Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Modalità di risoluzione delle controversie. 1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di contratti pubblici.
2. La soluzione delle controversie è di norma deferita al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Arezzo.
3. Di norma i contratti non contengono la clausola compromissoria.
Modalità di risoluzione delle controversie. Risoluzione con mediazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Responsabile competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.
2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, il Foro competente .
3. L’Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall’articolo 6 - comma 7 - lett. n) del Codice dei Contratti .
4. Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall’articolo 1 - comma 67 - terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall’Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D.lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti i materia.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all’esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalle disposizioni dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, saranno risolte mediante giudizio arbitrale o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.
Modalità di risoluzione delle controversie. Le controversie che non si
Modalità di risoluzione delle controversie. La definizione di tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.
Modalità di risoluzione delle controversie. Prevista una Commissione paritetica di Vigilanza non avente funzioni di terzietà (art. 17 del CdS)