(Obblighi dell’affiliato) Clausole campione

(Obblighi dell’affiliato). 1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
(Obblighi dell’affiliato) entry fee e spese di investimento (costi ingresso, fissi, costi allestimento, costi assortimento, canoni) • locali (titolo, arredamento, divieto di trasferimento) e personale (vendita, tecnico, numero, capacità), • territorio (vendita, ulteriori punti, promozione,), • acquisto merce e prodotti dell'affiliante (minimi, stock e periodo, sconti, condizioni pagamento, da chi, magazzino ), • acquisto di altri beni (non oggetto del franchising, strumentali, di consumo ecc.), • attenersi al manuale operativo, • promuovere le vendite (pubblicità, campagna, partecipazione ai costi, web), xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 33 • prezzi al cliente (controllo, raccomandati, imposti, divieto di vendita), • corrispondere le royalties (modalità di calcolo e pagamento, minimi di fatturato), • assicurazione (verso terzi, furto, incendio, fidejussoria), • garanzie (per l'acquisto, per la durata, per il luogo), • informazioni ( rapporti, prospettive, concorrenti, clienti), • utilizzo segni distintivi (uso, proprietà del supporto materiale, fine rapporto), • segretezza (know how, formula francising, condizioni commerciali, per sè, per dipendenti e collaboratori), • divieto di concorrenza (prodotti per l'acquisto, fabbricazione, durata, zona), • assistenza alla clientela (a chi, per cosa, mezzi, spazi, personale, formazione, ricambi costi e condizioni), • responsabilità (verso terzi, clienti, non impegna l'affiliante), xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 34 • xxxxxxxxxxx, lealtà, buona fede (tempestive informazioni).
(Obblighi dell’affiliato). Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto l’affiliato si impegna comunque a:
(Obblighi dell’affiliato). 2.1 Con la consegna e la firma del presente Formulario di affiliazione, l'Affiliato si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Titolo 5 della LSerFi riguardanti l'Organo di mediazione e la mediazione, così come tutte le norme e le procedure stabilite dall'Organo di mediazione.
(Obblighi dell’affiliato). Non può trasferire la sede qualora sia indicata nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante (se non per causa di forza maggiore). • Osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine ai contenuti dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale. • pagare il corrispettivo pattuito, • rispetto delle modalità operative stabilite dall’affiliante, • obbligo di non cedere il contratto, • obbligo di rispettare la prelazione eventualmente concessa all’affiliante.
(Obblighi dell’affiliato). 1. L’Affiliato, nel compilare il modulo d’iscrizione al programma d’affiliazione, sarà tenuto a fornire esclusivamente informazioni veritiere ed accurate sulla propria identità e a mantenerle sempre aggiornate effettuando i cambiamenti necessari in caso di variazioni parziali o totali.
(Obblighi dell’affiliato). L’Affiliante fornirà tutti i suoi prodotti in esclusiva all’Affiliato, che non potrà vendere, immagazzinare prodotti e servizi che non sono autorizzati preventiva- mente dall’Affiliante; L’Affiliante si riserva il diritto di inserimento di ulteriori servizi/prodotti, non presenti al momento nell’allegato “KNOW-HOW” del presente contratto, al fine di incrementare le possibilità di business per l’Affiliato. L’Affiliato sarà obbligato all’implementazione dei nuovi servizi, con i relativi SIGN UP; I prodotti e i servizi dovranno essere venduti alle condizioni economiche e commerciali indicate dall’Affiliante; L’Affiliato dovrà garantire all’Affiliante la possibilità di accesso al punto vendita per verificare la corretta gestione del punto vendita secondo i principi e gli schemi dettati dall’Affiliante; L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del punto vendita indicato nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore; L’Affiliato si obbliga a non utilizzare il marchio, l’immagine e il know-how dell’Affiliante per campagne pubblicitarie e di marketing o per qualunque altro scopo senza previo consenso scritto dell’Affiliante.
(Obblighi dell’affiliato). L’art. 5 della L. 129/2004, rubricato “Obblighi dell’affiliato”, stabilisce solo due obbligazioni a carico dell’affiliato: • l’affiliato non può trasferire la sede, qualo- ra sia indicata nel contratto, senza il pre- ventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore; • l’affiliato si obbliga a osservare e a far os- servare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al con- tenuto dell’attività oggetto dell’affiliazio- ne commerciale. Con la previsione della preventiva autoriz- La norma è coerente con l’eventuale diritto di esclusiva territoriale e con l’obbligo dell’affi- liante di rispettarne la concessione agli altri affilianti. In sostanza, lo scopo è di evitare che l’affiliato, spostando la sede dell’attività, possa 41 violare l’esclusiva territoriale di altri affiliati. La deroga della forza maggiore, invece, appare pleonastica e di difficile applicazio- ne concreta. Come noto, infatti, nell’ordinamento italiano, non vi è una definizione di forza maggiore. La locuzione è utilizzata in alcune norme del Codice Civile, ed è, tradizionalmente riferita 25 Cass. n. 11256/2018, cit. 26 Cfr. Cass. n. 11256/2018, cit., secondo cui il grado di specificità con il quale i requisiti del know-how, enucleati dall’art. 1 co. 3 lett. a) della L. 129/2004, devono essere indicati nella relativa clausola di un contratto di franchising deve essere rapportato alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale della rete commer- ciale dell’affiliante e all’attività imprenditoriale esercitata in concreto dall’affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale, fermo restando che essa non può comunque svilirsi verso formule eccessivamente generiche e fumose. all’art. 1467 c.c. secondo cui debitore la fa- coltà di chiedere la risoluzione del contratto ove la sua prestazione sia diventata eccessi- vamente onerosa per fatti straordinari e im- prevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. La straordinarietà ha carattere obiettivo, os- sia deve trattarsi di un evento anomalo, misu- rabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione, mentre l’imprevedibilità ha natura soggettiva, colle- gata alla capacità previsionale e alla diligenza della parte contraente27. Gli eventi “straordinari e imprevedibili”, in so- s...
(Obblighi dell’affiliato). 5.1 L’Affiliato si obbliga ad agire quale imprenditore autonomo, assumendo in proprio tutti i rischi della gestione del Punto Vendita. L’Affiliato è tenuto ad indicare, nello svolgimento della propria attività, la qualità di impresa indipendente rispetto all’Affiliante.
(Obblighi dell’affiliato). Dal canto proprio, l’Affiliato si impegna, sin d’ora, a gestire l’azienda commerciale relativa al proprio Punto Vendita con la massima diligenza ed in modo da conservarne integro il patrimonio aziendale, ivi compresa la validità dei titoli amministrativi quali, a titolo esemplificativo, licenze ed autorizzazioni commerciali. In particolare – accettando detto Affiliato l’obbligo a non svolgere, nel periodo di vigenza del presente contratto, altra attività di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, in proprio e/o per conto terzi, in concorrenza con quella dell’AFFILIANTE – si impegna, altresì, ad adempiere alle obbligazioni di seguito tutte specificate e precisamente: