Common use of Obblighi in materia di sicurezza Clause in Contracts

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme 1. L’Amministrazione Committente, redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e/o il Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 “Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 salute sul lavoro” e s.m.i.; questi verranno allegati al contratto di Appalto e messi a disposizione dell’Appaltatore almeno 30 giorni prima dello svolgimento della necessaria riunione di Cooperazione e Coordinamento che dovrà precedere l’avvio dell’esecuzione del contratto. 2. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatoreL’appaltatore, entro 30 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizioconsecutivi dalla comunicazione dell’aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento alla D.L. o, se nominato, al coordinatore Coordinatore per la sicurezza Sicurezza nella fase Fase di esecuzioneEsecuzione, un piano operativo di sicurezza Piano Operativo della Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizionell’esecuzione dei lavori. Il POS costituisce piano operativo complementare di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsionidettaglio del DUVRI e/o del PSC. 3. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008POS prodotto dall’appaltatore e l’eventuale PSC e/o DUVRI elaborato dall’Amministrazione, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma formano parte integrante del contratto Contratto di appaltoAppalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso dei piani stessi da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 4. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio L’impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, all’esecuzione dell’Appalto di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature di impianti e quindi periodicamentedispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera igiene e sicurezza sul lavoro. 5. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di commercio, industria, artigianato informare e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione formare adeguatamente il proprio personale circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall’Amministrazione, ai sensi del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed D. Lgs. 81/2008. L’impresa ha inoltre l’obbligo di comunicare all’Amministrazione i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e derivanti dallo svolgimento delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento proprie attività che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.ivengono introdotti nell’ambiente ove l’impresa esegue la prestazione., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione Del Verde

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore 1. L’aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna particolare ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 n. 81 come vigente. Dovrà, altresì, rispettare le norme del D.M. del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni. 2. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto della normativa e integrazioni di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia. 3. Prima dell'inizio dei servizi l’aggiudicatario dovrà: - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123presentare dichiarazione di nomina del medico del lavoro, in materia di tutela della salute del responsabile del servizio Prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza Protezione e salute dei rappresentanti dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione sicurezza; - presentare copia del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi comprensivo del piano di emergenza di cui al D.LgsD.M. 10/03/1998 e della valutazione dei rischi da eventuali interferenze operative per il personale chiamato ad operare fuori della sede della cooperativa, secondo lo schema generale di XXXXX fornito da questa Amministrazione appaltante e allegato al presente atto. 4. 81/2008 L'aggiudicatario dovrà provvedere agli aggiornamenti e s.m.ialla necessaria formazione del personale. 5. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice L’aggiudicatario è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è altresì tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative predisporre tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo farsi carico anche degli oneri ed impiego; - ad informareobblighi derivanti da eventuali interferenze operative. 6. Nessun onere aggiuntivo, immediatamente prima dell’inizio derivante dagli obblighi di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggettocui sopra, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.isarà previsto per la stazione appaltante., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Alla Persona

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme La Ditta aggiudicataria sarà soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti previste dal D. LgsTesto Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà essere a conoscenza tenere in considerazione che all’interno delle norme inerenti la segnaletica strutture sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico,…). I rischi presenti sono in via propedeutica riportati nel DUVRI preliminare allegato. I rischi presenti e sicurezza le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono inoltre dettagliati nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 documenti ”Istruzioni tecniche e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi per le imprese esterne” e “Sintesi dei rischi” che possono essere reperiti al seguente indirizzo: Quanto specificato nei suddetti documenti assieme a quanto appreso in fase di sopralluogo obbligatorio, si ritiene sufficiente per la formulazione dell’offerta rispetto alle procedure problematiche di revisionesicurezza sul lavoro. Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere ed allegare alla documentazione di gara, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza la dichiarazione di traffico veicolare ♦ D.Lgscui al modello allegato (dichiarazione sostitutiva – allegato 2). 9 aprile 2008Inoltre dovranno produrre, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123nella documentazione di gara, una dichiarazione di impegno redatta sulla base del modello allegato (allegato 4), in materia caso di tutela della salute aggiudicazione, a partecipare alle riunioni di coordinamento con le Aziende aderenti, per la definitiva redazione dei singoli DUVRI post- gara. Dopo l’aggiudicazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro preliminarmente all’inizio dell’attività, la ditta aggiudicataria dovrà prendere contatti con i SS.P.P. delle aziende contraenti per la redazione dei DUVRI definitivi. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre ricorda che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore i costi per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di derivanti dalle interferenze non sono soggetti a ribasso. I costi della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice dovranno invece essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati a parte nell’offerta economica. Per eventuali chiarimenti e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’A.O.U. “Maggiore della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o Carità” di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto Novara (tel. 0000-0000000 e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.imail xxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx)., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale d'Appalto

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica igiene e sicurezza nei cantieri stradalisul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 In particolare, il Concessionario s’impegna a rispettare e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 n. 81, e successive modifiche modificazioni e integrazioni - Attuazione dell’art.1 integrazioni. L’attività risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto riconducibile, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, art. 2, comma 2, all’attività individuata al punto 67/3B dell'allegato I (asili nido con oltre 30 persone presenti. I responsabili dell'attività (gestione asilo nido) presentano istanza ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al Comando dei Vigili del Fuoco, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività. Il Comune fornirà tutto il supporto tecnico e documentale necessario alla predisposizione della Legge 3 agosto 2007 n.123documentazione da presentare presso il Comando dei Vigili del Fuoco. Inoltre il Concessionario deve: (a) prevedere ogni modalità, in materia caso di tutela della salute emergenza, per il sicuro esodo degli occupanti e per la gestione della sicurezza nei luoghi conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 18 settembre 2002; (b) prevedere l’esposizione, ben in vista, all’ingresso delle strutture di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza precise istruzioni relative al comportamento del personale e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica del pubblico in caso di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatoresinistro, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare conformemente al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81n. 81, come modificato dal D. Lgse successive modificazioni e integrazioni, unitamente alle istruzioni previste (per ciascun piano e ciascun vano). (c) effettuare e tenere aggiornata la Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) dell’attività, redatto ai sensi dell’art. 3 agosto 200926 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 106 81, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e forma parte integrante protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell’aggiudicatario (Allegato 1 al Capitolato speciale d’Oneri), e che dovrà ricomprendere anche il Piano di Evacuazione delle strutture e verificarne eventuali criticità rispetto alla pianificazione di emergenza a livello comunale. L’Operatore economico è tenuto all’osservanza del contratto DUVRI, eventualmente integrato dai datori di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione lavoro prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata , per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni. (d) garantire l’effettuazione dei controlli e delle manutenzioni da effettuarsi sulle misure di protezione antincendio, in particolare, con riferimento all’allegato VI al dm 10 marzo 1998: sorveglianza dei mezzi antincendio (estintori), del corretto funzionamento dei maniglioni antipanico, degli spazi destinati all’esodo, (passaggi, corridoi, scale..) della corretta installazione dei cartelli segnaletici (le spese necessarie al controllo e manutenzione sui presidi antincendio sono a comunicare tempestivamente prima dell'inizio carico del servizio e quindi periodicamenteComune) (e) tenere aggiornato, a richiesta del committente o del coordinatoredisposizione per gli eventuali controlli, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte registro antincendio delle attività presso le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogrupposedi delle attività stesse. Il direttore tecnico Concessionario dichiara di cantiere conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori. Il Concessionario, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. Il Concessionario s’impegna a manlevare i Comuni da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. Il Concessionario è responsabile del rispetto del piano dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/suoi appaltatori, fornitori o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.icollaboratori., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Gestione Degli Asili Nido

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia L’Appaltatore deve: a) ottemperare a tutto quanto previsto nel Piano di sicurezza Sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività Coordinamento; b) redigere un Piano Operativo di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e ed alle relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori; c) redigere, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative per l’aggiornamento del servizioPiano di Sicurezza e Coordinamento; d) adottare all’interno del cantiere ed in prossimità dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati; e) adottare nell’esecuzione dei lavori, i metodi di prevenzione, protezione collettiva e DPI previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il piano operativo In particolare, qualora necessario, ottemperare a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 e dal DPR 177/2011 in materia di sicurezza comprende lavori in luoghi confinati; f) provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente. L’Appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e tutto ciò che la Committente potrà richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l’incolumità degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l’integrità delle proprie opere e dei beni pubblici e privati. In particolare per alcune delle attività di seguito indicate il documento di valutazione personale impiegato dovrà essere in possesso dei rischi requisiti di cui al D.LgsD.lgs. 81/2008 e s.m.ial D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro può essere oggetto di attività che si svolgeranno in luoghi confinati. In merito l’impresa dovrà possedere : ▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.); ▪ Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’offerta la seguente strumentazione: - strumento rilevatore di gas - idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria - idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato - dispositivi anticaduta - attrezzatura treppiede ▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli addetti al Primo Soccorso, Antincendio e contiene inoltre le notizie Gestione delle Emergenze; ▪ Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo ambienti sospetti di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008inquinamento o confinati del personale impiegato, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del assunto con contratto di appalto. Le gravi lavoro subordinato a tempo indeterminato o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea altre tipologie contrattuali o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.iappalto necessariamente certificati., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Appalto

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme ad applicare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, vigente e gli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché di agire nei confronti dei dipendenti o soci lavoratori nel rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e sanitari previsti per legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto collettivo applicato e fino alla sua sostituzione. • L’appaltatore dovrà farsi carico anche di ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgsdi medicina del lavoro. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti munito di dispositivi di protezioni individuali previsti per la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ specifica attività lavorativa dal citato D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento ss.mm.ii • Le gravi o ripetute violazioni di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto quanto succitato da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve contratto • L’ appaltatore dovrà predisporre e consegnare al responsabile Direttore dei Lavori il Piano Operativa di Sicurezza ai sensi del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza D.lgs. 81/2008 e s.m.i . per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del serviziodei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al artt. 28 e 29 e gli adempimenti di cui all’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in di cui all’articolo 17 comma 1 lettera b) e articolo 18 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza personale incaricato dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, stabilito dall’articolo 6 della Legge 03.08.2007 n. 106 e forma parte integrante del contratto 123 - obbligatoriamente munito di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino tessera di riconoscimento che contenga foto contenente: fotografia, nome, cognome e generalità data di nascita del lavoratore e lavoratore, nonché nome o ragione sociale del datore di lavoro. Le imprese con meno spese per i dispositivi di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà protezione individuale, tessera di adempiere riconoscimento ed ogni altra affine o conseguente all’organizzazione, sono a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.icompleto carico dell’appaltatore., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Samples: Capitolato D’appalto

Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia L’Appaltatore deve: a) ottemperare a tutto quanto previsto nel Piano di sicurezza Sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività Coordinamento; b) redigere un Piano Operativo di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative ed alle relati- ve responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori; c) redigere per particolari Ordini di Intervento Specifico, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte in- tegrative per l’aggiornamento del servizioPiano di Sicurezza e Coordinamento; d) adottare all’interno del cantiere ed in prossimità dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele neces- sarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati; e) adottare nell’esecuzione dei lavori, i metodi di prevenzione, protezione collettiva e DPI previsti dal Pia- no di Sicurezza e Coordinamento e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il piano operativo In particolare, qualora necessario, ottemperare a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 e dal DPR 177/2011 in materia di sicurezza comprende lavori in luoghi confinati; f) provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di perico- lo svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente. L’Appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e tutto ciò che la Committente potrà richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l’incolumità degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l’integrità delle proprie opere e dei beni pubblici e privati. In particolare per alcune delle attività di seguito indicate il documento di valutazione personale impiegato dovrà essere in possesso dei rischi requisiti di cui al D.LgsD.lgs. 81/2008 e s.m.ial D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro può essere oggetto di at- tività che si svolgeranno in luoghi confinati. In merito l’impresa dovrà possedere : ▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.); ▪ Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’offerta la seguente strumentazione: - strumento rilevatore di gas - idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria - idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato - dispositivi anticaduta - attrezzatura treppiede ▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli ad- detti al Primo Soccorso, Antincendio e contiene inoltre le notizie Gestione delle Emergenze; ▪ Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo ambienti sospetti di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008inquinamento o confi- nati del personale impiegato, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del assunto con contratto di appalto. Le gravi lavoro subordinato a tempo indeterminato o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea altre tipologie contrattuali o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.iappalto necessariamente certificati., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme Si dà atto che relativamente alla gestione dei servizi di cui in oggetto non sono riscontrabili costi per la sicurezza relativi a rischi da interferenza e pertanto non è stato elaborato il “D.U.V.R.I - Documento Unico di Valutazione dei Rischi”, ai sensi dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Per la durata di vigenza della concessione il soggetto gestore dovrà rispettare la normativa vigente (D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di sicurezza prevenzione incendi, di primo soccorso e tutela di “emergenza” in generale. In particolare il concessionario dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei lavoratori Rischi (D.V.R.), previsto ai sensi dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. con specifico riferimento alla struttura e alle attività oggetto della concessione. Tale documento – di pertinenza dell’immobile – dovrà essere allegato al contratto di gestione di cui all’art. 21 del Bando-Disciplinare di gara. Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed in specifico si impegna particolare deve: - ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all’adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.; - comunicare, al momento dell’inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi dello stesso D.lgs n. 81/2008; - nominare la Ditta abilitata alla verifica periodica dei presidi antincendio con compilazione e tenuta del Registro antincendio. Il concessionario è tenuto altresì: - a mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia; - a provvedere, in particolare, ad assolvere assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio; - ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi; - a procedere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività D.P.R. n. 462 del 22.10.2001; - al rispetto di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio. L’appaltatore provvederà altresì: - a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali cottimisti tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in vigore in materia; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali al fine della salvaguardia dai rischi; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera o altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente il Responsabile del Procedimento in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del DL. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. L’appaltatore conviene che, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.iD.M. 10.03.1998., nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, Il Responsabile del Servizio possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire l’Ente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza apporre eccezioni a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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