Obblighi a carico del Professionista Clausole campione

Obblighi a carico del Professionista. 1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.
Obblighi a carico del Professionista. 1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss.c.c.nonché della deontologia professionale e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1293 del 27 dicembre 2019.
Obblighi a carico del Professionista. ⚫ Diligenza professionale qualificata ex art. 1176, II comma, c.c. Rispetto e conoscenza delle prescrizioni di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020 ⚫ Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave art. 2236 c.c ⚫ Obbligazione personale anche se si avvale di collaboratori di propria fiducia- culpa in eligendo (Cassazione civile, 16/09/2014 n. 19485) ⚫ Segreto professionale, custodia documentazione OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE: CORRISPETTIVO ⚫ Fisso ed invariabile, ex D.M. 17 giugno 2016, Ministero della Giustizia da integrarsi con quanto disposto nelle Linee Guida della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni professionali connesse al Superbonus, aggiornamento marzo 2021 e loro ss.mm.ii. ⚫ Sconto in fattura - più vantaggioso per il committente ⚫ Non dovuti interessi commerciali ex d. lgs. 231/2002 COMPENSO STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’ Se il committente, nonostante l’esito positivo dello Studio di Pre-fattibilità, decida di non proseguire con l’affidamento dell’appalto: ⚫ Compenso per lo Studio di Pre-fattibilità, oltre Cassa (4%) e IVA (22%). E alternativamente si può qualificare come: ⚫ Ipotesi di recesso all’accordo da parte del committente - applicazione dell’art. 2237 c.c. ⚫ Risoluzione per inadempimento COSTI PRESTAZIONI ACCESSORIE Eventuali indagini geognostiche e/o geotecniche, indagini sui materiali, prove di carico, o altre attività simili. OBBLIGHI ULTERIORI SUL COMMITTENTE ⚫ Fornire al professionista la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità; ⚫ Consentire al professionista ogni attività di accesso e controllo ai documenti e ai dati necessari per l’esecuzione dell’incarico; ⚫ Comunicare al professionista qualsiasi circostanza o variazione che sopravvenendo possa risultare utile od inerente all’incarico in oggetto.
Obblighi a carico del Professionista. Il professionista è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al rispetto di tutte le norme locali vigenti interessanti l’esecuzione di tutte attività richieste. In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, la progettazione verrà svolta su due livelli progettuali: la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed il livello esecutivo, che, come previsto dall’art. 23, comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello definitivo che verrà omesso e in particolare saranno presenti tutti gli elaborati necessari all’ottenimento degli eventuali pareri e nulla osta previsti per legge. Fa parte del servizio la predisposizione della documentazione da allegare al progetto per la valutazione dello stesso da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, per l’ottenimento delle Certificazioni di Prevenzione incendi. Le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa di cui al D.M. 17 giugno 2016, son riportati nell’allegato Schema di Parcella.
Obblighi a carico del Professionista. Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati ed è espressamente vietata la loro divulgazione. Il professionista assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell’Amministrazione ; il medesimo solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).