Compensazione fra partite Clausole campione

Compensazione fra partite. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, fosse maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
Compensazione fra partite. Se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore delle Cose che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di Premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’art. 1907 Codice civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
Compensazione fra partite. Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. 6.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell’ art. 1907 Cod.Civ.. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all’art. 6.8 Assicurazione parziale o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante; • la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.
Compensazione fra partite. Relativamente alle partite “Fabbricati”, “Macchinario-Attrezzature-Arredamento” e “Merci”, se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite per le quali, secondo l’articolo 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro.
Compensazione fra partite. L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sul insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate, purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore, mediante di ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate. E’ facoltà dell'assicurato effettuare tale trasferimento anche dalla partita riguardante l'indennità aggiuntiva a percentuale, rinunciando ovviamente, in proporzione, all'eventuale risarcimento da quest'ultima derivante.
Compensazione fra partite. A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l’assicurazione, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dalle predette Norme, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Compensazione fra partite. L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate. E' facoltà dell'assicurato effettuare tale trasferimento anche dalla partita riguardante la “Indennità aggiuntiva a percentuale”, rinunciando ovviamente - in proporzione - all'eventuale risarcimento da quest’ultima derivante. Si conviene fra la parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell’Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
Compensazione fra partite. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’art. 1907 Codice civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che: a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro; b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante; c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione, con eccezione della Partita Merci; d) se l’insufficienza di assicurazione non eccede il 20%, la compensazione potrà avvenire anche tra la partita “Macchinari, attrezzatura e arredamento” e la partita “Merci”, indipendentemente dalla differenza del tasso di premio. Qualora la percentuale del 20% fosse superata, la compensazione non avrà luogo per l’eccedenza.

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