Common use of Modalità e termini di adesione Clause in Contracts

Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricati. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della ad un Intermediario Incaricato di apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), ) debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricatidetto Intermediario Incaricato. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di OffertaAdesione. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-artt. 83- bis e seguenti ss. del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Provvedimento Consob-Banca d’Italia d'Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato13 agosto 2018. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, titoli varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di OffertaAdesione. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali. Per tutto il periodo in cui le Azioni risulteranno vincolate all’Offerta e, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo quindi, sino alla Data di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini)Pagamento, gli Aderenti aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente dell’aderente all’Offerta e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante dei rappresentati che ne abbia abbiano i poteri) , durante il Periodo di Adesione, sono irrevocabili con la conseguenza cheirrevocabili, a seguito dell’adesionesalvo quanto previsto dall’articolo 44, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti comma 7, del Regolamento Emittenti in tema di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti)che prevede espressamente la facoltà di revocare le adesioni a seguito della pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio. L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di cui alla Sezione B, Paragrafo B.3, del Documento di Offerta di apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), Adesione debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricaticompilata, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricatidetto intermediario. Gli azionisti Azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche possono consegnare la Scheda di Adesione e depositare le relative Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che purché la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini)Adesione, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli dall’articolo 83-bis e seguenti del TUF, TUF nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integratodalla vigente normativa applicabile. Coloro Gli Azionisti che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzataazioni dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, titoli varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini)Adesione, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni oggetto dell’Offerta all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelarecautelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutaavvenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesionedell’adesione all’Offerta, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente dell’Azionista aderente all’Offerta da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente, dell’Offerente e dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nonché presso il sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxxxx.xxx). Infine, sono disponibili, per la consultazione, i documenti indicati nella successiva Sezione N del Documento di Offerta presso la sede legale dell’Emittente, dell’Offerente e dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni nonché presso il sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxxxx.xxx).

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Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale o della Riapertura dei Termini) Termini da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della ad un Intermediario Incaricato di apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), ) debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricatidetto Intermediario Incaricato. Gli azionisti destinatari dell’Offerta dovranno indicare nella Scheda di Adesione il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta da essi possedute per le quali sono idonei a ricevere i Premi Fedeltà. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale o della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli Articoli 83-bis e seguenti ss. del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integratoal 13 agosto 2018. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, titoli varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale o della Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali. Per tutto il periodo in cui le Azioni risulteranno vincolate all’Offerta e, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo quindi, sino alla Data di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini)Pagamento, gli Aderenti aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione o della Riapertura dei Termini da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente dell’aderente all’Offerta e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. L’efficacia dell’Offerta è soggetta alle Condizioni dell’Offerta elencate nella Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

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Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) L’adesione all’Offerta da parte dei titolari possessori delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con ), è consentita a partire dal 19 febbraio 2001 compreso, fino al 9 marzo 2001 compreso (la conseguenza che“Durata del- l’Offerta”), a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti)proroghe della stessa. L’adesione all’Offerta è irrevocabile — salvo quanto previsto dall’art. 44, comma 6, del Regolamento che ne prevede la revocabilità dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o di un rilancio — e dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita dell’apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricaticompilata, con contestuale conte- stuale deposito delle Azioni presso tali gli Intermediari Incaricati. Gli azionisti dell’Emittente Incaricati di cui al precedente punto b.4.. I titolari delle Azioni che intendano intendono aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda scheda di Adesione ade- sione e depositare le Azioni ivi indicate presso ogni altro intermediario autorizzato (banche, SIM, società d’investi- mento, agenti di cambio — collettivamente, gli Intermediari Depositari, ”) a condizione che la consegna e ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere prov- vedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo il termine di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli Durata dell’Offerta presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’OfferenteInter- mediari Incaricati. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare sottoscrivere le Schede schede di Adesioneadesione. Resta a ad esclusivo carico degli azionisti dei titolari delle Azioni il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede la scheda di Adesione e, se del caso, adesione e non depositino le Azioni portate in presso un Intermediario Incaricato entro il termine di Durata dell’Offerta. Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non con- teggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offertaed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni Azioni, mediante la sottoscrizione della Scheda scheda di Adesione adesione sarà conferito mandato conferito, all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario Depositario, man- dato per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura. Per la Durata dell’Offerta, siano essi realiUBM comunicherà giornalmente a Borsa Italiana — ai sensi dell’art. 41, obbligatori o personalicomma 1, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerentelett. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare c) del Regolamento — i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) dati relativi alle Azioniadesioni pervenute e ai titoli complessivamente depositati. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a tutori o curatoricura dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del Regolamento, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo punto L. entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura dell’Offerta. L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, come precisato al punto 5 delle disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultinoAvver- tenze, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.pquale si rinvia.A. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Samples: Documento Di Offerta

Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) L’accettazione dell’Offerta da parte dei titolari delle Azioni BCI (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con è irrevocabile, salva la conseguenza chepossibilità di aderire ad offerte concorrenti ai sensi dell’art. 44, a seguito dell’adesionen. 6, del Regolamento CONSOB. Pertanto, per effetto dell'adesione, non sarà s arà possibile cedere cedere, in tutto o in parte, le Azioni BCI e comunque effettuare altri atti di disposizione disposizi one delle Azioni stesse, stesse per tutto il periodo in cui esse le stesse resteranno vincolate al servizio de ll’Offerta. Il periodo di irrevocabilità dell'adesione e così di indisponibilità delle Azioni BCI (escluse le azioni BCI non ritirate che saranno restituite anticipatamente come indicato al punto 8 delle Avvertenze) si estenderà oltre la durata dell’Offerta (salvo i casi per ricomprendervi anche il tempo necessario alla convocazione ed allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria di revoca consentiti dalla normativa vigente BCI che deliberi la modifica dell'art. 8 dello statuto sociale come precisato al punto 3 lett. d) delle Avvertenze, nonché il tempo richiesto per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti)ottenere la relativa omologa ed iscrizione nel Registro delle Imprese. L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita a pposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”)A) che, debitamente compilata in ogni sua partee sottoscritta, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricati. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno avrà anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e valore - dato il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis ai sensi del combinato disposto dell'art. 81 del Testo Unico, dell'art. 36 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato regolamento dettato dalla CONSOB con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento 23 dicembre 1998 n. 11768 - di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita conferite dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositariosi ngolo aderente all’Intermediario, presso il quale siano depositate le Azioni BCI in conto titoli, a trasferire tali titoli in un deposito intestato a Intesa e vincolato ai fini dell’Offerta presso il Banco Ambrosiano Veneto; laddove le predette Azioni BCI non fossero ancora immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in depositi vincolati regime di dematerializzazione, l'adesione dovrà avvenire con contestuale materiale consegna dei certificati rappresentativi delle Azioni BCI. Gli azionisti che hanno la materiale disponibilità di Azioni BCI e che intendono aderire all’O fferta, unitamente alla Scheda A, dovranno consegnare i relativi certificati, con cedola n. 41 e seguenti per le azioni ordinarie e cedola n. 14 e seguenti per le azioni di risparmio, presso detti intermediari, a favore dell’Offerentel’Intermediario Depositario in tempo utile per consentire al medesimo l’espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera CONSOB n. 11768/98 ed il successivo deposito delle Azioni BCI entro e non oltre il termine di durata dell'Offerta presso un Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a A e B, restando ad esclusivo carico degli azionisti aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino la Scheda A e le Azioni portate BCI conferite in adesione all’Offerta presso l’Intermediario ad un Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo il termine di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini)durata dell'O fferta. Nella Scheda A dovrà essere tra l'altro indicato, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento nell’apposito spazio dedicato a ciascuna categoria di Offerta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito titoli, il numero delle Azioni mediante BCI conferite, con separata specificazione del numero di azioni ordinarie e di azioni di risparmio per il quale si intende aderire all’Offe rta. I soggetti che intendono aderire all’Offerta utilizzando titoli rivenienti da acquisti effettuati in Borsa entro il termine di durata dell’Offerta, ma non ancora messi a disposizione, dovranno allegare alla Scheda A la sottoscrizione della comunicazione dell'Intermediario che ha eseguito l'operazione di acquisto, provvedendo entro lo stesso termine a disporre affinché tale Intermediario metta a disposizione in sede di liquidazione i corrispondenti titoli dell’Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente, entro il termine di durata dell’Offerta, contratti a premio con scadenza differita, potranno aderire all’Offerta allegando alla Scheda A la comunicazione dell'Intermediario che ha eseguito l'operazione comprovante la proprietà di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costoBCI. Le Azioni BCI conferite dovranno essere libere da vincoli ed oneri di qualsiasi natura e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo Le Azioni BCI non potranno essere portate in adesione all’Offerta nella forma di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle AzioniAmerican Depositary Receipts. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di dei soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatorietà, ai sensi delle disposizioni di legge applicabilidegli interdetti e degli inabilitati, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione dall'autorizzazione del giudice tutelareXxxxxxx Xxxxxxxx, non saranno accolte con riserva e quindi non saranno conteggiate ai fini dell'approvazione dell'Offerta e della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutaall’Offerta. Potranno essere portate La messa a disposizione di azioni ordinarie BCI in adesione all’Offerta solo Azioni che risultinosi considererà, per accordi intercorsi con l’Emittente, legittimamente effettuata, da parte degli aderenti aventi diritto ai sensi di legge e dello statuto sociale di BCI, anche per partecipare all’Assemblea straordinaria di BCI convocata per deliberare la modifica dell’art. 8 dello statuto BCI, come precisato al momento dell’adesionepunto 3 lett. d) delle Avvertenze di questo Documento; pertanto, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario con la sottoscrizione della Scheda A ciascun aderente al sistema potrà richiedere all’Intermediario Depositario la certificazione di gestione accentrata presso Monte Titoli cui all’art. 33 della citata delibera CONSOB n. 11768/98. Intesa, in qualità di Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, comunicherà giornalmente alla Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 41, n. 1, lett. c), del Regolamento CONSOB, i dati relativi alle adesioni pervenute ed alle azioni BCI complessivamente depositate. La Borsa Italiana S.p.A. In particolareprovvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta, i dati relativi al numero di approvazioni e non approvazioni dell’Offerta ai sensi dell’art. 107, primo comma, lett. b), del Testo Unico e le altre principali informazioni relative allo svolgimento dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41, n. 3, del Regolamento CONSOB mediante pubblicazione di un a vviso sui quotidiani indicati al paragrafo R di questo Documento di Offerta entro il 23 ottobre 1999, salvo evenutali proroghe della durata dell’Offerta. L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano. L’Offerta è rivolta, con parità di trattamento, a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie e azioni di risparmio BCI, ma non è rivolta né può essere rivolta a, né ad essa potrà aderire in alcun modo o con alcun mezzo, una “US Person” (di seguito, “US Person”), nel significato attribuito a questo termine dalla Regulation S del United States Securities Act del 1933 (di seguito, la “Regulation S”), né viene né potrà essere diffusa in violazione della normativa applicabile negli Stati Uniti d’America e in qualsiasi altro Stato in cui tale diffusione sia sottoposta a restrizioni o limitazioni in base alla normativa, alla quale si rimanda, in vigore nello stesso (di seguito, gli “Stati Esclusi”). Quali Stati Esclusi si segnalano, a mero titolo esemplificativo, Stati Uniti d’America, Giappone, Canada e Australia. Pertanto, copia di questo Documento di Offerta e copia di qualsiasi altro documento che l’Offerente o l’Emittente o altro soggetto interessato all’Offerta hanno emesso o emetteranno in relazione all’Offerta stessa non verranno, non possono e non potranno in alcun modo essere inviati, trasmessi o comunque distribuiti a qualsivoglia US Person o in violazione delle normative vigenti negli Stati Esclusi, neppure utilizzando servizi postali o altri mezzi o strumenti di trasmissione, di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, la rete telefonica, il telefax, la posta elettronica, internet e il telex). Chiunque riceva questo Documento di Offerta o altro documento relativo all’Offerta (inclusi, a solo titolo esemplificativo, custodi, fiduciari e trustees) non potrà inviarlo, trasmetterlo , o distribuirlo, con alcun mezzo o servizio anche postale o di simile natura sopra indicato, a qualsivoglia US Person o in violazione della normativa vigente negli Stati Esclusi, se non in conformità alle disposizioni e restrizioni contenute nella Regulation S o in analoghe disposizioni e restrizioni in vigore negli Stati Esclusi; chiunque si trovi in possesso dei predetti documenti si dovrà astenere dall’inviarli, trasmetterli o comunque distribuirli a qualsivoglia US Person e negli o dagli Stati Esclusi, se non in osservanza delle disposizioni e restrizioni in vigore negli Stati Uniti d'America e negli altri Stati Esclusi, disposizioni e restrizioni di cui ciascun soggetto dovrà prendere conoscenza. Eventuali accettazioni dell’Offerta provenienti da qualsivoglia US Person e conseguenti ad attività poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra non saranno ritenute valide ed efficaci e non verranno ritenute valide dall’Offerente né dai suoi Intermediari Incaricati. Il presente Documento di Offerta non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o negli altri Stati Esclusi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d’America o negli altri Stati Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni Intesa così come i Warrant Put Intesa – BCI non sono stati, né saranno registrati ai sensi dell’United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Stati Esclusi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli altri Stati Esclusi. L’Offerente dichiara che non è sua intenzione lanciare negli Stati Uniti d’America o negli altri Stati Esclusi offerte aventi ad oggetto le Azioni BCI, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’OffertaIntesa o i Warrant Put Intesa – BCI, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazionenemmeno successivamente al completamento dell’Offerta.

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Samples: group.intesasanpaolo.com

Modalità e termini di adesione. Il Periodo di Adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8.30 del 23 novembre 2015 e terminerà alle ore 17.30 del 16 dicembre 2015 (estremi inclusi). Il 16 dicembre 2015 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell’Offerta. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate, regolarmente depositate in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi al rispettivo Intermediario Depositario al fine di aderire all’Offerta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente depositate e disponibili su un conto titoli dell’Aderente all’Offerta presso l’Intermediario Depositario, o se quest’ultimo non aderisce direttamente a Monte Titoli, su un conto acceso dall’Intermediario Depositario presso un Intermediario Aderente a Monte Titoli. L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell’apposita Scheda di Adesione debitamente compilata, che dovrà essere consegnata dall’aderente all’Offerta all’Intermediario Depositario, ossia l’intermediario presso il quale l’aderente all’Offerta ha depositato le azioni Softec di cui è titolare, il quale dovrà trasmetterle al Soggetto Incaricato, se tale Intermediario Depositario e’ anche Intermediario Aderente a Monte Titoli, ovvero all’Intermediario Aderente a Monte Titoli, che porvvederà a trasmetterla al Soggetto Incaricato. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, in considerazione del regime di dematerializzazione dei titoli varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni oggetto dell’Offerta all’ Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni a favore dell’Offerente e al conseguente pagamento del Corrispettivo di Offerta. Le adesioni effettuate nel corso azioni conferite in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali ed essere liberamente trasferibili all’Offerente, e dovranno essere tenute a disposizione dell’Offerente, sui conti titoli dell’aderente o del proprio mandatario presso l’Intermediario Depositario ovvero dell’Intermediario Aderente a Monte Titoli. Resta a esclusivo carico dell’Aderente il rischio che gli Intermediari Depositari, ovvero gli Intermediari Aderenti a Monte Titoli, non consegnino le Schede di Adesione e non mantengano a disposizione dell’Offerente le Azioni conferite in adesione all’Offerta entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili Adesione. L’adesione all’Offerta è irrevocabile con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricati. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azionidell’Offerta. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Samples: Documento Di Offerta

Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del durante il Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza cheirrevocabili, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto salvo il periodo caso in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di la revoca consentiti sia concessa dalla normativa vigente per aderire ad eventuali l’accettazione di offerte concorrenti, concorrenti ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite mediante la sottoscrizione e la consegna della apposita di un’apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricaticompilata, con contestuale deposito di tale scheda e delle Azioni presso tali gli Intermediari IncaricatiIncaricati di cui alla Sezione B, Paragrafo B.3, del Documento di Offerta. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di OffertaAdesione. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti ss. del TUF, nonché dal Regolamento regolamento adottato con delibera CONSOB Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integratomodificata. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle di Azioni in forma dematerializzatadematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Incaricati e/o presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. Qualora vi siano eventuali possessori di Azioni non dematerializzate che intendano aderire all’Offerta costoro dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni e da questi acceso presso un Intermediario Depositario). La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, titoli varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato agli Intermediari Incaricati o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti tali intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario un Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di OffertaAdesione. All’atto dell’adesione di adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato agli Intermediari Incaricati e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite Oggetto dell’Offerta portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, sia obbligatori o che personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il all’Offerta. Il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno Possono essere portate in adesione all’Offerta solo le Azioni che risultino, Oggetto dell’Offerta regolarmente registrate al momento dell’adesione, regolarmente iscritte dell’accettazione e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso del soggetto aderente, accessibile tramite un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso di Monte Titoli S.p.A. Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. Le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione durante il Periodo di Adesione saranno trasferite all’Offerente alla Data di Pagamento. Fino alla Data di Pagamento, gli azionisti conserveranno e potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla proprietà delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione; tuttavia, gli azionisti che abbiano aderito all’Offerta non potranno trasferire le loro Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione, all’infuori dell’adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti. L’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà a Borsa Italiana su base giornaliera, ai sensi dell’articolo 41, comma secondo, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute ed alla totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto dell’Offerta. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicato, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento mediante la pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta. Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta, l’Offerente renderà noto, inter alia: (i) l’eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, (ii) l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF oppure l’indicazione circa le modalità di ripristino del flottante al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF. L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell’Offerta ed è promossa esclusivamente in Italia. L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Altri Paesi in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente, né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. Il Documento di Offerta e qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione e acquistate dall’Offerente, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni Oggetto dell’Offerta, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il 15 gennaio 2021. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all’Offerta e la Data di Pagamento.

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Samples: Documento Di Offerta

Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) L’accettazione dell’Offerta da parte dei titolari possessori delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che), a seguito dell’adesioneconsentita dal 29 maggio 2000 fino al 16 giugno 2000, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesseè irrevocabile - salvo quanto previsto dall’art. 44, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenticomma 6, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta che prevede la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o di un rilancio - e dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita dell’apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricatie sotto- scritta, con contestuale deposito delle Azioni presso tali gli Intermediari IncaricatiIncaricati di cui al pre- cedente punto b.3. Gli azionisti dell’Emittente che intendano hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda scheda di Adesione adesione e depositare le relative Azioni ivi indicate presso ogni altro intermediario autorizzato (banche, Sim, società d’investimento, agenti di cambio – collettivamente, gli Intermediari Depositari, ”) a condizione che la consegna e ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo il termine di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in durata dell’Offerta presso un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’OfferenteInterme- diario Incaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare sottoscri- vere le Schede schede di Adesioneadesione. Resta a ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede la scheda di Adesione e, se del caso, adesione e non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario un Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo il termine di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azionidurata dell’Offerta. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle appli- cabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatelacura- tela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e ed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni Gli azionisti che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolare, le intendono accettare l’Offerta utilizzando Azioni rivenienti da operazioni acquisti effettuati in Borsa entro il termine di acquisto effettuate durata dell’Offerta, ma non consegnate, dovranno alle- gare alla scheda di adesione la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’opera- zione di acquisto, provvedendo entro lo stesso termine a disporre affinché tale intermediario depositi in sede di liquidazione i corrispondenti titoli all’Intermediario Incaricato che ha ricevuto l’adesione. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente con- tratti a premio con scadenza differita e che, quindi, non fossero in grado di depositare insieme alla scheda di adesione le Azioni indicate, potranno aderire all’Offerta allegando alla scheda di adesione la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’operazione comprovante la titolarità delle Azioni. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni, mediante la sottoscrizione della scheda di adesione sarà conferito, all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Interme- diario Depositario, mandato per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Stante il regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato disposto dell’art. 81 del Testo Unico, dell’art. 36 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del Regolamento adot- tato con delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999, ai fini del presente paragrafo per deposito dovranno anche intendersi idonee istruzioni da ciascun aderente date all’intermediario presso il quale le Azioni di proprietà dello stesso sono depositate a trasferire le Azioni stesse all’Offerente. Per la durata dell’Offerta SPAFID comunicherà giornalmente a Borsa Italiana — ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del Regolamento — i dati relativi alle adesioni pervenute e ai titoli complessivamente depositati. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell’Offerente, ai sensi del- l’art. 41, comma 3, del Regolamento, mediante pubblicazione di un avviso sui quoti- diani indicati al successivo punto R entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura dell’Offerta. Le indicazioni sull’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al punto c.5, ovvero in ordine all’esercizio delle altre facoltà di rinuncia previste nelle Avvertenze del presente Documento di Offerta, saranno rese note a cura dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del Regolamento, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo punto M, il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello in cui l’Of- ferente abbia avuto conoscenza, rispettivamente, dell’ottenimento delle suddette autoriz- zazioni, ovvero della circostanza che dia luogo all’esercizio della facoltà di rinuncia, ma in ogni caso non oltre la Data di Pagamento. L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato potranno essere portate italiano ed è rivolta indistintamente, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti. L’Offerta è rivolta indistintamente, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti, ma non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti d’America e negli Altri Paesi, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi, né in adesione alcun altro modo. Ne consegue che copia del presente Documento di Offerta così come copia di qual- siasi diverso documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, solo non sono e non dovranno essere inviati o in qualsiasi modo trasmessi o comunque distribuiti negli o dagli Stati Uniti d’America e negli o dagli Altri Paesi. Chiunque riceva il presente Documento di Offerta (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e trustees) non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema mezzo posta) negli o dagli Stati Uniti d’America e negli o dagli Altri Paesi, né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di liquidazioneconsimile natura in relazione all’Offerta. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve aste- nere dal distribuirli, inviarli o spedirli sia negli o dagli Stati Uniti d’America, sia negli o dagli Altri Paesi, e si deve altresì astenere dall’utilizzare strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d’America e degli Altri Paesi per qualsiasi fine collegato all’Offerta. Il presente Documento d’Offerta non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. Solo accettazioni dell’Offerta poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra saranno accettate.

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Samples: Documento Di Offerta

Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate dei titolari di Azioni Residue (o dei rappresentanti che ne abbiano i poteri) pervenute nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari Presentazione delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) Richieste di Vendita sono irrevocabili con la conseguenza cheirrevocabili, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente consentita per aderire ad eventuali a offerte concorrenti, concorrenti o rilanci ai sensi dell’articolo dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta alla Procedura dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita di apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”)Richiesta di Vendita, debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni Residue presso tali Intermediari Incaricatidetto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta alla Procedura potranno anche consegnare la Scheda di Adesione Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento Presentazione delle Richieste di OffertaVendita. Le Azioni Cattolica sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 22 febbraio 200813 agosto 2018, come successivamente modificato e integratomodificato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni Residue in adesione all’Offerta alla Procedura devono essere titolari delle di Azioni in forma dematerializzatadematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offertaalla Procedura. La sottoscrizione della Scheda Qualora vi siano eventuali possessori di Adesione, pertanto, Azioni non dematerializzate che intendano aderire alla Procedura costoro dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni e da questi acceso presso un Intermediario Depositario). In considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, la sottoscrizione della Scheda di Richiesta di Vendita, pertanto, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, o al relativo Intermediario Depositario, Depositario presso il quale le Azioni Residue siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette tali Azioni in depositi vincolati Residue a Generali, anche attraverso conti transitori presso detti tali intermediari, a favore dell’Offerentese del caso. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di AdesioneRichiesta di Vendita. Resta a esclusivo carico degli azionisti dell’Emittente il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta Residue presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento Presentazione delle Richieste di OffertaVendita. All’atto dell’adesione all’Offerta alla Procedura e del deposito delle Azioni Residue mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione Richiesta di Vendita, sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al per il trasferimento delle Azioni all’OfferenteResidue a Generali, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite portate in adesione alla Procedura dovranno essere liberamente trasferibili a Generali, nonché libere da vincoli e gravami di ogni genere qualsiasi tipo e natura, siano essi reali, obbligatori o personali. Qualora le Azioni che si intendono portare in adesione alla Procedura siano gravate da diritto di usufrutto o da pegno, l’adesione alla Procedura potrà avvenire unicamente mediante sottoscrizione della Scheda di Richiesta di Vendita da parte del nudo proprietario e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerentedell’usufruttuario, o del proprietario e del creditore pignoratizio, a seconda del caso (o da parte di uno solo di tali soggetti che sia munito di idonea procura a sottoscrivere la Scheda di Richiesta di Vendita anche in nome e per conto dell’altro). In ogni momento durante Qualora le Azioni che si intendono portare in adesione alla Procedura siano sottoposte a pignoramento o sequestro, l’adesione alla Procedura potrà avvenire unicamente mediante sottoscrizione della Scheda di Richiesta di Vendita da parte del proprietario e di tutti i creditori procedenti ed intervenuti (o da parte di uno solo di tali soggetti che sia munito di idonea procura a sottoscrivere la Scheda di Richiesta di Vendita anche in nome e per conto degli altri). Tale adesione, se non corredata dall’autorizzazione del tribunale o dell’organo competente per la procedura di pignoramento o sequestro, sarà accolta con riserva e sarà conteggiata ai fini della determinazione della percentuale di adesione alla Procedura solo se l’autorizzazione pervenga ad un Intermediario Incaricato e/o all’Intermediario Depositario entro il termine del Periodo di Adesione Presentazione delle Richieste di Vendita. Il pagamento del relativo Corrispettivo avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Qualora le Azioni che si intendono portare in adesione alla Procedura siano intestate a soggetto deceduto la cui successione risulti ancora aperta, l’adesione alla Procedura potrà avvenire unicamente mediante sottoscrizione della Scheda di Richiesta di Vendita da parte degli eredi o dei legatari (nonchéa seconda del caso). Tale adesione, ove applicabilese non corredata da apposita dichiarazione che attesti l’assolvimento degli obblighi fiscali inerenti alla vicenda successoria, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali sarà accolta con riserva e sarà conteggiata ai fini della determinazione della percentuale di adesione alla Procedura solo se la dichiarazione pervenga ad un Intermediario Incaricato e/o all’Intermediario Depositario entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita. Il pagamento del relativo Corrispettivo avverrà in ogni caso solo successivamente all’ottenimento di tale dichiarazione e sarà limitato alla porzione spettante ai legatari o agli eredi (ad esempio, il diritto a seconda del caso) che abbiano sottoscritto la Scheda di opzione) e amministrativi (quale il diritto Richiesta di voto) relativi alle AzioniXxxxxxx. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione alla Procedura da parte di soggetti minori di età o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, le cui Schede di Richiesta di Vendita siano sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelaretribunale competente in materia di tutela o curatela, saranno accolte con riserva e non saranno conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e alla Procedura solo se l’autorizzazione pervenga ad un Intermediario Incaricato e/o all’Intermediario Depositario entro il loro termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita. Il pagamento del relativo Corrispettivo avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta alla Procedura solo le Azioni che risultino, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, alla Procedura solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Samples: Accordo Quadro L’accordo Quadro Stipulato Tra Generali E Cattolica Il 24 Giugno 2020 Per Lo Sviluppo Di Un Progetto Comune Funzionale Ad Un’operazione Di Carattere Societario E Aziendale, Volta Al Rafforzamento Economico Patrimoniale E All’adeguamento Del Governo Societario Di Cattolica, Nonché Alla Creazione Di Una Partnership Strategica Di Carattere Industriale E Commerciale Tra Generali E Cattolica, Contenente Altresì Talune Pattuizioni Parasociali Rilevanti Ai Sensi E Per Gli Effetti Dell’art. 122, Commi 1 E 5, Lett. A), Del Tuf

Modalità e termini di adesione. Le L’adesione all’Offerta è irrevocabile salvo quanto previsto dall’articolo 44, ottavo comma, del Regolamento Emittenti che prevede la revocabilità delle adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che, all’Offerta a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere della pubblicazione di un’offerta concorrente o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricati. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offertaun rilancio. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti dal combinato disposto dell’articolo 81 del TUF, nonché dal Regolamento dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera CONSOB e Banca d’Italia n. 11768 del 22 febbraio 2008, 23 dicembre 1998 come successivamente modificato e integratomodificato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione aderire all’Offerta devono essere titolari delle di Azioni in forma dematerializzata, dematerializzate regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine dell’ordine di aderire all’Offerta, ai sensi dell’articolo 4.1.20, secondo comma, del Regolamento di Borsa. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerente. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che Tutti gli Intermediari Depositari non consegnino devono, quindi, far pervenire le Schede adesioni all’Intermediario Incaricato, direttamente o per il tramite di Adesione eun intermediario ammesso alle negoziazioni presso Borsa Italiana (di seguito, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei TerminiNegoziatore), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento mediante inserimento delle relative proposte di Offertanegoziazione. All’atto dell’adesione all’Offerta Le adesioni sono raccolte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e del deposito delle Azioni mediante gestito da Borsa Italiana e pertanto non è richiesta la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale alcuna scheda di adesione. I titolari di Xxxxxx non dematerializzate che intendono aderire all’Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati azionari ad un Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al soggetto aderente e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costoda questi acceso presso un Intermediario Depositario). Le Azioni conferite dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate soggetti affidati a tutori o curatori, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, sottoscritte curatori effettuate da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dovranno essere accompagnate dall’autorizzazione del giudice tutelare, ; in mancanza di tale autorizzazione tali adesioni saranno accolte accettate con riserva e non saranno conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e ed il loro pagamento delle relative Azioni avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutauna volta ottenuta l’autorizzazione del giudice tutelare. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’adesione, dell’adesione risultino regolarmente iscritte e disponibili su in un conto titoli dell’Aderente da questi intestato al soggetto aderente all’Offerta acceso presso un intermediario aderente che aderisce al sistema di gestione accentrata presso organizzato da Monte Titoli S.p.A. A.. In particolare, le Azioni rivenienti particolare i titoli rinvenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate portati in adesione all’Offerta, all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Samples: www.consob.it

Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) L’accettazione dell’ Offerta da parte dei titolari possessori delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che), a seguito dell’adesioneconsentita dal 2 ottobre 2000 fino al 20 ottobre 2000, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesseè irrevocabile - salvo quanto previsto dall’art. 44, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenticomma 6, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta che prevede la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o di un rilancio - e dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita l’apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricatie sottoscritta, con contestuale deposito delle Azioni presso tali gli Intermediari IncaricatiIncaricati di cui al precedente punto b.3. Gli azionisti dell’Emittente che intendano hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all’Offerta all’ Offerta potranno anche consegnare la Scheda scheda di Adesione adesione e depositare le relative Azioni ivi indicate presso ogni altro intermediario autorizzato (banche, Sim, società d’investimento, agenti di cambio – collettivamente, gli Intermediari Depositari, ”) a condizione che la consegna e ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno il termine del Periodo periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in presso un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’OfferenteIncaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare sottoscrivere le Schede schede di Adesioneadesione. Resta a ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede la scheda di Adesione e, se del caso, adesione e non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario un Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido il termine del Periodo periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini)adesione all’Offerta. Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, come eventualmente prorogato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del precedente Paragrafo F.1.1 giudice tutelare, saranno accolte con riserva e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Gli azionisti che intendono accettare l’ Offerta utilizzando Azioni rivenienti da acquisti effettuati in borsa entro il termine del Documento periodo di Offertaadesione all’Offerta, ma non consegnate, dovranno allegare alla scheda di adesione la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’operazione di acquisto, provvedendo entro lo stesso termine a disporre affinché tale intermediario depositi in sede di liquidazione i corrispondenti titoli all’Intermediario Incaricato che ha ricevuto l’adesione. Coloro che fossero divenuti azionisti esercitando anticipatamente contratti a premio con scadenza differita e/o che possano diventare azionisti a seguito dell’esercizio di diritti di sottoscrizione e che, quindi, non fossero in grado di depositare insieme alla scheda di adesione le Azioni indicate, potranno aderire all’ Offerta allegando alla scheda di adesione, rispettivamente, la comunicazione dell’intermediario che ha eseguito l’operazione comprovante la titolarità delle Azioni ovvero la documentazione comprovante l’esercizio dei diritti di sottoscrizione. All’atto dell’adesione all’Offerta all’ Offerta e del deposito delle Azioni Azioni, mediante la sottoscrizione della Scheda scheda di Adesione adesione, sarà conferito mandato conferito, all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario Depositario Depositario, mandato per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Stante il regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato disposto dell’art. 81 del Testo Unico, dell’art. 36 del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, ai fini del presente paragrafo per deposito dovranno anche intendersi idonee istruzioni da ciascun aderente date all’intermediario presso il quale le Azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili proprietà dello stesso sono depositate a trasferire le Azioni stesse all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonchéPer la durata delle Offerte SPAFID comunicherà giornalmente a Borsa Italiana S.p.A. - ai sensi dell’art. 41, ove applicabilecomma 1, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare lett. c) del Regolamento - i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) dati relativi alle Azioniadesioni pervenute e ai titoli complessivamente depositati. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate Borsa Italiana S.p.A. provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’ Offerta saranno pubblicati a tutori o curatoricura dell’Offerente, ai sensi delle disposizioni dell’art. 41, comma 3, del Regolamento, mediante pubblicazione di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione un avviso sui quotidiani indicati al successivo punto M entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale perido di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutaall’Offerta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultinoL’ Offerta è promossa esclusivamente sul Mercato Italiano, al momento dell’adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema unico mercato di gestione accentrata presso Monte Titoli S.ptrattazione delle azioni Sondel ed è rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti.A. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) L’adesione all’Offerta da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili è irrevocabile, salvo quanto disposto dall’art. 44, ottavo comma, del Regolamento Emittenti, con la conseguenza che, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti)dell’Offerta. L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la mediante consegna della apposita scheda di adesione (la “dell’apposita Scheda di Adesione”), debitamente compilata in ogni sua parteparte e sottoscritta, ad uno degli Intermediari Incaricati, con e contestuale deposito delle Azioni presso tali Intermediari Incaricati. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l’Intermediario Incaricato Incaricati (cfr. Paragrafo B.3 del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del presente Documento di Offerta. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato). Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione aderire all’Offerta devono essere titolari delle di Azioni in forma dematerializzatadematerializzate, ai sensi del D. Lgs. n. 213/1998, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari un Intermediario Incaricato o un Intermediario Depositario e devono rivolgersi ai rispettivi a tali intermediari per il conferimento le procedure di adeguate istruzioni al fine di aderire adesione all’Offerta. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile (in quanto anche nell’interesse di terzi) conferita dal singolo titolare di delle Azioni all’Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario all’Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell’Offerentedell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Gli azionisti dell’Emittente che hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all’Offerta potranno consegnare la Scheda di Adesione e depositare i relativi titoli anche presso l’Intermediario Incaricato od ogni Intermediario Depositario, a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati entro e non oltre l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta presso l’Intermediario un Intermediario Incaricato entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di OffertaAdesione. All’atto dell’adesione all’Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato e all’eventuale Intermediario e/o all’Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all’Offerente, all’Offerente a carico del quale sarà il relativo costo. Qualora vi fossero titolari di Xxxxxx non dematerializzate che intendano aderire all’Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati a un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. per la contestuale dematerializzazione, con accredito in un conto titoli intestato al titolare delle Azioni e da questi acceso presso l’Intermediario Incaricato e/o l’Intermediario Depositario. Le Azioni conferite portate in adesione all’Offerta dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi natura – reali, obbligatori o personali, e dovranno personali – ed essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che al momento durante il Periodo dell’adesione risultino regolarmente iscritte e disponibili in un conto titoli intestato al soggetto aderente all’Offerta acceso presso un intermediario che aderisce al sistema di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti gestione accentrata organizzato da Monte Titoli S.p.A.. Le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioniliquidazione. Le adesioni all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione all’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all’Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenutasoltanto previo ottenimento dell’autorizzazione del giudice tutelare. Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che risultinoDopo la chiusura del Periodo di Adesione, al momento dell’adesionel’Offerente dichiara sin d’ora la propria disponibilità a riaprire i termini del Periodo di Adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema secondo le modalità di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolareseguito indicate, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.qualora l’Offerente:

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Modalità e termini di adesione. Le adesioni effettuate dei titolari di Azioni Residue (o dei rappresentanti che ne abbiano i poteri) pervenute nel corso del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) da parte dei titolari Presentazione delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) Richieste di Vendita sono irrevocabili con la conseguenza cheirrevocabili, a seguito dell’adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell’Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente consentita per aderire ad eventuali a offerte concorrenti, concorrenti o rilanci ai sensi dell’articolo dell’art. 44 del Regolamento Emittenti). L’adesione all’Offerta alla Procedura dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita di apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”)Richiesta di Vendita, debitamente compilata in ogni sua parte, ad uno degli Intermediari Incaricati, con contestuale deposito delle Azioni Residue presso tali Intermediari Incaricatidetto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita. Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta alla Procedura potranno anche consegnare la Scheda di Adesione Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l’ultimo giorno dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento Presentazione delle Richieste di OffertaVendita. Le Azioni Cerved sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 22 febbraio 200813 agosto 2018, come successivamente modificato e integratomodificato. Coloro che intendono portare le proprie Azioni Residue in adesione all’Offerta alla Procedura devono essere titolari delle di Azioni in forma dematerializzatadematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offertaalla Procedura. La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in In considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, la sottoscrizione della Scheda di Richiesta di Vendita, pertanto, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, o al relativo Intermediario Depositario, Depositario presso il quale le Azioni Residue siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette tali Azioni in depositi vincolati Residue a Castor Bidco, anche attraverso conti transitori presso detti tali intermediari, a favore dell’Offerentese del caso. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di AdesioneRichiesta di Vendita. Resta a esclusivo carico degli azionisti dell’Emittente il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all’Offerta Residue presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita entro l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (ovvero dell’eventuale Riapertura dei Termini), come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento Presentazione delle Richieste di OffertaVendita. All’atto dell’adesione all’Offerta alla Procedura e del deposito delle Azioni Residue mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione Richiesta di Vendita, sarà conferito mandato all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e all’eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al per il trasferimento delle Azioni all’OfferenteResidue a Castor Bidco, a carico del quale sarà il relativo costo. Le Azioni conferite Residue portate in adesione alla Procedura dovranno essere liberamente trasferibili a Castor Bidco e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. In ogni momento durante il Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, durante l’eventuale Riapertura dei Termini), gli Aderenti all’Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni. Le adesioni all’Offerta alla Procedura nel corso del Periodo di Adesione Presentazione delle Richieste di Vendita da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge applicabililegge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall’autorizzazione del giudice tutelaretribunale competente in materia di tutela o curatela, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale delle percentuali di adesione all’Offerta alla Procedura, e il loro pagamento del Corrispettivo in relazione a tali adesioni avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta. Potranno essere portate in adesione all’Offerta alla Procedura solo le Azioni che risultinoResidue che, al momento dell’adesione, risultino regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente dell’aderente, e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Azioni rivenienti Cerved derivanti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all’Offerta, alla Procedura solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.

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