Obblighi di informazione e pubblicità Clausole campione

Obblighi di informazione e pubblicità il Beneficiario è tenuto a dare adeguata pubblicità alle attività programmate ed al finanziamento concesso secondo le indicazioni rese disponibili dall’Amministrazione. Gli interventi pubblicitari devono essere realizzati in conformità con quanto previsto dal Piano di comunicazione approvato con DGR n. 1856 del 20 novembre 2008. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo consente alla Regione la revoca parziale o totale del finanziamento concesso. Il Beneficiario è tenuto a dare avvio alle attività entro il , a seguito della stipula del presente atto di Concessione. Per inizio delle attività si intende l’avvio delle attività di insegnamento teorico/pratico previste dal progetto approvato. Il Beneficiario è tenuto a inviare, con le modalità previste dall’articolo 2, la documentazione prevista dall’avviso e/o dal Manuale delle procedure di gestione, nei tempi prescritti. Il Beneficiario è obbligato a concludere le attività, didattiche e finanziarie, nel termine massimo di 5 mesi dall’inizio delle attività stesse. La concessione di eventuali proroghe di cui al presente articolo è subordinata ad espressa autorizzazione da parte del Direttore Generale della DG11/54 Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx X’Xxxx, previa l’integrazione delle polizze fideiussorie eventualmente presentate a copertura dell’esposizione regionale di cui al successivo art. 9. La Regione si riserva la facoltà di recesso in caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo. Al raggiungimento del 20% della durata dell’azione formativa, nel caso in cui il numero degli allievi iscritti al corso o il numero di ore di formazione effettivamente erogate dovessero essere inferiori a quanto previsto dal progetto e non sia possibile integrarli, il finanziamento assegnato deve essere proporzionalmente riparametrato. In tal caso il Beneficiario è tenuto a riformulare il preventivo, articolato per azioni, macrovoci e sottovoci di costo, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di ammissibilità dei costi, e a trasmetterlo, con le modalità previste all’articolo 2, al Direttore Generale della D.G. 11/54 , che dovrà procedere alla relativa autorizzazione).
Obblighi di informazione e pubblicità. 1. Il Beneficiario/Attuatore si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, in particolare a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari), dall’art. 115 del citato Reg. (UE) e dalla normativa regionale di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020, Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.). In particolare, è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso e ad osservare quanto previsto per l’utilizzo dei loghi (Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Campania, POR Campania FSE 2014- 2020, Beneficiario/Attuatore) da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall’Amministrazione regionale. Il mancato rispetto degli obblighi d’informazione e pubblicità di cui alla normativa comunitaria consente alla Regione Campania la revoca parziale o totale del finanziamento di cui al presente atto di concessione.
Obblighi di informazione e pubblicità. 19.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Bando. E’ responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR anche inserendo appropriate informazioni nel sito web dell’impresa (se esistente) al più tardi al momento del saldo del contributo, al fine di consentire ad AVEPA le opportune verifiche.
Obblighi di informazione e pubblicità. 4. I Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell’importo del Contributo concesso, della descrizione sintetica del progetto sovvenzionato inserita nella Scheda tecnica del progetto.
Obblighi di informazione e pubblicità. Laziodisu si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e accetta di venire incluso nell’elenco pubblicato dall’Adg a norma dell’art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Obblighi di informazione e pubblicità. 1. Il Beneficiario/Attuatore si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, in particolare a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto
Obblighi di informazione e pubblicità. Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità il ROS provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nell’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 115, 116 e 117 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal POR FESR Campania 2014-2020 e dalle Strategie di Comunicazione approvate con DGR n.455 del 02/08/2016. In particolare, il ROS si impegna: a effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario assumendo copia cartacea ed informatica di tutti i materiali di comunicazione realizzati, nonché eventuali foto di cartellonistica e targhe; • a informare il Beneficiario che, accettando il finanziamento, nel contempo accetta di venire incluso nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sul sito dell'Autorità di gestione e sul sito web unico nazionale, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 dell'Allegato XII del suddetto Regolamento (nominativo del beneficiario, denominazione e sintesi dell'operazione, data di inizio e di fine, spesa totale ammissibile e tasso di cofinanziamento, codice postale dell'operazione, paese, denominazione della categoria di operazioni), mutuate dal sistema di monitoraggio; • a semplificare l’accesso agli atti amministrativi vigilando affinché analoga dicitura venga riprodotta negli atti prodotti dai potenziali Beneficiari. Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna: • al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal punto 2.2 dell’allegato XII al Reg. UE 1303/2013 e illustrato nell’apposita manualistica conformemente al Regolamento (UE) 821/2014 - articoli 4 e 5. In tale ambito, sono definite le caratteristiche tecniche di visualizzazione dell’emblema dell’Unione europea e le caratteristiche di targhe e cartelloni. In particolare, il beneficiario: - in fase di esecuzione del progetto, espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo superi i 500.000 EUR; - entro tre mesi dal completamento, espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pu...
Obblighi di informazione e pubblicità. In base alle disposizioni di cui all’art.49 del Reg. (UE) n. 1060/21, l’Autorità di Gestione provvede alla pubblicazione elettronica o in altra forma dell’elenco delle operazioni. Il Beneficiario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, in particolare a quanto disposto nell’Allegato IX del Regolamento (UE) 1060/21, dall’art. 50 del citato Reg. (UE) e dalla normativa regionale di riferimento vigente. In particolare, è tenuta/o a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso e ad osservare quanto previsto per l’utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall’Amministrazione regionale. Il mancato rispetto degli obblighi d’informazione e pubblicità di cui alla normativa comunitaria consente alla Regione Campania la revoca parziale o totale del finanziamento assentito.
Obblighi di informazione e pubblicità. L'Istituto è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Amministrazione.
Obblighi di informazione e pubblicità. Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica.