OBBLIGHI DI LAVORO Clausole campione

OBBLIGHI DI LAVORO. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.
OBBLIGHI DI LAVORO. 1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi. 2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana. 3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo. 4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali di cui all'art. 129, comma 2. 5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 30.
OBBLIGHI DI LAVORO. 1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. 2. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
OBBLIGHI DI LAVORO. (1) Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in: a) attività di insegnamento nella formazione di base e nella formazione continua; b) attività funzionali all’ insegnamento; attività di esame. (2) Tra gli adempimenti dovuti, in quanto espressione di un esercizio responsabile dell’autonomia culturale e professionale dei docenti, rientrano attività a) la preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, di eventuali stage, concerti e presentazioni al pubblico; b) la documentazione dei processi formativi, correzione e valutazione degli elaborati; c) i rapporti individuali con gli alunni e le alunne, i corsisti e le corsiste, le loro famiglie, con altre scuole, istituzioni ed associazioni culturali, con i datori di lavoro ed i tutor d’azienda; d) l’accompagnamento e la sorveglianza degli alunni e delle alunne nelle attività extra­ e parascolastiche. (3) Lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non dà luogo alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario, salvo quanto disposto all’articolo
OBBLIGHI DI LAVORO. 1. Il personale docente, in ottemperanza al comma 5 dell’art. 29 del CCNL 2006/2009, in servizio alla prima ora è tenuto a trovarsi nell’aula assegnata 5 minuti prima del suono della campana. 2. Il ritardo non può essere trasformato in permesso orario. 3. La ricreazione si svolge in orario di servizio. 4. Durante le assemblee degli studenti, per motivi di ordine e vigilanza, i docenti sono tenuti ad essere presenti in Istituto secondo il proprio orario di servizio e comunque fino allo scioglimento dell’Assemblea in una quota congrua a garantire le condizioni di vigilanza e di sicurezza. Le ore di assemblea possono essere impiegate per attività di aggiornamento e formazione del personale docente. 5. Fa parte degli obblighi di lavoro la corretta tenuta dei registri personali e di classe, la comunicazione con le famiglie e lo svolgimento delle attività di programmazione individuale e collettiva.
OBBLIGHI DI LAVORO. Gli obblighi di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui al presente accordo sono funzionali alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui all'art. 8 e dal relativo piano attuativo.
OBBLIGHI DI LAVORO sequenza contrattuale del 2-5-1996)

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  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.