(Obblighi dell’affiliato). 1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
(Obblighi dell’affiliato) entry fee e spese di investimento (costi ingresso, fissi, costi allestimento, costi assortimento, canoni) • locali (titolo, arredamento, divieto di trasferimento) e personale (vendita, tecnico, numero, capacità), • territorio (vendita, ulteriori punti, promozione,), • acquisto merce e prodotti dell'affiliante (minimi, stock e periodo, sconti, condizioni pagamento, da chi, magazzino ), • acquisto di altri beni (non oggetto del franchising, strumentali, di consumo ecc.), • attenersi al manuale operativo, • promuovere le vendite (pubblicità, campagna, partecipazione ai costi, web), xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 33 • prezzi al cliente (controllo, raccomandati, imposti, divieto di vendita), • corrispondere le royalties (modalità di calcolo e pagamento, minimi di fatturato), • assicurazione (verso terzi, furto, incendio, fidejussoria), • garanzie (per l'acquisto, per la durata, per il luogo), • informazioni ( rapporti, prospettive, concorrenti, clienti), • utilizzo segni distintivi (uso, proprietà del supporto materiale, fine rapporto), • segretezza (know how, formula francising, condizioni commerciali, per sè, per dipendenti e collaboratori), • divieto di concorrenza (prodotti per l'acquisto, fabbricazione, durata, zona), • assistenza alla clientela (a chi, per cosa, mezzi, spazi, personale, formazione, ricambi costi e condizioni), • responsabilità (verso terzi, clienti, non impegna l'affiliante), xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 34 • xxxxxxxxxxx, lealtà, buona fede (tempestive informazioni).
(Obblighi dell’affiliato). Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto l’affiliato si impegna comunque a:
(Obblighi dell’affiliato). 2.1 Con la consegna e la firma del presente Formulario di affiliazione, l'Affiliato si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Titolo 5 della LSerFi riguardanti l'Organo di mediazione e la mediazione, così come tutte le norme e le procedure stabilite dall'Organo di mediazione.
(Obblighi dell’affiliato). Non può trasferire la sede qualora sia indicata nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante (se non per causa di forza maggiore). • Osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine ai contenuti dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale. • pagare il corrispettivo pattuito, • rispetto delle modalità operative stabilite dall’affiliante, • obbligo di non cedere il contratto, • obbligo di rispettare la prelazione eventualmente concessa all’affiliante.
(Obblighi dell’affiliato). 1. L’Affiliato, nel compilare il modulo d’iscrizione al programma d’affiliazione, sarà tenuto a fornire esclusivamente informazioni veritiere ed accurate sulla propria identità e a mantenerle sempre aggiornate effettuando i cambiamenti necessari in caso di variazioni parziali o totali.
(Obblighi dell’affiliato). L’Affiliante fornirà tutti i suoi prodotti in esclusiva all’Affiliato, che non potrà vendere, immagazzinare prodotti e servizi che non sono autorizzati preventiva- mente dall’Affiliante; L’Affiliante si riserva il diritto di inserimento di ulteriori servizi/prodotti, non presenti al momento nell’allegato “KNOW-HOW” del presente contratto, al fine di incrementare le possibilità di business per l’Affiliato. L’Affiliato sarà obbligato all’implementazione dei nuovi servizi, con i relativi SIGN UP; I prodotti e i servizi dovranno essere venduti alle condizioni economiche e commerciali indicate dall’Affiliante; L’Affiliato dovrà garantire all’Affiliante la possibilità di accesso al punto vendita per verificare la corretta gestione del punto vendita secondo i principi e gli schemi dettati dall’Affiliante; L’Affiliato si obbliga a non trasferire la sede del punto vendita indicato nel contratto senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore; L’Affiliato si obbliga a non utilizzare il marchio, l’immagine e il know-how dell’Affiliante per campagne pubblicitarie e di marketing o per qualunque altro scopo senza previo consenso scritto dell’Affiliante.
(Obblighi dell’affiliato). L’art. 5 della L. 129/2004, rubricato “Obblighi dell’affiliato”, stabilisce solo due obbligazioni a carico dell’affiliato: • l’affiliato non può trasferire la sede, qualo- ra sia indicata nel contratto, senza il pre- ventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore; • l’affiliato si obbliga a osservare e a far os- servare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al con- tenuto dell’attività oggetto dell’affiliazio- ne commerciale. Con la previsione della preventiva autoriz- La norma è coerente con l’eventuale diritto di esclusiva territoriale e con l’obbligo dell’affi- liante di rispettarne la concessione agli altri affilianti. In sostanza, lo scopo è di evitare che l’affiliato, spostando la sede dell’attività, possa 41 violare l’esclusiva territoriale di altri affiliati. La deroga della forza maggiore, invece, appare pleonastica e di difficile applicazio- ne concreta. Come noto, infatti, nell’ordinamento italiano, non vi è una definizione di forza maggiore. La locuzione è utilizzata in alcune norme del Codice Civile, ed è, tradizionalmente riferita 25 Cass. n. 11256/2018, cit. 26 Cfr. Cass. n. 11256/2018, cit., secondo cui il grado di specificità con il quale i requisiti del know-how, enucleati dall’art. 1 co. 3 lett. a) della L. 129/2004, devono essere indicati nella relativa clausola di un contratto di franchising deve essere rapportato alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale della rete commer- ciale dell’affiliante e all’attività imprenditoriale esercitata in concreto dall’affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale, fermo restando che essa non può comunque svilirsi verso formule eccessivamente generiche e fumose. all’art. 1467 c.c. secondo cui debitore la fa- coltà di chiedere la risoluzione del contratto ove la sua prestazione sia diventata eccessi- vamente onerosa per fatti straordinari e im- prevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. La straordinarietà ha carattere obiettivo, os- sia deve trattarsi di un evento anomalo, misu- rabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione, mentre l’imprevedibilità ha natura soggettiva, colle- gata alla capacità previsionale e alla diligenza della parte contraente27. Gli eventi “straordinari e imprevedibili”, in so- s...
(Obblighi dell’affiliato). 5.1 L’Affiliato si obbliga ad agire quale imprenditore autonomo, assumendo in proprio tutti i rischi della gestione del Punto Vendita. L’Affiliato è tenuto ad indicare, nello svolgimento della propria attività, la qualità di impresa indipendente rispetto all’Affiliante.
(Obblighi dell’affiliato). Dal canto proprio, l’Affiliato si impegna, sin d’ora, a gestire l’azienda commerciale relativa al proprio Punto Vendita con la massima diligenza ed in modo da conservarne integro il patrimonio aziendale, ivi compresa la validità dei titoli amministrativi quali, a titolo esemplificativo, licenze ed autorizzazioni commerciali. In particolare – accettando detto Affiliato l’obbligo a non svolgere, nel periodo di vigenza del presente contratto, altra attività di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, in proprio e/o per conto terzi, in concorrenza con quella dell’AFFILIANTE – si impegna, altresì, ad adempiere alle obbligazioni di seguito tutte specificate e precisamente: