Common use of Obblighi e responsabilità del Concessionario Clause in Contracts

Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario si impegna a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l’emanazione del provvedimento concessorio; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate. - Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l’Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all’iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti. - L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso. - L’Istituzione scolastica e l’amministrazione dei Comuni, enti proprietari degli immobili, devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. - Sono a carico del Concessionario tutte le spese per l’utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati. - Il Concessionario si impegna a custodire copia delle chiavi d’ingresso, qualora gli vengano fornite, assicurandosi sempre della corretta chiusura delle porte d’accesso.

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Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il soggetto richiedente è responsabile di quanto dichiarato con l’autocertificazione. L’Amministrazione si riserva di effettuare successivi controlli sulla corrispondenza a verità delle autocertificazioni e/o della documentazione presentata all’atto dell’istanza. In caso di falsa dichiarazione il soggetto sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria e decadrà dall’affidamento. Il soggetto concessionario assume ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte degli operatori, della normativa vigente, anche in conformità di quanto previsto dal successivo art. 12. Inoltre, in conformità alle note del MIBACT espresse nella Conferenza di Servizi del 28.03.2017 e , alla luce dell’Accordo concluso tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e il Municipio Roma I Centro, per la semplificazione delle fasi endoprocedimentali inerenti al rilascio dei titoli concessori in occasione di manifestazioni/eventi ricorrenti (prot. CA/171106 del 14.09.2018) il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: • tutte le installazioni debbono essere poste a debita distanza dalle emergenze monumentali (5 mt minimo) e sulle stesse non deve essere apposta alcuna affissione pubblicitaria; • devono essere attivate da parte del concessionario tutte le possibili cautele del caso in materia di ordine pubblico e di sicurezza tali da prevenire e scongiurare eventuali incidenti e/o danni agli immobili; • tutti i manufatti allestitivi devono avere carattere di stretta temporaneità e di totale reversibilità; • durante l'esecuzione dell'allestimento e nel corso della mostra mercato stessa non devono essere interessate aree o superfici esterne a quelle concordate; • al termine della mostra mercato tutte le aree interessate devono essere integralmente pulite e ripristinate al meglio nello stato attuale dei luoghi, precisando fin da ora che la responsabilità di eventuali danni alle cose resta a carico economico, civile, penale del concessionario; • le eventuali emissioni sonore legale allo svolgimento del programma siano attentamente contenute entro la soglia del non disturbo civico, evitando tassativamente ogni nocumento alle cose immobili fragili. L’occupazione sia realizzata in modo fale da non recare intralcio al passaggio pedonale e veicolare. Per la sola Piazza dei Quiriti, si prescrive, anche, che la segnaletica mobile necessaria all'istituzione di discipline viarie temporanee, funzionali alla realizzazione della mostra mercato, sia da intendersi a carico del concessionario. Il concessionario si impegna a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno)a mantenere estraneo l’ente pubblico concedente ai rapporti tra lo stesso, dopo l’emanazione del provvedimento concessoriogli espositori o eventuali terzi per qualunque controversia che dovesse insorgere, sollevando l’ente concedente da ogni richiesta di indennizzo; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il concessionario si obbliga ad utilizzare impegna altresì a coadiuvare l’ente concedente nelle attività di controllo degli espositori, con particolare riferimento alla corrispondenza tra la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti tipologia di merce venduta e le pertinenze ad esso inerenti quella autorizzata, in virtù della comunicazione dallo stesso presentata. Il concessionario risponderà, in proprio e si obbligano a rimborsare gli direttamente, di eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazioneche possono derivare a persone o cose di terzi; a tal fine è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate7. - Il concessionario è tenuto ad effettuaredovrà altresì tempestivamente segnalare al Municipio eventuali danni arrecati all’area in concessione durante la mostra - mercato, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolasticosalvo, una ricognizione dei locali prima e dopo comunque, il diritto in capo alla stessa a escutere la manifestazionepolizza di cui all’art. 7, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzaturenonché il diritto al risarcimento del danno. Il concessionario si obbliga impegna a fare ricorso far rispettare quanto previsto all’art. 50 della X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 (Xxxxx Unico del Commercio), per quanto riguarda l’esposizione dei prezzi degli articoli posti in vendita con particolare riguardo all’antiquariato e al collezionismo. Infine, il concessionario è responsabile della messa in sicurezza dell’area e della sua completa accessibilità alle persone con disabilità. A tal fine, il soggetto concessionario si impegna a personale qualificato non creare barriere architettoniche e ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici o ambientali. Resta inteso che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l’Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all’iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti. - L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso. - L’Istituzione scolastica e l’amministrazione dei Comuni, enti proprietari degli immobili, devono in ogni caso ritenersi sollevati da lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale derivante per eventuali danni derivanti dall’installazione e dall’uso dei locali da parte degli impianti. A tal fine, il concessionario dovrà produrre all’Ufficio, certificazione a firma di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. - Sono a carico del Concessionario tutte le spese per l’utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione un tecnico abilitato qualificato ai sensi della Legge n. 186/68 e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati. - Il Concessionario si impegna a custodire copia delle chiavi d’ingresso, qualora gli vengano fornite, assicurandosi sempre della corretta chiusura delle porte d’accessoD.M. n. 37/08 sulla rispondenza degli impianti alla normativa CEI.

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Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario si impegna a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico Prima dell’utilizzo a fini produttivi, il Concessionario è obbligato ad eseguire a propria cura e Referente esterno)spese, dopo l’emanazione del provvedimento concessorio; - indicare il nominativo del responsabile le opere di adeguamento degli immobili volti al recepimento delle norme igieniche, della gestione dell'utilizzo sicurezza e della salute dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuolalavoratori, in qualsiasi momentoconformità alle vigenti disposizioni legislative, sotto l’aspetto igienico-sanitario regolamentari e dei contratti collettivi di tutela degli arredi lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. N. 81/2008 e s.m. e i., alla Legge statale n. 46/1990 oltre a quelle relative al Regolamento edilizio del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambientiComune di Alghero, previa espressa autorizzazione del Comune; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati al fabbricato, per gli interventi di manutenzione e per le addizioni eseguite sullo stesso in quanto già valutati in sede di valutazione del canone di concessione; - La violazione degli obblighi di mantenimento dell’immobile in buono stato posti in capo all’aggiudicatario implica la facoltà dell’Agenzia di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto dell’Agenzia stessa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione; - è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente onere del concessionario provvedere alla custodia dell’immobile anche in riferimento a quanto previsto dall’ art. 2051 del Codice Civile; - E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare in tutto o imputabili in parte il fabbricato pena la risoluzione di diritto del contratto; - Comporta la decadenza della concessione il mancato pagamento di una semestralità del canone o degli oneri a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni proprio carico qualora inutilmente siano decorsi trenta giorni dal termine di scadenza, la violazione delle clausole di tutela o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. di conservazione del bene; - Il concessionario si obbliga ad utilizzare dovrà provvedere alla conduzione del fabbricato senza mutarne la destinazione secondo l'indirizzo proposto, e provvedere a proprie spese alla sua manutenzione. Le eventuali migliorie e innovazioni devono essere concordate con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano l'Agenzia a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione pena di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate. - Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l’Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all’iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti. - L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso. - L’Istituzione scolastica e l’amministrazione dei Comuni, enti proprietari degli immobili, devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilitàdecadenza. - Sono a carico del Concessionario concessionario il pagamento del canone di concessione, le spese di stipulazione del contratto, tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, inclusa l’imposta di registro, il pagamento di tutte le utenze; - Il concessionario si impegna inoltre a contrarre polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, avente ad oggetto tutte le attività svolte con estensione ad eventuali danni da incendio, con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 con espressa inclusione dell’Agenzia Laore Sardegna nel novero dei terzi. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Servizio Infrastrutture e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione; - Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti alla concessione con la sola esclusione di quelli che, per l’utilizzo espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà; - Sono a carico del concessionario l’acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza o permesso necessario, in base alle norme nel tempo vigenti, per l’ utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati. - Il Concessionario si impegna sono a custodire copia delle chiavi d’ingressocarico del concessionario ogni e qualsiasi altro adempimento ed onere necessario a mantenere l’ immobile in condizioni di usabilità. - Al termine della concessione, qualora gli vengano forniteil fabbricato dovrà essere restituito all’Agenzia LAORE in buone condizioni, assicurandosi sempre della corretta chiusura delle porte d’accessotali da assicurarne l’efficienza produttiva senza la necessità di ricorrere ad interventi straordinari.

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Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario si impegna impegna: - a mantenere l'impianto sportivo in perfetta efficienza e garantire il rispetto delle norme vigenti; - a nominare il Responsabile dell'impianto, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale; - a comunicare il nominativo del sostituto in caso di variazione del Responsabile; - a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente secondo la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; - a segnalare all’Amministrazione l’uso improprio dell'impianto sportivo da parte degli utenti o di atti vandalici che si dovessero verificare; - a comunicare all’Amministrazione eventuali danni che venissero apportati alle strutture o attrezzature durante il loro utilizzo; - a vigilare sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all’interno dell'impianto; - a utilizzare e far utilizzare la struttura con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione; Il concessionario è obbligato a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative sia per le attività che gestisce all’interno dell'attività sportiva, sia per la gestione del bar/punto ristoro e somministrazione. Il concessionario è obbligato a chiedere il consenso dell’Amministrazione qualora voglia eseguire opere, lavori o migliorie che comportino anche una variazione degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili, dotandosi di ogni autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti. Qualora questo avvenga senza consenso o autorizzazioni previste, l’Amministrazione valuterà se mantenere le opere realizzate procedendo alla regolarizzazione delle opere con spese a carico del Concessionario o procedere al ripristino della stato dei luoghi sempre con spese a carico del Concessionario. Le infrastrutture a carattere stabile o mobile e le migliorie, eventualmente realizzate dal Concessionario in forza dell’autorizzazioni comunali, al termine del contratto rimarranno di proprietà del Comune senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. Il concessionario è responsabile: - dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori; - dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell’esecuzione del sevizio prestato; - dei danni occorsi a cagione delle strutture affidategli con il presente atto,. Resta a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento di danni, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’ente concedente. Il concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in merito a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l’emanazione del provvedimento concessorioadempimenti dovuti a normative fiscali; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolasticasorveglianza e custodia dell’intero complesso; - osservare incondizionatamente l'applicazione il rispetto della normativa in materia di sicurezza; - ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto sportivo e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento delle disposizioni varie attività. Dovranno essere adottati a cura e spese del Concessionario tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l’incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura dell’impianto o di parte di esso. Di tali provvedimenti dovrà essere data immediata comunicazione al Concedente, il quale è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Il Concedente si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, igiene, salvaguardia in caso di inerzia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con sospensione della concessione, senza che il Dirigente scolastico, Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per concordare modalità e forme effetto di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolotale sospensione. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate. - Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l’Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all’iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti. - L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso. - L’Istituzione scolastica e l’amministrazione dei Comuni, enti proprietari degli immobili, devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. - Sono a carico del Concessionario tutte le spese per l’utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati. - Il Concessionario si impegna a custodire copia non consentire l’accesso all’impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Si richiama in particolare l’attenzione sulle condizioni di esercizio dell’impianto esplicitate nell’ordinanza sindacale n. 414 del 19/12/2014. L’Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e delle chiavi d’ingressostrutture in generale, qualora gli vengano forniteoltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche in materia, assicurandosi sempre della corretta chiusura delle porte d’accessoalle quali il concessionario ha l’obbligo di attenersi.

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Samples: www.comune.campi-bisenzio.fi.it

Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario si impegna a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l’emanazione dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del provvedimento concessorio; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuolaservizio, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi attuazione del progetto educativo e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari modello organizzativo presentati in sede di concessione dei locali gara ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuniaccettati dall’Amministrazione, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali uniformandosi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unico autorizzato a provvedervi, dovrà sostenere per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate. - Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali e delle attrezzaturepresente concessione. Il concessionario si obbliga obbliga: - a fare ricorso richiedere, a proprio nome, al Municipio territoriale di riferimento l’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento per il nido d’infanzia e per gli altri servizi extra concessione eventualmente gestiti; - ad ottemperare, in relazione al personale qualificato che sia impiegato, agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in possesso dei requisiti professionalimateria di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; - ad avere e mantenere nel proprio organico, un referente dell’impresa, responsabile per la presente concessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l’Amministrazione per l’esecuzione della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, prima dell’avvio del servizio; - a dotarsi di un Coordinatore pedagogico con i compiti di cui al precedente Art. 4; - a sottostare alle verifiche di cui al successivo art. 25 disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l’adempimento degli obblighi assunti con la concessione; - a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzati per il servizio nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e pagamento di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbligautenze relative al nido, altresìcome precisato nel presente capitolato; - a mantenere la dotazione del nido, a rilevare indenne l’Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all’iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti. - L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni anche mediante riacquisto degli arredi e/o attrezzature da sostituire; - a provvedere a dotare il nido dei beni accessori quali ad es. stoviglie, tovagliato, lenzuolini, tende ecc. ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio (materiali depositati presso i locali concessi didattici, giochi per le differenti fasce d’età, ecc.). Il concessionario sarà l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio in usoargomento. - L’Istituzione scolastica Il concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e l’amministrazione sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei Comunilavoratori o soci e, enti proprietari degli immobilise tenuto, devono in ogni caso ritenersi sollevati le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, del personale addetto al servizio, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Roma Capitale che di terzi, durante la concessione, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione capitolina, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali ed onere. Roma Capitale sarà così esentata da parte ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Il concessionario risponderà di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. - Sono a carico del Concessionario tutte le spese per l’utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario ogni danno che possa derivare dall’utilizzo dalla carente manutenzione ordinaria e straordinaria del bene medesimoplesso e delle attrezzature e beni in esso presenti. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento dei locali utilizzatiservizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare. - Il Concessionario si impegna concessionario dovrà osservare e far osservare al personale addetto al servizio tutte le disposizioni conseguenti a custodire copia delle chiavi d’ingressoleggi, qualora regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione, comprese le ordinanze e Regolamenti di Roma Capitale. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli vengano forniteincendi. Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare all’Amministrazione capitolina l’immobile, assicurandosi sempre della corretta chiusura delle porte d’accessoe quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l’ordinario deterioramento derivante dall’uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione, che rimarranno in proprietà di Roma Capitale.

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Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazione del progetto presentato nell'offerta ed accettato dall'Amministrazione, uniformandosi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario si impegna aobbliga: - sottoscrivere • a mantenere i requisiti previsti dalla normativa vigente per tutti i servizi oggetto della presente concessione; • a farsi carico della riscossione integrale delle rette direttamente da ciascun utente per gli iscritti alla sezione Primavera; • con riferimento alla sezione Primavera, a farsi carico della riscossione di eventuali rette non corrisposte dagli utenti, senza nulla pretendere dal Comune e senza che questo costituisca motivo di sospensione dell'utente dal servizio; • ad assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, coerente con la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto delle normative e Referente esterno), dopo l’emanazione del provvedimento concessorio; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni degli accordi vigenti in materia materia; • a garantire, salvo casi di sicurezzaforza maggiore, igienela stabilità del personale educativo; • a individuare tra il proprio personale un referente del gestore Responsabile per la presente concessione, salvaguardia sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del patrimonio scolasticoservizio; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e disporre di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituiresede stabile e strutturata, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme nel territorio della provincia di intervento al fine di garantire la scuolaBologna o, in qualsiasi momentocaso non disponga di tale sede, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il il concessionario si obbliga ad utilizzare attivarla entro 90 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa; • a sottostare alle verifiche di cui al successivo Art. B.6 disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano concessione-contratto; • a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base farsi carico delle assicurazioni, delle spese documentate che l’Istituto scolasticorelative alla sicurezza, unico autorizzato alle pulizie, alla manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzate per il servizio nonché al pagamento delle utenze come meglio precisato al successivo Art. B.1; • a provvedervimantenere la dotazione, dovrà sostenere anche mediante riacquisto quando necessario, dei beni accessori quali ad es. stoviglie, tovagliato ecc. ed ogni altro genere necessario per la riparazione o il ripristino delle cose danneggiate. - Il concessionario è tenuto ad effettuarefunzionamento del servizio, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la manifestazione, onde verificare lo stato dei locali nonché degli arredi e delle attrezzatureattrezzature eventualmente da sostituire. Il concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente contratto e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti. COMUNE DI BOLOGNA CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO DENOMINATO "PROGETTO UNOSEI" - PERIODO 2015 – 2021 LOTTO 2 Il concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio oggetto del presente contratto o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del plesso e delle attrezzature in esso presenti. Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare. Il concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Bologna. Per tutta la durata del contratto, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98). AI termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione comunale l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo col Comune. COPERTURE ASSICURATIVE. Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a fare ricorso stipulare con primario assicuratore (e a personale qualificato che sia mantenere in possesso dei requisiti professionalivigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché delle specifiche capacità tecnichegli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, necessari al corretto uso dei locali e di comprese tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredanooperazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si obbligaTale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • preparazione, altresìsomministrazione, smercio di cibi e bevande; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi • organizzazione di manifestazioni; • danni a rilevare indenne l’Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all’iniziativa, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti. - L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni cose in consegna e/o materiali depositati presso i locali concessi custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni subiti da persone non in uso. - L’Istituzione scolastica e l’amministrazione dei Comuni, enti proprietari degli immobili, devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte rapporto di terzidipendenza con il Gestore, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione partecipino all’attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo; • danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di responsabilità. dipendenza con il Gestore - Sono che partecipino all’attività oggetto della convenzione a carico del Concessionario tutte le spese per l’utilizzo del benequalsiasi titolo, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere inclusa la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati. - Il Concessionario si impegna a custodire copia delle chiavi d’ingresso, qualora gli vengano fornite, assicurandosi sempre della corretta chiusura delle porte d’accesso.loro responsabilità personale;

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Samples: Contratto Di Concessione Per La Gestione Del Servizio Educativo E Scolastico Denominato "Progetto Unosei"