Volture Clausole campione

Volture. Il Permesso di costruire e la SCIA edilizia sono trasferibili ai successori o aventi causa. In tal caso i soggetti interessati dovranno richiedere al Comune la voltura titolo abilitativo facendone apposita domanda al Responsabile del Settore ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà recante gli estremi dell’atto e l’identificazione del notaio rogante.
Volture. Il Gestore deve farsi carico delle volture dei contratti relativi ai servizi di erogazione di utenze, della tassa di smaltimento rifiuti e di quanto altro necessario prima della stipula del contratto. Qualora, per motivi non imputabili alla volontà del Gestore, le bollette relative alle utenze dovessero giungere all’Università, questa provvederà immediatamente a richiederne il relativo rimborso al Gestore.
Volture. La richiesta di voltura di uno o più Punti di Prelievo avviene mediante invio di apposito Ordinativo di Fornitura corredato dell’Allegato 3 – Volture. La voltura può essere richiesta in Convenzione solo relativamente ad uno o più Punti di Fornitura che si trovino già nella presente Convenzione e nel medesimo Lotto dell’Ordinativo di Fornitura della voltura stessa. La voltura si intende a parità di condizioni (tipologia di prezzo, opzione verde, durata) in quanto questi elementi verranno mutuati dall’Ordinativo di Fornitura già in Convenzione (ODA originario), il cui riferimento andrà indicato nell’Allegato 3 nell’apposito spazio. In caso di richiesta di voltura di più Punti di Prelievo, è preferibile che i POD indicati nell’Allegato 3 si riferiscano allo stesso ODA originario; diversamente se i POD si riferiscono a più ODA originari è preferibile che vengano predisposti Ordinativi di Fornitura distinti (uno per ogni ODA originario). Si raccomanda di non richiedere voltura di punti di fornitura su cui sono in corso altre operazioni contrattuali (es. modifica potenza, cessazione di fine Convenzione, ecc), su tali POD non si potrà dare seguito alla voltura. In occasione della voltura non è prevista la possibilità di modificare i dati tecnici (potenza, tensione, uso della fornitura) che, tuttavia, potranno essere successivamente variati su richiesta dell’Amministrazione. Nell’Ordinativo di Fornitura di voltura nel campo quantità ordinata andrà indicato “1” (uno). Per avere evidenza del codice POD e dell’ODA originario è preferibile procurarsi una bolletta del Punto di Prelievo oggetto della richiesta. La voltura decorrerà a partire dalla prima data utile, non potrà in ogni caso essere retroattiva e avrà medesima scadenza dell’ODA originario.
Volture. Il lavoro comprende la redazione di nuova voltura e/ voltura a rettifica fino a 3 note complessive. La ricerca presso gli archivi degli atti originali verrà compensato a importo fisso omnicomprensivo.
Volture. Il Gestore deve farsi carico delle volture dei contratti relativi ai servizi di erogazione di utenze, della tassa di smaltimento rifiuti e di quanto altro meglio specificato e richiesto nel Capitolato d’ Oneri Servizio Manutentivo – Piano di Manutenzione e nei suoi allegati, al momento dell’ aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto. Qualora, per motivi non imputabili alla volontà del Gestore, le bollette relative alle utenze dovessero giungere all’ Università di Pisa, questa provvederà immediatamente a richiederne il relativo rimborso al Gestore.
Volture. 1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR) da volturare secondo il dettaglio di cui all’Allegato 3 - Volture. 2. La voltura deve essere richiesta nell’ambito della stessa Convenzione e dello stesso Xxxxx (ad es. nel Lotto 12 non può essere richiesta una voltura per un’utenza di una PA che si trova attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 11). 3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l’utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione. 4. La richiesta di voltura non azzera i mesi di fornitura già erogati né consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un’altra. Pertanto, a seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto indicato nell’ODA originario, sia in termini di tipologia che di durata della fornitura. 5. Sono a carico dell’Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.
Volture. L'Affittuario è legittimato a chiedere - con il consenso e la collaborazione del Locatore ove richiesta - tutte le eventua- li volture di, e/o annotazioni su: licenze, concessioni, au- torizzazioni, iscrizioni e/o certificazioni , anche in corso di rilascio, e contratti attivi e passivi afferenti l’Azienda che siano necessari all'esercizio dell'attività da parte del- l'Affittuario. L'Affittuario, a sua volta, si impegna a non frapporre alcun ostacolo ed a collaborare attivamente, per quanto di ragione alle trascrizioni, ai trasferimenti, alle intestazioni, alle retro volture e/o alle cancellazioni di annotazioni da effettuarsi al momento della cessazione del Contratto. Il Locatore precisa che è in essere la pratica per l’otteni- mento dell’Autorizzazione e/o Certificato di Prevenzione In- cendi, da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente compe- tenti, e gli adempimenti previsti dal Testo Unico di Sicurez- za , con riguardo al rischio di incendio e l’eventuale di- niego delle predette Autorizzazioni e il mancato rispetto de- gli Adempimenti a norma di legge (per quanto attiene al ri- schio incendio), costituirà per l’Affittuario motivo di ri- chiedere la risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda, con riserva di richiedere al Locatore il risarci- mento dei danni conseguenti per causa a lui imputabile, es- sendo, l’ottenimento delle predette Autorizzazioni e/o Certi- ficato di Prevenzione Incendi, nonche’ il rispetto degli A- dempimenti a norma di legge (per quanto attiene al rischio incendio), condizione essenziale per l’esercizio dell’atti- vità dell’Affittuario.

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  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo degli immobili oggetto del servizio di pulizia è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo deve essere fatta telefonicamente al tecnico referente del servizio Pace Salvatore al n. tel. 0000000000 /0000000000, o via e-mail all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000107/2018 15/02/2018 Accordo quadro per l'istituzione di un network fra i Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000108/2018 15/02/2018 RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 76 DEL 05.02.2018 Area Giuridica Risorse Umane 0000109/2018 15/02/2018 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN CPS FISIOTERAPISTA CAT. D, PER I SERVIZI RIABILITATIVI DEL DCP DISTRETTO SUD EST AUSL PARMA Area Giuridica Risorse Umane 0000110/2018 15/02/2018 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO DI FIDENZA AREA DISABILI ANNO 2018. ACQUISIZIONE RISORE ASSEGNATE DAL COMUNE DI FIDENZA, COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO DI FIDENZA. Dipartimento CURE PRIMARIE (Distr. Fidenza) 0000111/2018 16/02/2018 Indizione di avviso per la stabilizzazione a domanda del personale dell'area contrattuale del comparto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario di cui al D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione bando Dipartimento Interaziendale "Risorse Umane" 0000112/2018 16/02/2018 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN CPS FISIOTERAPISTA CAT. D - PER I SERVIZI RIABILITATIVI OSPEDALE/DISTRETTO DI FIDENZA.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.