MUTUI E PRESTITI Clausole campione

MUTUI E PRESTITI. MUTUI Premesso che l’azienda non prevede tra le proprie attività quella di erogazione di mutui fondiari, la stessa si è attivata al fine di individuare strutture esterne che possano offrire tali servizi a condizioni agevolate a favore dei propri dipendenti. A tal proposito, l’Azienda comunica che, ad oggi, ha individuato la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Xxx X. Xxxxxx, 000 – Roma, codice fiscale e partita IVA n. 09339391006 (d’ora in poi BNL), società del Gruppo BNP PARIBAS in Italia, quale struttura esterna che si occuperà dell’erogazione dei mutui ai dipendenti Findomestic. L'azienda ha provveduto, pertanto, ad attivare una convenzione con il soggetto sopra indicato, tramite la quale i dipendenti della Findomestic potranno stipulare, con la BNL, contratti di mutuo fondiario finalizzati all’acquisto, ristrutturazione ed ampliamento della prima casa di abitazione propria e del proprio nucleo familiare. Tale convenzione prevede la possibilità di stipulare un contratto di mutuo a tasso variabile o, in alternativa, a tasso fisso. A tal proposito, le parti precisano che: 1. per prima casa di abitazione si intende quella per la quale è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali di prima casa; 2. il tasso variabile applicabile sarà il Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea, tempo per tempo vigente, oltre ad uno spread pari a 100 bps; 3. il tasso fisso tempo per tempo vigente sarà il medesimo applicato nei confronti dei dipendenti di BNL, per l’intero importo di cui al successivo punto 4 (riferito alla prima fascia, ad oggi pari all’1,40%), . 4. l’importo massimo finanziabile sarà pari ad Euro 250.000,00 sia per i mutui a tasso fisso che per i mutui a tasso variabile; 5. la concessione dei Mutui avverrà nel rispetto della normativa e dei criteri di merito creditizio che BNL applica nei confronti dei dipendenti delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia, così come riportati nella relativa circolare attuativa di BNL, tempo per tempo vigente. La Direzione HR provvederà a rendere pubblica sulla intranet aziendale la suddetta circolare attuativa di BNL, tempo per tempo vigente. Le parti convengono di incontrarsi qualora l’Azienda individui altre strutture esterne che offrano servizi di erogazione di mutui fondiari. BNL valuterà il riconoscimento di condizioni di maggior favore rispetto alla clientela per mutui relativi all’abitazione secondaria.
MUTUI E PRESTITI. Le polizze assicurative a tutela delle operazioni creditizie proposte da TKS Broker consentono al cliente di tutelare l’operazione di mutuo dai rischi collegati all’incendio, all’esplosione, allo scoppio ed al fulmine dell’immobile acquistato. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi atmosferici e sociopolitici. Oltre alle coperture citate, si aggiungono quelle suggerite in occasione della stipula di un mutuo o di un prestito, legate cioè al rischio di premorienza (temporanea per il caso di morte), all’invalidità totale e perma- nente o all’inabilità temporanea totale causate da infortunio e malattia, alla perdita involontaria dell’impiego e alla riduzione involontaria del reddito.
MUTUI E PRESTITI. Definizione dei circuiti Banca – Ente erogante. Definizione delle modalità di surroga. Prevedere l’introduzione del mutuo a tasso fisso oltre a quello variabile e rispetto delle condizioni attuali. Definizione del regolamento di attuazione. Agevolazione dipendenti su CPI. Agevolazioni sul conto deposito. PRESTITI: tempi certi di risposta in termini di giorni lavorativi e un’unica erogazione anticipata. Mantenimento delle condizioni economiche attuali.
MUTUI E PRESTITI. MUTUI 1. per prima casa di abitazione si intende quella per la quale è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali di prima casa; 2. il tasso variabile applicabile sarà il Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea, tempo per tempo vigente, oltre ad uno spread pari a 100 bps; 3. il tasso fisso tempo per tempo vigente sarà il medesimo applicato nei confronti dei dipendenti di BNL, per l’intero importo di cui al successivo punto 4 (riferito alla prima fascia, ad oggi pari all’1,40%), . 4. l’importo massimo finanziabile sarà pari ad Euro 250.000,00 sia per i mutui a tasso fisso che per i mutui a tasso variabile; 5. la concessione dei Mutui avverrà nel rispetto della normativa e dei criteri di merito creditizio che BNL applica nei confronti dei dipendenti delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia, così come riportati nella relativa circolare attuativa di BNL, tempo per tempo vigente. La Direzione HR provvederà a rendere pubblica sulla intranet aziendale la suddetta circolare attuativa di BNL, tempo per tempo vigente. Le parti convengono di incontrarsi qualora l’Azienda individui altre strutture esterne che offrano servizi di erogazione di mutui fondiari. BNL valuterà il riconoscimento di condizioni di maggior favore rispetto alla clientela per mutui relativi all’abitazione secondaria.
MUTUI E PRESTITI. Viene incrementato il reddito familiare preso a riferimento per il “prestito amico” e “mutuo amico” che passa da
MUTUI E PRESTITI. MUTUI Premesso che l’azienda ad oggi non prevede tra le proprie attività quella di erogazione di mutui, la stessa si è attivata al fine di individuare strutture esterne che possano offrire tali servizi a condizioni agevolate a favore dei propri dipendenti. L'azienda provvederà pertanto ad attivare una convenzione con Istituto di Credito tramite il quale verranno stipulati contratti di mutuo finalizzato all’acquisto, ristrutturazione, costruzione ed ampliamento dell’abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare al tasso variabile pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente. Nel caso in cui la convenzione venga stipulata con Cassa di Risparmio di Firenze, il tasso non potrà essere inferiore a quello che la stessa Cassa applica ai propri dipendenti. La Direzione Risorse Umane provvederà a produrre apposita circolare ai dipendenti con la regolamentazione dei mutui relativamente a: durata, requisiti, documentazione, spese, etc.
MUTUI E PRESTITI. I mutui attivi, tutti in lire, sono valutati al valore del capitale residuo in quanto assi- stiti da ipoteche accese sugli immobili. I prestiti, tutti in lire, sono valutati al valore del capitale residuo in quanto ne sia sta- ta verificata l’esigibilità. Eventuali rettifiche sono apportate mediante opportune appostazioni al Fondo svalutazione crediti.
MUTUI E PRESTITI. PRESTITO INDIVIDUALE
MUTUI E PRESTITI. PRESTITO INDIVIDUALE I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per fronteggiare ordinarie necessità, potranno richiedere un prestito individuale, nei limiti di importo di seguito indicati e secondo i criteri aziendalmente stabiliti: fino a € 12.911 per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª) che abbia maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno 36 mesi; fino a € 15.493 per i Quadri Direttivi 1° e 2° Livello che abbiano maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno 36 mesi; oltre a quanto previsto per i Q.D. 1° e 2° Livello ulteriore importo fino a € 15.494 (con limite massimo complessivo di € 30.986) per i Quadri Direttivi 3° e 4° Livello che abbiano maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno 36 mesi. Per tutte le agevolazioni di cui al presente paragrafo, il tasso debitore è pari al tasso creditore applicato al conto corrente speciale del personale aumentato di 1 punto percentuale, e comunque, non inferiore al tasso tempo per tempo applicato al “Mutuo Casa Primaria” per il Personale Dipendente. Il periodo massimo di ammortamento per i “Prestiti Individuali” è previsto in 10 anni, mediante rate mensili trattenute direttamente sul foglio retribuzioni.

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  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.