Common use of Nomina degli arbitri Clause in Contracts

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante. 2. In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Arbitration Agreement

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante. 2. In difetto di accordo delle parti sulle modalità 3.1 Quando SCAI agisce quale autorità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, il termine è arbitro unico o di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al un Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio DirettivoTribunale arbitrale, nella prima seduta successivala Corte procede alla nomina seguendo il sistema di liste definito nel Regolamento d’arbitrato UNCITRAL, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o a meno che le parti non hanno nominato siano d’accordo di non applicare questa procedura o cheche l’autorità di nomina non decida nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento che l’uso del sistema di liste non convenga al caso in oggetto. Se procede alla nomina, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominarela Corte deve fondarsi su elementi che garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro scelto e prendere in considerazione l'opportunità di nominare un arbitro di una nazionalità diversa da quella delle parti. 7. Il Consiglio Direttivo 3.2 Quando procede a una nomina eventualmenteper conto di una parte inottemperante, con provvedimento motivato, la Corte può esercitare il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesasuo potere di apprezzamento. 83.3 In caso di attori e/o di convenuti multipli, salvo accordo contrario, gli attori multipli, insieme, e/o i convenuti multipli insieme, nominano ciascuno un arbitro. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia In caso di difetto di una tale nomina congiunta e fissa il fondo iniziale al quale se tutte le parti sono tenutenell’incapacità di accordarsi su un altro metodo di costituzione del Tribunale Arbitrale, la Corte, su domanda di una delle parti, procede alla costituzione del Tribunale arbitrale e nomina uno degli arbitri quale Presidente del Tribunale. 9. Gli arbitri3.4 Quando nomina un arbitro in sostituzione, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamentola Corte segue la procedura indicata nei paragrafi precedenti. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati 3.5 Prima della sua nomina l’arbitro designato firma una dichiarazione di accettazione e gravi motiviuna dichiarazione di indipendenza e imparzialità e segnala tutte le circostanze suscettibili di far sorgere legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza agli occhi delle parti. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Regolamento Di Arbitrato

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri Le controversie sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e risolte da un Arbitro unico o da un collegio di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicantetre Arbitri. 2. In difetto Qualora le Parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro unico, l’Arbitro è scelto di comune accordo dalle Parti tra gli iscritti all'Albo degli Arbitri. Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dal deposito della risposta del convenuto. 3. Nel caso in cui le Parti convengano che la controversia venga risolta da un Collegio arbitrale, ciascuna Parte, rispettivamente nella domanda e nella risposta, provvede a nominare il proprio Arbitro ed a designare il Terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, tra i professionisti iscritti all'Albo degli Arbitri; se una delle parti sulle Parti non provvede o se non viene raggiunto l’accordo per la nomina del Terzo Arbitro, provvede alla nomina il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dal deposito della risposta del convenuto. 4. Nell’ipotesi di controversia con più di due Parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola compromissoria circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico il Consiglio Direttivo nomina direttamente un collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio. In presenza, invece, di previsioni specifiche o il di situazioni di fatto che determinino l’opportunità di un Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria più di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle partitre Arbitri, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto Direttivo procede alle nomine che consentono di previsione pervenire ad un numero dispari di un termine per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio DirettivoArbitri. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Nel prosieguo di questo Regolamento, non avrebbero potuto nominareil termine "Arbitro" designerà anche il Collegio arbitrale. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Statuto E Regolamento Della Camera Arbitrale Di Frosinone

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e secondo le disposizioni del un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Regolamento Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statutoil supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, che assicurano la terzietà dell’organo giudicantenei suoi confronti, della presente Convenzione. 2. In difetto Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivocompetenza notoria nel campo del diritto internazionale. 3. Il Collegio Arbitrale Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d'impedimento, constatato dal Bureau, l'arbitro è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato sostituito dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivosuo supplente. 4. In difetto caso di previsione decesso o di dimissioni di un termine per la nominaarbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l'impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo 1. Il nuovo arbitro e il termine è di 10 giorni. Decorso suo supplente completano il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivomandato dei loro predecessori. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito Il Regolamento della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio DirettivoCorte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente Alla scadenza del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedimenti di cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominaresono stati investiti. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivatoI nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesaquale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Convenzione Relativa Alla Conciliazione E All'arbitrato

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni decise, salvo quanto previsto al comma 2 del presente Regolamento articolo, da un Collegio di cinque (5) arbitri composto dal Presidente della Camera, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, e di dagli altri quattro (4) componenti fissi della Camera. È fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante1 comma 8 del Regolamento della Camera per il caso di indisponibilità di un componente fisso della Camera. 2. In difetto di accordo deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui una delle parti sulle modalità manifesti, a pena di nomina degli decadenza entro un (1) giorno dal deposito dell’istanza di arbitrato di cui all’art. 5 comma 3, il proprio dissenso a che la controversia sia decisa da un Collegio nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, la controversia sottoposta ad arbitrato in base al presente Regolamento sarà decisa da un Collegio di tre (3) arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, nominati dal Consiglio DirettivoPresidente della Camera, il quale indica anche quale degli arbitri ha la funzione di Presidente del Collegio arbitrale, con procedura d’urgenza e comunque entro un (1) giorno dal deposito della predetta manifestazione di dissenso. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire Nel caso indicato al comma 2 che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se precede gli arbitri sono nominati tra i componenti dell’Elenco dei presidenti di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera. Nel caso in cui tale Xxxxxx non vi provvedono entro il termine indicato dalle partisia stato ancora formato al momento della presentazione della istanza di arbitrato, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivogli arbitri sono nominati tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera. 4. In difetto di previsione di un termine per La Segreteria della Camera comunicherà senza ritardo alle parti dell’arbitrato e, in ogni caso, alla Federazione la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il intervenuta nomina del Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivoarbitrale. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle Gli arbitri agiscono quali mandatari senza rappresentanza delle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11degli eventuali intervenienti. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa loro decisione vale tra le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina gli eventuali intervenienti quale espressione della loro volontà e dispone sul piano e in forme negoziali. In nessun caso il lodo può essere considerato un atto della Camera o del rinuncianteCONI.

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Samples: Regolamento Di Arbitrato

Nomina degli arbitri. 1. 41.1 Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicantearbitrale. 2. In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri41.2 Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati l’arbitro unico è nominato dal Consiglio DirettivoArbitrale. 341.3 Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Il Collegio Arbitrale Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato secondo la seguente proceduradal Consiglio Arbitrale. 41.4 Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte le parti non vi provvedeprovvedono, l’arbitro è nominato dal Consiglio DirettivoArbitrale; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente del Tribunale Arbitrale sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesseparti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle partiparti o dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio DirettivoArbitrale. 441.5 Se le parti hanno diversa nazionalità, ovvero domicilio, ovvero sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. 41.6 In tutti i casi in cui la nomina dell’arbitro compete al Consiglio Arbitrale, quest’ultimo nomina l’arbitro all’interno dell’albo tenuto dalla Camera Arbitrale. E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio Arbitrale, in casi particolari, motivati dalla specialità e complessità della controversia, di indicare quale arbitro un nominativo al di fuori dell’albo. In difetto quest’ultimo caso, l’arbitro nominato viene inserito di previsione di un termine per la nominadiritto, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nominaprevio suo consenso e verifica dei requisiti, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivonell’albo degli arbitri. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Arbitration Agreement

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicanteparti. 2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’Arbitro unico è nominato dal responsabile di INMEDIAR, entro i venti giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente art. 13 comma 2. 3. In difetto caso di accordo delle parti sulle modalità per la nomina di un Arbitro unico, senza indicazione del relativo termine, lo stesso è stabilito da INMEDIAR. Se la nomina degli arbitrinon viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello stabilito da INMEDIAR, l’Arbitro Unico o unico sarà nominato dal responsabile di INMEDIAR entro i venti giorni lavorativi successivi. 4. Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell’Arbitro unico, INMEDIAR assegna un termine alle parti per detta nomina. Decorso tale termine l’Arbitro unico viene nominato dal responsabile di INMEDIAR entro i successivi venti giorni lavorativi. 5. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio Arbitrale arbitrale è nominato secondo la seguente proceduracosì nominato: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e d’Arbitrato o nella memoria di rispostareplica, nomina un arbitroArbitro; se la parte non vi provvedein mancanza, l’arbitro l’Arbitro è nominato dal Consiglio Direttivoresponsabile di INMEDIAR nei venti giorni lavorativi successivi al deposito dell’atto; b) il presidente Presidente del Collegio Arbitrale Tribunale arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivoresponsabile di INMEDIAR nei venti giorni lavorativi successivi al deposito degli atti delle parti con l’indicazione della nomina degli Arbitri; c) le parti possono stabilire che il presidente Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri Arbitri da esse nominati; se questi non vi provvedono entro il termine indicato dalle partiparti o, in mancanza, assegnato da INMEDIAR, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto responsabile di previsione di un termine per la nomina, INMEDIAR nomina il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto Presidente nei venti giorni lavorativi successivi alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivotermine. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che Se le parti non hanno nominato diversa nazionalità o chesede legale in Stati diversi, secondo il Regolamentoresponsabile di INMEDIAR nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Tribunale arbitrale una persona di nazionalità terza, non avrebbero potuto nominaresalva diversa e concorde indicazione delle parti. In questo caso, ogni maggiore spesa relativa ai compensi richiesti dall’Arbitro così nominato, ai suoi trasferimenti, a eventuali servizi di traduzione o interpretariato e quant’altro riconducibile al presente comma, è da intendersi a totale carico delle parti, che saranno tenute ad anticiparle a INMEDIAR a semplice richiesta. 7. Il Consiglio Direttivo In caso di Arbitrato con più di due parti, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla nomina eventualmentedel Tribunale arbitrale, con provvedimento motivatoo qualora le parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, INMEDIAR stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il segretario del procedimento responsabile di INMEDIAR, senza necessità di tener conto delle nomine eventualmente già effettuate dalle parti, nomina l'intero Tribunale arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Arbitration Agreement

Nomina degli arbitri. 1Qualora la convenzione d’arbitrato non stabilisca le generalità degli arbitri ed il loro numero, provvederà l’Organismo con la nomina di un arbitro unico; in ogni caso il numero degli arbitri deve sempre essere dispari. Gli L’Organismo prevede che anche laddove sia nominato un collegio per le decisioni di maggiore complessità, il numero di arbitri sono nominati secondo non sia superiore a tre. Nelle controversie di valore non superiore a € 10.000,00 le regole stabilite decisioni verranno sempre adottate dall’arbitro unico. Nel caso in cui l’arbitro sia unico e non sia stato unanimemente indicato dalle parti nella convenzione nel proprio atto costitutivo, l’Organismo provvederà alla sua designazione dandone apposita comunicazione alle parti decorsi quindici giorni dal deposito dell’ultimo atto costitutivo o dalla scadenza per il deposito. Nei casi di collegio arbitrale, qualora le parti abbiano già provveduto ciascuno alla nomina del proprio arbitro, l’Organismo procederà alla nomina del terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nei casi in cui i due arbitri nominati dalle parti non abbiano raggiunto l’accordo sulla designazione del terzo membro da comunicarsi a mezzo fax o pec alla Segreteria dell’Organismo entro 10 giorni dal ricevimento della nomina dell’arbitro altrui; l’Organismo procederà in ogni caso alla nomina d’ufficio dell’arbitro o dei componenti del collegio arbitrale ogniqualvolta le parti non raggiungano l’accordo in questi termini. Parimenti l’Organismo provvederà alla nomina di tutti i membri del collegio nei casi disciplinati dal D. Lgs. 5/2003 ed in tutti gli altri casi in cui è fatto obbligo alle parti di deferire ad un terzo la nomina dell’arbitro unico o del collegio arbitrale. Tutti gli arbitri sottoscrivono espressa dichiarazione di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti in contesa e secondo sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche allegate al presente regolamento. La segreteria dell’Organismo comunica all’arbitro la propria nomina; entro i successivi cinque giorni l’arbitro deve comunicare la propria accettazione via fax o PEC, avendo l’obbligo di indicare espressamente i casi o le disposizioni del presente Regolamento circostanze che possono violarne l’imparzialità e/o indipendenza rispetto alla controversia e/o alle parti di essa. Qualora la risposta non giunga o sia fuori termine, l’Organismo provvederà a nominare altro arbitro. L’Organismo garantisce l’integrità morale e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante. 2. In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli giuridica dei propri arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo nonché la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto di previsione di un termine sussistenza dei requisiti per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Arbitration Agreement

Nomina degli arbitri. 1Per quanto concerne la nomina degli Arbitri, sono previste alcune norme essenziali riguardo alla com- posizione del Collegio Arbitrale e alla nomina e alle qualifiche degli Arbitri. Gli arbitri Sebbene queste norme si ap- plichino automaticamente, viene previsto che le Auto- xxxx Competenti possano concordare reciprocamente norme diverse con valenza sia generale sia specifica per un determinato caso. In particolare, il Collegio Arbitrale è composto da tre membri persone fisiche, con competenze o espe- rienza in materia di fiscalità internazionale; tuttavia, salvo quanto diversamente concordato dalle Autorità Competenti, non è richiesto che i membri abbiano maturato esperienza in qualità di giudice o arbitro. Un membro sarà nominato da ciascuna Autorità Competente entro 60 giorni dalla data di richiesta di attivazione dell’arbitrato; i due membri così nominati dovranno successivamente nominare, entro 60 giorni dalla nomina dell’ultimo fra loro, un terzo membro che non sia cittadino o residente di nessuno dei due Paesi Contraenti, con funzioni di Presidente del Col- legio Arbitrale. Ciascuno dei membri nominati nel Collegio Arbi- trale dovrà all’accettazione della nomina agire con imparzialità ed indipendenza nei confronti delle Au- torità Competenti, delle Amministrazioni finanziarie e dei Ministeri delle finanze (o Ministeri o Diparti- menti equivalenti, comunque denominati) dei Paesi Contraenti, e di tutti i soggetti direttamente interes- sati dal caso e loro consulenti. Ciascun membro do- vrà anche mantenere la propria imparzialità ed in- dipendenza per tutta la durata del procedimento e, per un ragionevole periodo di tempo successivamente allo stesso, dovrà astenersi da comportamenti che po- trebbero compromettere l’apparenza di imparzialità ed indipendenza dei membri del Collegio Arbitrale con riferimento al procedimento. Le Autorità Competenti potrebbero decidere di concordare maggiori dettagli con riferimento agli standard di imparzialità ed indipendenza applicabili. Ad esempio, potrebbero decidere di richiedere ad un potenziale membro del Collegio Arbitrale di riferire alle Autorità Competenti fatti e circostanze che po- trebbero mettere in dubbio la sua imparzialità e indi- pendenza. Le Autorità Competenti potrebbero anche decidere di concordare norme che disciplinino la si- tuazione in cui il membro di un collegio sia impossi- bilitato ad esercitare le proprie funzioni per malattia o inabilitazione, per mancato raggiungimento degli standard di imparzialità ed indipendenza, ovvero per altre ragioni. Nel caso in cui le Autorità Competenti non doves- sero provvedere entro i termini previsti a nominare un arbitro, o i due membri iniziali del Collegio Arbi- trale non dovessero nominare un Presidente, la nomi- na deve essere fatta dal funzionario di più alto grado del Centro per le Politiche Fiscali e Amministrative dell’OCSE che non sia cittadino di nessuno dei due Paesi Contraenti. Mette conto rilevare che le Autorità Competenti sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti tenute a garantire che i membri del Collegio Arbitrale e il loro staff concordino per iscritto, pri- ma del loro intervento nella convenzione arbitrale Procedura Arbitrale, di trattare eventuali informazioni relative alla Procedura Arbitrale coerentemente con gli obblighi di riserva- tezza e secondo le non divulgazione, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento Covered Tax Agreement relativo allo scambio di in- formazioni e di quanto previsto dall’artall’assistenza amministrativa, e ai sensi delle leggi applicabili dei Paesi Contraenti. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante. 2. In difetto di accordo delle parti Nell’am- bito dell’accordo sulle modalità di nomina degli arbitriapplicazione della Parte VI ai sensi dell’art. 19, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivodecimo comma, le Au- torità Competenti potrebbero decidere di definire i dettagli del procedimento, compresa l’individuazione dell’Autorità Competente che sarà incaricata di otte- nere tale accordo scritto. Le conseguenze della vio- lazione di tale accordo verrebbero stabilite ai sensi della normativa interna dei Paesi Contraenti e delle disposizioni dell’accordo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Arbitration Agreement

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi suc- cessivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e secondo le disposizioni del un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Regolamento Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statutoil supplente entro i due mesi succes- sivi all’entrata in vigore, che assicurano la terzietà dell’organo giudicantenei suoi confronti, della presente Convenzione. 2. In difetto Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l’esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivocompetenza notoria nel campo del diritto internazionale. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la seguente procedura: a) ciascuna partenomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, nella domanda di arbitrato e nella memoria di rispostadimissioni o d’impedimento, nomina un arbitro; se la parte non vi provvedeconstatato dal Bureau, l’arbitro è nominato sostituito dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivosuo supplente. 4. In difetto caso di previsione decesso o di dimissioni di un termine per la nominaarbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l’impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo I. Il nuovo arbitro e il termine è di 10 giorni. Decorso suo supplente completano il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivomandato dei loro predecessori. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito Il Regolamento della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio DirettivoCorte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente Alla scadenza del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedi- menti di cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominaresono stati investiti. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivatoI nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesaquale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati parteci- panti alla CSCE. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Convenzione Relativa Alla Conciliazione E All’arbitrato

Nomina degli arbitri. 13.1 Qualora sia stata autorizzata ad agire come autorità di nomina di un arbitro o di un tribunale arbitrale, la Corte gode di discrezionalità nel compimento di detta nomina, salvo i casi nei quali norme specifiche si applichino alla procedura di nomina (ad esempio, nei casi in cui sia applicabile il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL). Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del presente La Corte può decidere che per la nomina sia seguito il procedimento per lista previsto dal Regolamento e di quanto previsto dall’artArbitrato UNCITRAL. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicante5 Cfr. articolo 9.6. 2. 3.2 In difetto di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitriogni caso, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato secondo la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto di previsione di un termine per nel compiere la nomina, il termine è la Corte tiene conto di 10 giorniogni aspetto volto a garantire la nomina di arbitri indipendenti e imparziali nei conforti delle parti. Decorso il termine senza La Corte tiene altresì conto del fatto che le può essere opportuno nominare arbitri di una nazionalità o di una regione geografica diversa rispetto a quella delle parti. In caso di conflitto, l’obbligo della Corte di nominare arbitri indipendenti e imparziali prevale su qualsiasi norma specifica per la procedura di nomina che possa condurre alla nomina di arbitri che non rispondano a tali requisiti. 3.3 Qualora sia autorizzata ad agire come autorità di nomina in un arbitrato con pluralità di parti abbiano proceduto alla nel quale i ricorrenti, da un lato, e/o i convenuti, dall'altro lato, non siano in grado di giungere a una nomina congiunta di un arbitro e non siano in grado di trovare un accordo sulla modalità di costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può, su richiesta di una parte, nominare tutti gli arbitri. In tal caso, la Corte precisa quale arbitro fungerà da presidente del tribunale arbitrale. 3.4 Prima della propria nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati candidato arbitro compila e sottoscrive il consenso alla nomina e una dichiarazione di imparzialità e indipendenza fornita dal Consiglio Direttivo. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6Segretariato. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma candidato arbitro comunica per iscritto al Segretariato tutti i fatti o le nomine effettuate dalle parti circostanze che possano dar luogo a ragionevoli dubbi circa la propria indipendenza e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominareimparzialità agli occhi delle parti. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Norme Dell’istituzione Arbitrale Delle Camere Svizzere

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo Salvo che le autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti stabiliscano di comune accordo regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e secondo le disposizioni del diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini della presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicanteparte. 2. In difetto Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di accordo un collegio arbitrale: a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale. b) Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante). I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di una delle parti sulle modalità due Giurisdizioni Contraenti. c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle Giurisdizioni Contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di nomina tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivoarbitri rispetto al processo. 3. Il Collegio Arbitrale è nominato Nel caso in cui l'autorità competente di una Giurisdizione Contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le Politiche e l’Amministrazione Fiscali dell’Organizzazione per la seguente procedura: a) ciascuna parte, nella domanda Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalità di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo; c) le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivoalcuna delle due Giurisdizioni Contraenti. 4. In difetto di previsione di un termine Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le Politiche e l’Amministrazione Fiscali dell’Organizzazione per la nomina, il termine è Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalità di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivoalcuna delle due Giurisdizioni Contraenti. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull’ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale le parti sono tenute. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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Samples: Convention for the Implementation of Measures Related to Tax Conventions Aimed at Preventing Base Erosion and Profit Shifting (Beps)

Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e o, in mancanza di tali regole, secondo le disposizioni del il presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, che assicurano la terzietà dell’organo giudicanteRegolamento. 2. In difetto Se non è diversamente stabilito dalla convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dalla Giunta arbitrale entro 15 giorni dal deposito degli atti di accordo delle parti sulle modalità di nomina degli arbitri, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivocui agli artt. 12 e 13 del Regolamento. 3. Il Collegio Arbitrale Se non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è nominato secondo la seguente proceduracosì nominato: a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; arbitro scelto dall’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Cosenza; b) se la parte non vi provvedeprovvede nel termine fissato dalla Segreteria Arbitrale, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo; b) il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivodalla Giunta Arbitrale; c) in mancanza di designazione di una o di entrambe le parti, ovvero, in caso di designazione dello stesso arbitro da parte di entrambe le parti, alla nomina provvede la Giunta Arbitrale; d) il terzo arbitro scelto nell’albo tenuto dalla Camera Arbitrale, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dalla Giunta Arbitrale, salvo che le parti possono stabilire abbiano stabilito che il presidente Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesseparti. 4. Se In ogni caso, se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle partiparti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria della Camera Arbitrale, il presidente Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. 4. In difetto di previsione di un termine per la nomina, il termine è di 10 giorni. Decorso il termine senza che le parti abbiano proceduto alla nomina, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale sono nominati dal Consiglio Direttivodalla Giunta Arbitrale. 5. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per Se l’arbitrato è disciplinato dall’art. 34, comma secondo, del D.Lgs. n. 5/2003 e trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo o nello statuto di società o da un compromesso o da una clausola compromissoria vertenti su una delle materie di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 5/2003, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nella clausola, la costituzione dell’ultima parte chiamata ovvero per il deposito Giunta Arbitrale nomina tutti i componenti del collegio arbitrale. Qualora lo ritenga opportuno nell’interesse della replica sull’ultima domanda riconvenzionale propostaquestione dedotta in controversia e la clausola non richieda obbligatoriamente la designazione di un collegio, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Direttivola Giunta Arbitrale designa un arbitro unico. 6. Il Consiglio DirettivoIn ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, nella prima seduta successiva, nomina l’Arbitro Unico, ovvero conferma a tutte le nomine effettuate dalle parti e nomina il presidente del Collegio necessarie provvede la Giunta Arbitrale, ovvero nomina i componenti del Collegio Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare. 7. Il Consiglio Direttivo nomina eventualmente, con provvedimento motivato, il segretario del procedimento arbitrale, ponendo a carico delle parti la relativa spesa. 8. Il Consiglio Direttivo determina in via provvisoria il valore della controversia e fissa il fondo iniziale al quale Se le parti sono tenutehanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, la Giunta Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza salva diversa e concorde indicazione delle parti. 9. Gli arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento. 10. L’arbitro nominato, che abbia accettato l’incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi motivi. 11. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

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