Common use of Modalità e termini di esecuzione della fornitura Clause in Contracts

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo Nel rispetto delle modalità di Fornituraseguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con prestare le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatiforniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccnessuno escluso. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura ciascuna prestazione deve avvenire in un’unica consegnasecondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentele singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie. 104. Nel caso Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell’ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in cui forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID . 5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore non proceda dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla consegna della merce entro gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i suddetti terminidettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatoche contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di eguali quantità colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. 6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e qualità l’invio dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza documenti di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.

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Samples: Accordo/Convenzione Quadro, Accordo Quadro

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente esatta- mente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli ed eventuali relativi dispositivi opzionali accessori si intende comprensiva compren- siva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura fino di importo complessivo maggiore o uguale a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 Euro 200,00 (trentaduecento/00) giorni naturali e consecutivi IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Forni- tore dare seguito a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori importo inferiore a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornituraquello sopra indicato. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun ciascuna Ordinativo di Fornitura Forni- tura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore Fornito- re e la singola Amministrazione l‘Azienda Contraente. 105. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegna- ta, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rice- zione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 7. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione l’ Azienda contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 9. Il personale dell’Azienda, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce- denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornito- re. 11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli- gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della con- segna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata. 12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capi- tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a dispo- sizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relati- vo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comu- nicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle carat- teristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Contract for the Supply of Medical Infusion Systems and Enteral Nutrition Systems, Contract for the Supply of Medical Devices

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni prodotti oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali dei prodotti oggetto della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura fino di importo complessivo maggiore o uguale a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi € 200,00 IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori importo inferiore a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornituraquello sopra indicato. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione l'esecuzione di ciascun ciascuna Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione l'Azienda Contraente. 105. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". 7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". 8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione 1' Azienda contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali". 9. Il personale dell'Azienda, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata. 12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre "Penali".

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici, Contract

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Azienda Usl della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraRomagna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le ad eseguire la fornitura nelle modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatidettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, imballaggio, facchinaggio, facchinaggio e consegna in porto franco al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc.magazzino indicato dall’Azienda USL negli ordini di fornitura 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura ciascuna prestazione deve avvenire in un’unica consegnasecondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentel’Azienda Usl della Romagna. 104. Nel La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ordinante, e ove questa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata. 5. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso in cui lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Usl della Romagna, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il dispositivo medico nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima. 6. Qualora il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento l’Azienda Ordinante si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti dagli altri aggiudicatari del lotto (nel caso abbiano la disponibilità) ed, in via residuale, di acquisirli sul libero mercatomercato addebitando, di eguali quantità e qualità dei prodottiin entrambi i casi, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicatariaal Fornitore inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno danno, come previsto nello schema di Accordo Quadro. 7. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e fatte salve le penali s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Aziende Usl della Romagna emette ordini esclusivamente in forma elettronica. 8. Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di cui al successivo articolo “Penali”trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

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Samples: Accordo Quadro

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura dell’Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli ed eventuali relativi dispositivi opzionali accessori si intende comprensiva com- prensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura fino di importo complessivo maggiore o uguale a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 Euro 200,00 (trentaduecento/00) giorni naturali e consecutivi IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Forni- tore dare seguito a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori importo inferiore a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornituraquello sopra indicato. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun ciascuna Ordinativo di Fornitura For- nitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore For- nitore e la singola Amministrazione Contraentel‘Azienda Sanitaria contraente. 105. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce conse- gnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 7. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione l’Azienda Sanitaria contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicatariaaggiu- dicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 9. Il personale dell’Azienda Sanitaria contraente, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda Sanitaria contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie ob- bligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata. 12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sosti- tuirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle ca- ratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda Sanitaria contraente. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda Sanitaria procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiu- dicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura e nelle successive Richieste di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare le fuel card ed i beni oggetto degli stessi relativi codici PIN con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatie descritte dal Capitolato Tecnico negli uffici indicati dalle Amministrazioni contraenti. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali negli uffici indicati dalle Amministrazioni contraenti ed ai referenti incaricati per la ricezione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, imballaggio, facchinaggio, facchinaggio e consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccin porto franco. 3. Per eseguire gli Ordinativi Il Fornitore deve effettuare la consegna negli uffici dell’Amministrazione contraente, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di Fornitura15 (quindici) giorni lavorativi per i buoni carburante ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi per le fuel card a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4al successivo articolo “Penali”. Il Fornitore si impegna a consegnaread attivare e rendere operative le fuel card consegnate, installare e mettere in esercizio, nell’arco pena l’applicazione delle penali di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, cui al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Forniturasuccessivo articolo “Penali”. 54. L’Amministrazione ContraenteIn casi eccezionali, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione quando l’urgenza del Fornitorecaso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ha la facoltà di recedere dal contratto qualoraovvero dichiarata telefonicamente, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnicoa insindacabile giudizio dell’Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione nel più breve tempo possibile e attivando le fuel card entro 15 (quindici) giorni lavorativi ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi i buoni carburante dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallatecui al successivo articolo. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 95. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 6. Il documento di trasporto deve essere in duplice copia riportante la descrizione della fornitura (quantità di fuel card richieste, codici segreti PIN, numero dei buoni carburante, descrizione, etc.), numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data della Richiesta di Consegna, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato. 7. La firma all’atto del ricevimento della merce indica quindi la mera attestazione della consegna del materiale e non l’accettazione. 8. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale. 9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato o in ogni caso di prodotti mal-funzionanti (fuel card), la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione contraente pena l’applicazione delle penali. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 10. In caso di fuel card scadute o prossime alla scadenza, l’Amministrazione contraente si impegna ad inviare al Fornitore una comunicazione per la richiesta di sostituzione o di proroga della validità della fuel card. Nel caso in cui di sostituzione il fornitore si impegna a sostituire le fuel card entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione contraente pena l’applicazione delle penali; nel caso di proroga il Fornitore è obbligato ad inviare una comunicazione scritta all’Amministrazione contraente entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicando i termini della nuova scadenza. 11. In caso di sottrazione o smarrimento della fuel card l’Amministrazione contraente deve denunciare, nelle successive 24 ore, il fatto alle Autorità competenti dandone pronta comunicazione, a mezzo fax, al Fornitore, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituirla entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione ed a non proceda addebitare all’Amministrazione alcuna spesa sostenuta, successivamente all’invio di detta comunicazione. Il Fornitore non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per la sostituzione della carta sottratta o smarrita. Le fuel card sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. 12. In caso di buoni carburanti scaduti o prossimi alla consegna della merce entro i suddetti terminiscadenza, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatosi impegna ad inviare al Fornitore una comunicazione per la richiesta di sostituzione o di proroga della validità dei buoni carburante; tale richiesta può essere effettuata una sola volta per ciascun Ordinativo di fornitura effettuato e al massimo per il 10% di quanto ordinato. Nel caso di sostituzione il fornitore si impegna a sostituire i buoni carburante entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione contraente pena l’applicazione delle penali; nel caso di proroga il Fornitore è obbligato ad inviare una comunicazione scritta all’Amministrazione contraente entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicando i termini della nuova scadenza. 13. La mancata sostituzione o proroga in caso di eguali quantità scadenza della merce sarà considerata mancata consegna. Il Fornitore non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per il ritiro e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa la sostituzione delle fuel card e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”dei buoni carburante.

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Samples: Fuel Supply Agreement

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Forniturafornitura e nelle successive richieste di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte nella documentazione di gara, nell’offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali L’erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccnessuno escluso. 3. Per eseguire gli Ordinativi In caso di Fornituraindisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria che ha inoltrato la richiesta di consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature di fornire un prodotto, con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Xxxx e nei documenti in esso richiamati. 4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) 15 giorni naturali e consecutivi lavorativi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo ricezione delle richieste di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatriciconsegna, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi l’Azienda sanitaria contraente, a decorrere dalla data dal giorno successivo alla scadenza di invio dell’Ordinativo detto termine di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnareconsegna, installare e mettere in eserciziopotrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, nell’arco fermo restando le clausole di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione risoluzione previste nel prosieguo del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Forniturapresente documento. 5. L’Amministrazione ContraenteNel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, entro l’Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione clausole di risoluzione previste nel prosieguo del Fornitore, ha la facoltà presente documento. Direzione generale della Centrale regionale di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.committenza Servizio spesa sanitaria 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato I prodotti, all’atto della consegna, devono avere la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e data di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallatevalidità. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di Fornitura Consegna deve avvenire in un’unica consegnasoluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione ContraenteAzienda sanitaria contraente. 108. Nel caso in Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nella richiesta medesima, il Fornitore: - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo; - dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui il Fornitore non proceda al successivo articolo; - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna della merce entro i suddetti terminidei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 9. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta. 10. Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell’impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro del prodotto dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente: - dare comunicazione scritta alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende sanitarie contraenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; - indicare il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali quali/quantitative che si intende proporre in sostituzione di quella offerto in gara, alle medesime condizioni economiche o migliorative e alle medesime condizioni contrattuali, allegando la medesima documentazione presentata in gara per il prodotto sostituito. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori produzione, le Aziende sanitarie procedono alla verifica dell’equivalenza del dispositivo offerto. Le valutazioni devono essere comunicate alla Centrale regionale di committenza. In caso di valutazione negativa e laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità di quanto aggiudicato, le Aziende possono risolvere il contratto e la Centrale regionale risolvere la Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria Convenzione quadro. La valutazione positiva comporta, se ritenuto, l’accettazione della sostituzione offerta. In tal caso il nuovo prodotto deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione di quello in questione. 11. Il personale delle Aziende sanitarie, all’atto di ogni consegna, effettuerà le verifiche di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità e i tempi previsti nella documentazione di gara.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di Fornitura Consegna deve avvenire in un’unica consegnasoluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione ContraenteAmministrazione. 104. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata. 5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 “Penali”. 6. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo Articolo 16 “Penali”. 8. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 10. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 giorni (cinque) dal ricevimento della segnalazione pena l’applicazione delle penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente. 13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 “Penali”.

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Samples: Vaccine Supply Agreement

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con ad eseguire le prestazioni contrattuali di cui al capitolato tecnico, nella documentazione tecnica e nella documentazione di gara, nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed esattamente e nei luoghi indicatiindicati dall’Amministrazione 2. L’erogazione della fornitura/servizi si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nessuno esclusa. 23. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi e servizi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 34. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. all’articolo 17: per Per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatriciapparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi lavorativi a decorrere dalla data dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di invio dell’Ordinativo di Forniturafornitura; • per Per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatriciapparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi lavorativi a decorrere dalla data dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di invio dell’Ordinativo fornitura. In ragione del numero di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnaremacchine ed accessori inseriti nell’ordinativo, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità l’Amministrazione ed il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di possono concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornituraconsegna. 5. L’Amministrazione ContraenteL’Amministrazione, entro le 48 i 2 (quarantottodue) ore successive giorni lavorativi successivi alla comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per comprovati giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’AgenziaFornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici Al termine del positivo completamento della procedura di installazione verrà redatto apposito verbale di installazione e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e contestuale verifica di conformità, che attesterà l’avvenuta installazione ed il manuale d’usopositivo superamento delle verifiche di funzionalità, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnicaconformità della fornitura alle prescrizioni della Convenzione, e, comunque, con i requisiti tecnici del capitolato tecnico e di conformità previsti nel Capitolato Tecnicodell’offerta. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallateinstallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiatureprovvederà a ritirare le Apparecchiature, a sue spese. 98. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione ContraenteAmministrazione. 9. Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con le Amministrazioni contraenti. 10. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 12. Qualora i prodotti forniti (multifunzione e dispositivi opzionali), i ricambi o il materiale di consumo risultassero, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse a quelle previste o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il Fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore, qualora abbia dovuto ritirare i prodotti (apparecchiature e dispositivi opzionali), i ricambi o il materiale di consumo non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare l’eventuale installazione, nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per il ritiro. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla consegna sostituzione della merce entro i suddetti terminicontestata, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le procede all’ applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”all’articolo 17.

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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo Nel rispetto delle modalità di Fornituraseguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con prestare le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatiforniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccnessuno escluso. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura ciascuna prestazione deve avvenire in un’unica consegnasecondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentele singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie. 104. Nel caso Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell’ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), le Amministrazioni/Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in cui forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID 5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore non proceda dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla consegna della merce entro gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i suddetti terminidettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatoche contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di eguali quantità colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. 6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e qualità l’invio dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza documenti di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.

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Samples: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di FornituraApprovvigionamento, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con rispettare le indicazioni, le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatie i termini stabiliti nella documentazione allegata alla lettera-invito, qualora migliorativa. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Amministrazione. 4. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati 5. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 6. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dalle indicazioni per la formulazione dell’offerta e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, il Fornitore è tenuto a sostituirli a sue spese e entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della segnalazione. 7. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente. 108. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla consegna sostituzione della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere contestata l'Amministrazione procede direttamente all’approvvigionamento all'acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo art. 16 “Penali”.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo Nel rispetto delle modalità di Fornituraseguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con prestare le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatiforniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccnessuno escluso. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura ciascuna prestazione deve avvenire in un’unica consegnasecondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentele singole Aziende Sanitarie. 104. Nel caso Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell’ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in cui forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID . 5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore non proceda dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla consegna della merce entro gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i suddetti terminidettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatoche contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di eguali quantità colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. 6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e qualità l’invio dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza documenti di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.

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Samples: Accordo Quadro

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, Fornitura dell’Azienda il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli ed eventuali relativi dispositivi opzionali accessori si intende comprensiva com- prensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun ciascuna Ordinativo di Fornitura For- nitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore For- nitore e la singola Amministrazione l‘Azienda Contraente. 104. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce conse- gnata. 5. Il Fornitore deve sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte dell’ente appaltante. Nel caso di periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione, il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni dalla data di pubblica- zione. Il Fornitore s’impegna a prepagare gli abbonamenti. S’impegna, inoltre, a presentare la documentazione relativa alla sottoscrizione, al pagamento e all’attivazione degli abbonamenti. Il Fornitore s’impegna in ogni caso a garantire la fornitura dell’intera annata di ogni periodi- co. Inoltre, il Fornitore s’impegna ad assicurare tutti i servizi e prestazioni, nessuno escluso, elencati all’art. 2 del Disciplinare Tecnico. La consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto, avverrà ogni 15 giorni (due volte al mese), pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 6. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successi- vo articolo “Penali”. 7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione l’ Azienda contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 8. Il personale dell’Azienda, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei pro- dotti consegnati. 9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce- denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Forni- tore. 10. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie ob- bligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata. 11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sosti- tuirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle ca- ratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente. 13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Service Agreement

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata richiesta in ciascun Ordinativo di Forniturafornitura emesso dall’Azienda Sanitaria Roma 6, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli atti di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatigara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali Lo svolgimento dell’attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccspesa sostenuta dal Fornitore. 3. Per eseguire gli Ordinativi Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda Sanitaria Roma 6. 4. Il Fornitore deve svolgere le attività nel rispetto di Fornituraogni prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, consegnase migliorativa nell’Offerta Tecnica, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltreal successivo articolo 20. 5. • per Ordinativi Il documento di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatricitrasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; data e luogo della consegna; elenco descrittivo del materiale consegnato; quantitativi consegnati. 6. Nel caso di consegna ordinaria, il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro e non oltre 30 (trenta) 2 giorni naturali e solari consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornituradall’emissione dello stesso. 47. Nel caso di consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale, il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo entro 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto estimatorio da parte dell’Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione, da parte dell’Azienda Sanitaria. In caso di urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere ritirare il materiale in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione giacenza alla scadenza del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornituracontratto. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati, così come specificato all’Articolo 12. 2. La consegna Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di ciascun bene e degli eventuali Fornitura, il Fornitore dovrà consegnare contestualmente ai Personal Computer i dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere scelti tra: Memory Key USB, HD Esterno, Borsa porta PC, Mouse ottico e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccBatteria secondaria. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione Contestualmente alla consegna dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato TecnicoPersonal Computer, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 74. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione Installazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici2 anni assistenza e manutenzione on-site. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 95. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di Fornitura Consegna deve avvenire in un’unica consegnasoluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione ContraenteAmministrazione. 106. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata. 7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo Articolo 18 “Penali”. 8. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Amministrazione che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Atto. Qualora l’Amministrazione non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 9. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti di cui alla gara, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 48 ore (quarantotto) dal ricevimento della segnalazione pena l’applicazione delle penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 18 “Penali”.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati, così come specificato all’Articolo 12. 2. La consegna Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di ciascun bene e degli eventuali Fornitura il Fornitore dovrà consegnare contestualmente ai Personal Computer i dispositivi opzionali si intende comprensiva scelti tra: Monitor LCD TFT 17”; Monitor LCD TFT 19”; Estensione servizio di ogni onere assistenza e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo manutenzione (3° - 4° e non esaustivo, quelli relativi alle attività 5° anno); Servizio di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna installazione; RAM aggiuntiva da 1 GB; RAM aggiuntiva da 2 GB; Unità floppy aggiuntiva; Software antivirus (per il sistema operativo windows); Servizio installazione Full (indicati al “piano”, rimozione punto 4.4 del Capitolato tecnico); Ritiro e asporto dell’imballaggio, installazione, eccsmaltimento computer usati. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione Contestualmente alla consegna dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato TecnicoPersonal Computer, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 74. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione Installazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici2 anni assistenza e manutenzione on-site. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 95. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di Fornitura Consegna deve avvenire in un’unica consegnasoluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione ContraenteAmministrazione. 106. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata. 7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo Articolo 17 “Penali”. 8. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Amministrazione che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Atto. Qualora l’Amministrazione non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 9. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti di cui alla gara, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 48 ore (quarantotto) dal ricevimento della segnalazione pena l’applicazione delle penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 “Penali”.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura dell’Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità mo- dalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli ed eventuali relativi dispositivi opzionali accessori si intende comprensiva compren- siva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura fino di importo complessivo maggiore o uguale a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 Euro 200,00 (trentaduecento/00) giorni naturali e consecutivi IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Forni- tore dare seguito a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori importo inferiore a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornituraquello sopra indicato. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun ciascuna Ordinativo di Fornitura Forni- tura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentel‘Azienda Sanitaria contraente. 105. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegna- ta, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rice- zione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 7. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione l’Azienda Sanitaria contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicatariaaggiudi- cataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo successi- vo articolo “Penali”. 9. Il personale dell’Azienda Sanitaria contraente, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda Sanitaria con- traente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Forni- tore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli- gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della con- segna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata. 12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capi- tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposi- zione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comuni- cazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteri- stiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda Sanitaria contraente. 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda Sanitaria procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudi- cataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successi- vo articolo “Penali”.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Forniturafornitura e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell’offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, Il fornitore è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino dare esecuzione a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici tutte le richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, fornire qualsiasi quantitativo anche in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo caso di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegnaminimo d’ordine, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore fornitore e la singola Amministrazione Contraentel’Azienda Sanitaria. 103. Nel caso in cui il Fornitore non proceda effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero 8 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del medesimo ordine, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla consegna della merce entro i suddetti terminiscadenza di detto termine di consegna, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatoall’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di eguali quantità interesse pubblico e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza la necessità di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve applicare le penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento. 4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine di consegna, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione/consegna del medesimo ordine, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento. 5. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto. 6. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore: - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo; - dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo; - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di FornituraFornitura e successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di Fornitura Consegna deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 104. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 6. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 7. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l’Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o. 8. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 10. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata. 11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 48 ore (quarantotto) dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente. 13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Protettivi

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Forniturafornitura e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesaNell’esecuzione della fornitura, ivi compresoil Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc.servizi 3. Per eseguire gli Ordinativi Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Fornituralegge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: • di igiene sulla produzione e sul commercio; • di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; • sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi. 4. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. 5. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a tutte le richieste di consegna, installazione e messa fornire qualsiasi quantitativo anche in esercizio delle apparecchiature caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda Sanitaria. 6. L’Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine di forntiura, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere. 7. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento. 8. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi 9. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore: - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo; - dovrà attenersi ai seguenti provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo; - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentesuccessivo articolo “Penali”. 10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda si trovasse nell’impossibilità di garantire la fornitura per causa di forza maggiore, dovrà comunicare immediatamente alla consegna della merce entro i suddetti terminiCentrale regionale di committenza e, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatocontestualmente, di eguali quantità e qualità alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, e indicandone: - la denominazione; - il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; - la causa dell’indisponibilità. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, in caso di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo, ovvero richiedendone l’acquisto direttamente al Fornitore allo stesso prezzo alla Ditta aggiudicatariaaggiudicato in gara, oltre alla rifusione laddove consentito dalla normativa. 11. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale regionale di ogni altra spesa committenza si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie, la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore. Si fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o danno e fatte salve le penali di dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell’eventualità in cui al successivo articolo il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto risultante dall’Allegato Penali”Tabella Elenco Lotti” deve rimanere invariato.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura/Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 104. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento, data, luogo di consegna, descrizione e quantità dei beni consegnati. 5. Il Fornitore deve effettuare la consegna delle apparecchiature indicate nell’Ordinativo di Fornitura entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura stesso, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. La consegna deve avvenire in porto franco, al magazzino dell’Amministrazione Contraente, ovvero presso gli uffici delle Amministrazioni, se l’Ordinativo di Fornitura prevede l’attivazione del servizio di istallazione. 6. Il Fornitore deve effettuare la consegna dei materiali di consumo indicati nelle successive Richieste di Approvvigionamento entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione delle stesse. 7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere procederà direttamente all’approvvigionamento all’acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”17. 8. Il personale delle Amministrazioni all’atto di ogni consegna potrà verificare a campione la conformità dei prodotti consegnati. 9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità potrà essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza verranno restituite al Fornitore. 10. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale. 11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato e comunque dichiarati dal Fornitore in sede di Offerta, la merce sarà respinta al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 2 giorni lavorativi dalla contestazione del difetto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. 12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione della stessa con altra analoga e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente. 13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata l’Amministrazione procederà direttamente all’acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 17.

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Samples: Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di FornituraApprovvigionamento, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Amministrazione. 4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Approvvigionamento e la data, luogo di consegna, descrizione e quantità dei beni consegnati. 5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio 7 (sette) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17. 6. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Approvvigionamento, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati 8. La firma, per ricevuta dei prodotti, all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 9. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 10. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi dichiarati dal Fornitore nelle schede tecniche, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione. 11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente. 1012. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla consegna sostituzione della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere contestata l'Amministrazione procede direttamente all’approvvigionamento all'acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”art. 17.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 103. Nel Il Fornitore deve effettuare la consegna nei termini e secondo le modalità di cui ai paragrafi 3.3.1 e 4.4 del Capitolato Tecnico. 4. Gli automezzi, all’atto della consegna, devono avere non meno di 10 litri di carburante e non oltre 50 chilometri percorsi fatto salvo i chilometri eccedenti necessari per la consegna presso l’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali. 5. In caso di mancata rispondenza degli autoveicoli forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato e comunque dichiarati dal Fornitore in cui il sede di Offerta, gli stessi saranno respinti al Fornitore non proceda alla consegna della merce che sarà tenuto a ritirarli a sue spese entro i suddetti termini5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione del difetto, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 6. Il Fornitore si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria e quella straordinaria di cui al successivo articolo “Penali”paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico entro i termini prestabiliti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Il Fornitore si impegna a fornire il servizio di soccorso stradale nei casi e nel rispetto delle modalità previste nel paragrafo 3.3.4 del Capitolato Tecnico. In particolare il Fornitore si impegna a tenere attivo per 24 ore al giorno, tutto l’anno, almeno un numero di telefono per il Soccorso stradale di cui al Capitolato Tecnico. In caso di ricevimento della chiamata il Fornitore si impegna a prestare soccorso entro 4 ore dalla chiamata stessa. 8. L’accettazione degli autoveicoli non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo degli autoveicoli.

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Samples: Fornitura Di Automezzi

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo Nel rispetto delle modalità di Fornituraseguito stabilite e nei luoghi indicati dall’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”’, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le ad eseguire la fornitura nelle modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatidettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, imballaggio, facchinaggio, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc.A. Xxxxxxxxxx” negli ordini di fornitura; 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura ciascuna prestazione deve avvenire in un’unica consegnasecondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraentel’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”. 104. Nel La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ordinante, e ove questa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata. 5. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso in cui lo richieda e sia espressamente indicato nella richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il dispositivo medico nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima. 6. Qualora il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento l’Azienda Ordinante si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti dagli altri aggiudicatari del lotto (nel caso abbiano la disponibilità) ed, in via residuale, di acquisirli sul libero mercatomercato addebitando, di eguali quantità e qualità dei prodottiin entrambi i casi, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicatariaal Fornitore inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali danno, come previsto nello schema di cui al successivo articolo “Penali”Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Neuroradiologia

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli ed eventuali relativi dispositivi opzionali accessori si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdei pallet. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun ciascuna Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione l‘Azienda Contraente. 104. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 6. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione l’Azienda contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 8. Il personale dell’Azienda, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. 9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 10. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata. 11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 12. La comunicazione della contestazione interrompei termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente. 13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Fornitura in Service

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di FornituraApprovvigionamento, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con rispettare le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatie i termini stabiliti nelle Indicazioni per la formulazione delle offerte o nell’Offerta Tecnica, qualora migliorativa. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Amministrazione. 4. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati 5. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. 6. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dalle Indicazioni per la formulazione delle offerte e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, il Fornitore è tenuto a sostituirli a sue spese e entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della segnalazione. 7. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente. 108. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla consegna sostituzione della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere contestata l'Amministrazione procede direttamente all’approvvigionamento all'acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 16 “Penali”.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo La fornitura/erogazione di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni beni/servizi oggetto degli stessi con del Contratto deve essere prestata secondo le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicaticondizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO e per quanto ivi espressamente indicato. 2. La consegna Per la fornitura/erogazione dei beni/servizi oggetto della RdO, l’operatore economico contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare tutte le procedure oggetto di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesaContratto e, ivi compresocomunque, a titolo esemplificativo svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e non esaustivocomunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornituraal successivo articolo. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 73. All’atto della consegna fornitura/erogazione dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Forniturabeni/servizi, il Fornitore ove previsto, l’operatore economico contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato, dovrà redigere un verbale di consegnaverbale, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraenteil Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnatidi ogni informazione inerente l’esecuzione della RdO. 4. Si applica l’art. 302 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. 5. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la fornitura/erogazione di beni/servizi dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 6. Ove richiesto dalla fornitura/erogazione di beni/servizi oggetto della RdO, nonché il riferimento l’Amministrazione aggiudicatrice, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al numero attribuito all’Ordinativo Fornitore contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area/locali in cui è destinato a operare e in relazione all’attività oggetto della Richiesta, al fine di Fornituraconsentire al Fornitore contraente l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. 7. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data L’operatore economico contraente si impegna a portare a conoscenza di Istallazione tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione delle fotocopiatriciattività. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto L’operatore economico contraente è, inoltre, tenuto a: - concordare con i Responsabili dell’Amministrazione aggiudicatrice le specifiche modalità di noleggio esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di servizi che possono presentare possibili rischi; - non procedere a sversamenti, nelle condutture della rete fognaria o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercatonei cassonetti pubblici, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza residui di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa sostanze pericolose e/o danno inquinanti per le persone e fatte salve per l’ambiente; - non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le penali vie di cui circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al successivo articolo “Penali”pubblico; - portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

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Samples: Capitolato Speciale

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata richiesta in ciascun Ordinativo di Forniturafornitura emesso dall’Azienda Sanitaria Roma 6, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli atti di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicatigara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali Lo svolgimento dell’attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccspesa sostenuta dal Fornitore. 3. Per eseguire gli Ordinativi Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda Sanitaria Roma 6. 4. Il Fornitore deve svolgere le attività nel rispetto di Fornituraogni prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, consegnase migliorativa nell’Offerta Tecnica, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltreal successivo articolo 20. 5. • per Ordinativi Il documento di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatricitrasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; data e luogo della consegna; elenco descrittivo del materiale consegnato; quantitativi consegnati. 6. Nel caso di consegna ordinaria, il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro 2 giorni solari consecutivi dall’emissione dello stesso. 7. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria Roma 6 richiedere degli impianti tipo in conto visione. In tali casi, il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale richiesto entro 2 giorni solari consecutivi dalla richiesta. Qualora il materiale richiesto in conto visione non sia utilizzato e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo venga perfezionato un Ordinativo di Fornitura; • , l’Azienda deve darne immediata comunicazione al Fornitore per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Forniturail successivo ritiro del materiale. 48. Nel caso di consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale, il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo entro 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto estimatorio da parte dell’Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione, da parte dell’Azienda Sanitaria. In caso di urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere ritirare il materiale in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione giacenza alla scadenza del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornituracontratto. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, eccdegli imballaggi e dei pallet. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna all’osservanza di misure cautelative idonee in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di tali rischi il Fornitore dovrà essere preventivamente informato dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto disposto dall’art. 7 della legge 626. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura fino di importo complessivo non inferiore a n. 100 fotocopiatriciEuro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di Fornitura di importo inferiore a quello sopra indicato. 4. Il Fornitore aggiudicatario deve eseguire la posa in opera della segnaletica a perfetta regola d’arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Contraente, entro e non oltre il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatriciovvero, nel caso in cui tale posa in opera presenti difficoltà rilevanti, entro il termine scritto concordato con l’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 5. In casi eccezionali, quando l’urgenza lo richieda e non oltre 45 sia espressamente indicato nella nell’Ordinativo di Fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla posa in opera della segnaletica richiesta nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quarantacinquequindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dal ricevimento della richiesta medesima., pena l’applicazione delle penali di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, cui al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenzesuccessivo articolo “Penali”. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate. 7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici. 8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature. 9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo ciascuna Richiesta di Fornitura Approvvigionamento deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. 107. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data dell’Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l’elenco dettagliato dei prodotti. 8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce effettui la prestazione entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere procede direttamente all’approvvigionamento all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodottidella merce e di idonei servizi di posa in opera, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 9. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria che ha effettuato l’Ordinativo di Fornitura, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l’Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria. 10. L’accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo quali- quantitativo effettuato dal Referente Tecnico di ogni Amministrazione Contraente ovvero da altro personale delegato dall’Amministrazione stessa. 11. La firma all’atto della posa in opera della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli Ordinativi di Fornitura potrà essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. 12. Se la fornitura e la posa in opera della segnaletica risultasse, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni stesse, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse a quelle previste o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il Fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese entro 3 (tre) giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. 13. Il Fornitore aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e fatte salve effettuare la posa in opera della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per la consegna in urgenza. 14. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione Contraente. 15. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce e di idonei servizi di posa in opera, addebitando il prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 16. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell’Amministrazione, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione stessa e il Fornitore Aggiudicatario. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto per iscritto da parte dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà far fronte alla attività di manutenzione straordinaria negli stessi termini richiesti per la posa in opera in urgenza. 17. Il Piano degli Interventi previsto per il servizio di progettazione deve essere fornito all’Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta preliminare di fornitura, salvo diverso accordo con il Referente Tecnico. 18. Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione. 19. In particolare, le penali aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell’appalto e quelle immediatamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di cui attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al successivo articolo “Penali”loro impiego. Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le vigenti normative in materia ed a totale onere del Fornitore stesso. 20. In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente articolo, le Amministrazioni potranno provvedere direttamente ad eseguire tali attività addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.

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Samples: Convention for the Supply, Installation, and Maintenance of Internal and External Signage for Regional Health Companies