuo al 13 agosto. Qualora, in sede di conguaglio annuo, la somma di tutte le erogazioni trimestrali abbia prodotto una cifra annua inferiore ai seguenti valori lordi per fascia di livello: per budget ’06 - ‘07 ’07 - ‘08 ’08 - ‘09 ’09 - ‘10 dal 1° al 5° liv. € 565,50 € 615,06 € 667,48 € 713,68 5°S, 5°L, 6° liv. € 671,54 € 731,54 € 795,02 € 850,96 7° liv. € 797,12 € 869,48 € 946,02 € 1.013,48 a condizione che i risultati non siano degradati rispetto alla situazione del quadriennio precedente, sarà erogata una cifra a compensazione della differenza. Per l’erogazione del PQP, il 5° liv. (o 5^cat.) cui è riconosciuto l’elemento retributivo di professionalità viene equiparato alla fascia di livelli intermedia.
Modalità di erogazione del premio. Seguendo le scadenze del Bilancio civilistico e della “Relazione di bilancio semestrale” i periodi in considerazione saranno: 1^ tranche: riferita alla “Semestrale” 1 Gennaio - 30 Giugno con erogazione il 13 Novembre dello stesso anno di riferimento con un valore pari al 70% dell’importo tabellare; 2^ tranche: riferita al Bilancio civilistico annuale con erogazione del premio annuale, conguagliato con la 1^ tranche, il 13 Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; nel caso che il monte premi risultante per la 2^ tranche sia comunque negativo, sarà sottratto al valore del monte premi dell’anno successivo. Per l’erogazione del PRA, il 5° liv. (o 5^cat.) cui è riconosciuto l’elemento retributivo di professionalità viene equiparato alla fascia di livelli intermedia.
Modalità di erogazione del premio. Il Risultato lordo di gestione distribuibile ai dipendenti di ciascuna Cassa Rurale - B.C.C. - derivante dall’applicazione dell' art. 3 della richiamata disciplina nazionale come integrato dal presente accordo - , sarà erogato in due quote: • la prima pari al 30 % del R.L.G. riferito alla singola Azienda quale derivante dal citato art. 3 della disciplina nazionale; • la seconda pari al 70 % del R.L.G. medio pro capite di sistema, ponderato secondo la percentuale di R.L.G. prevista per la fascia di appartenenza della singola Cassa Rurale - B.C.C. ed il numero dei dipendenti della medesima. In caso di mancato raggiungimento dell'ambito di equivalenza per le Casse Rurali - B.C.C. collocate nelle fasce 1 e 2, nonché nel caso di mancato superamento del livello di equivalenza per le Casse Rurali - B.C.C. collocate nelle fasce 3 e 4, ai dipendenti della Cassa Rurale - B.C.C. interessata saranno distribuite le seguenti percentuali del R.L.G., come sopra individuato, a seconda della fascia di appartenenza: Fascia 1 4,45% Fascia 2 3,45% Fascia 3 2,35% Fascia 4 1,85% Nell’ipotesi in cui l'indicatore composto aziendale sia negativo in misura pari o maggiore al 25%, le percentuali di R.L.G. valevoli per il Premio in argomento e previste dall'art. 3 della disciplina nazionale saranno ridotte alla metà. Nell’ipotesi in cui il risultato dell’indicatore composto aziendale sia negativo in misura pari o maggiore al 40%, non vi sarà corresponsione del Premio.
Modalità di erogazione del premio. Erogazione in busta paga
Modalità di erogazione del premio. 12.7.1. ANNO 2009 (EROGAZIONE 2010) Per l’anno 2009 i parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare del PDR sono i seguenti: 4,8 7 Customer Satisfaction Livello di Performance <= 7,50 0 > 7,50 1 < 150.000 0 150.000 1 160.000 2 170.000 3 180.000 4 Il paramentro Contributo Consortile costituisce soglia per l’accesso al Premio di Risultato. Al di sopra di tale soglia non viene erogato alcun premio; per l’anno 2009 viene definita in 5,8 Milioni di €. La Customer Satisfaction per l’anno 2009 farà riferimento alle rilevazioni effettuate sulla soddisfazione globale del cliente camerale. Il III° parametro, per il 2009, fa riferimento all’obiettivo di incremento del n° di utenti del Registro Imprese. L’erogazione, determinata come indicato nei punti precedenti, verrà ripartita fra i dipendenti: - l’importo della componente Company (voce 1, tabella 2) da riconoscere a ciascun avente diritto per l’anno 2009 è pari a 486,03 €; -i premi componente Performance Individuale (voce 1, tabella 2) vengono riconosciuti secondo la seguente tabella:
Modalità di erogazione del premio. Considerato quanto previsto dalla circolare n. 28/E del 15.060.2016 dell'Agenzia delle Entrate comma 1 punto 2 — Retribuzioni agevolabili che stabilisce che l'ammontare dei premi di risultato deve essere variabile e la corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione verificabili sulla base di criteri ben definiti, si concorda che l'ammontare del Premio di risultato è calcolato sulla base delle giornate lavorative possibili annuali pari a 270 così determinate: Totale giornate anno n. 365 A dedurre: Domeniche n. 52 - festivi n. 13 (12+1 Patrono) - congedi dato virtuale 30 + arretrati • —- n. 270 Giornate di presenza effettiva teorica 365- 95(52+13+30)= 270 L'importo annuo pro capite da corrispondere in ragione delle predette giornate (n. 270) è di seguito elencato.
Modalità di erogazione del premio. Dato che il budget annuale di riferimento parte dal 1° luglio e termina al 30 giugno dell’anno solare successivo i trimestri per i quali si intende misurare l’indice partiranno dal 1° luglio e termineranno al 30 giugno dell’anno successivo. In particolare il nuovo sistema avrà le seguenti cadenze: 1° trimestre: 1 luglio - 30 settembre ed erogazione del premio al 13 novembre, 2° trimestre: 1 ottobre - 31 dicembre ed erogazione del premio al 13 febbraio, 3° trimestre: 1 gennaio - 31 marzo ed erogazione del premio al 13 maggio, 4° trimestre: 1 aprile - 30 giugno ed erogazione del premio e del conguaglio annuo al 13 agosto. In sede di conguaglio annuo, qualora la somma delle erogazioni trimestrali A), B) e
Modalità di erogazione del premio. Seguendo le scadenze del Bilancio civilistico e della “Relazione di bilancio semestrale” i periodi in considerazione saranno: 1^ tranche: riferita alla “Semestrale” 1 Gennaio - 30 Giugno con erogazione il 13 Novembre dello stesso anno di riferimento con un valore pari al 70% dell’importo tabellare; 2^ tranche: riferita al Bilancio civilistico annuale con erogazione del premio annuale, conguagliato con la 1^ tranche, il 13 Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; nel caso che il monte premi risultante per la 2^ tranche sia comunque negativo, sarà sottratto al valore del monte premi dell’anno successivo. L’erogazione del premio individuale sarà effettuata rapportando il premio individuale di riferimento del semestre alle ore ordinarie lavorabili, sottraendo le quote di premio per permessi e aspettative non retribuite, per le sospensioni disciplinari, per le assenze ingiustificate e la CIG. Come per il precedente sistema PRE, le violazioni alla Procedura di prevenzione dei conflitti collettivi aziendali, previsto dal sistema di Relazioni industriali, comporterà la mancata erogazione della quota relativa al mese di violazione per tutto il personale del reparto, ufficio, fabbrica o stabilimento interessato. Egualmente, come per il sistema precedente, le parti si danno atto che il premio così calcolato è comprensivo delle incidenze su tutti gli istituti di legge e di contratto (ivi comprese quelle a liquidazione indiretta e differita) ed escluso dal computo del trattamento di fine rapporto e non concorre a formare la retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo con o senza riposo compensativo e per le maggiori prestazioni.
Modalità di erogazione del premio. Il premio verrà erogato con bonifico bancario sul conto indicato dai vincitori in sede di domanda. L’importo del premio è comprensivo di ogni eventuale onere, anche di natura fiscale.