Common use of OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore 1. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 2. In particolare, l’Appaltatorel’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. 5. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadrodell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulatirelativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. 6. L’Appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 2. In particolare, l’Appaltatorel’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza Piacenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 5. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, lo stesso si risolve di cui all’artdiritto ai sensi del comma 8 art. 3 della Legge 136/2010 normativa suddetta. L’Ente Affidante verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e ss.mm.iicon interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con mezzi di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità, in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale e di esercizio dell’attività di trasporto passeggeri. In particolare, l’Appaltatoredovrà essere dimostrata la disponibilità di almeno n. 11 scuolabus (oltre a due di scorta, uno di almeno 54 posti e uno di piccole dimensioni ,massimo 35/37 posti) , adeguati alla tipologia e quantità degli utenti, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti tenendo anche conto della dislocazione degli edifici scolastici; i mezzi di cui trattasi devono essere stati immatricolati per la prima volta in data non anteriore al 1° gennaio 2012. L’affidatario, entro il subappaltatore termine assegnatogli (15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva) dovrà dimostrare l’effettiva piena disponibilità degli stessi, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara per mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. L’affidatario ha l’obbligo di esporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura “Comune di San Benedetto del Tronto– Servizio di Trasporto Scolastico”, al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell’utenza. La Ditta, prima di formulare l’offerta, dovrà verificare concretamente che i mezzi messi a disposizione dalla stessa, sia come numero di posti che come dimensioni, possono garantire lo svolgimento ottimale del servizio e che gli stessi possano effettuare, agevolmente, tutti i percorsi assicurando il rispetto dell’orario di ingresso e uscita dalle scuole. I mezzi di trasporto utilizzati e i mezzi sostitutivi dovranno, inoltre rispettare i Criteri ambientali minimi (CAM) Di cui al D.M. 8 maggio 2012, con riferimento alle specifiche tecniche di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2.del medesimo decreto 1) Essere omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vi­ gore per l’uso a cui è destinato, e in particolare lo scuolabus dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e D.M. 1.04.2010 e successive modifiche ed inte­ grazioni, ed al Regolamento (CE) n. 595/2009. 2) Presentare un’adeguata protezione contro gli incendi in grado di soddisfare tutte le normative ita­ liane vigenti in merito, con l’impiego, ovunque possibile ed in ordine prioritario, di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione fiamma, senza sviluppo di prodotti tossici durante la combustione. 3) Essere progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di affidabilità dei vari componenti, inclusa la carrozzeria. Avere un gruppo motore-cambio adeguatamente insonorizzato per ridurre al massimo le emissioni sonore sia verso l’interno che verso l’esterno del veicolo, in modo da ottenere le migliori condizioni di comfort per i viaggiatori ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro minimo impatto sull’ambiente esterno, in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivaparticolare ai regimi medio/massimi. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro Inoltre dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati eadottati gli opportuni accorgimenti perché non si abbiano effetti di risonanza, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010apprezzabili senza strumenti, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario nella struttura del veicolo o postale ovvero con altri strumenti in parte di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità essa (finestrini, montanti, mancorrenti, ante delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportareporte, ecc.), in relazione particolare con il motore al regime minimo. 4) Avere un motore che rispetti i limiti di emissione allo scarico specificati nelle norme Europee “Euro VI”. 5) Avere una verniciatura esterna eseguita a ciascuna transazione, il Codice Identificativo perfetta regola d’arte. 6) Avere gradini antiscivolo. 7) Avere uscite di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.iiemergenza conformi alle vigenti normative., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Capitolato Speciale Per La Gestione Del Servizio Di Trasporto Scolastico

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore 11.1 si assume tutti gli obblighi di l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto. 11.2 si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della Legge L. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolares.m.i. 11.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatoregli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati codice unico di progetto (CUP). Il Fornitore si obbliga a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, a Consortium GARR le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi sul predetto conto corrente. 11.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati eContratto di IRU siano eseguite senza avvalersi di banche, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Contratto di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici IRU si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblicos.m.i. 11.5 si obbliga, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessatisubaffidatari, a pena di nullità assoluta, un’apposita un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 11.6 si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subaffidatari, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all’Art.118 comma 11 D.Lgs. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori 163/2006 e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuziones.m.i., anche non esclusivauna apposita dichiarazione, dell'accordo quadroresa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subaffidamento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché subaffidatario assume gli obblighi di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione tracciabilità di cui alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza Legge 136/10 e Brianza della s.m.i. 11.7 Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui all’Art. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura‐ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma. 11.8 si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.s.m.i..

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Samples: Contratto Per La Cessione Di Diritti D’uso in Forma Di Iru Su Fibra Ottica

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13.08.2010, n.136. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più L’affidatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivacon l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla loro apertura odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunica- zione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applica- zione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari re- lativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si pro- cede alla presente commessa, nonché nello stesso termine, verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan- ziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su transazioni siano state eseguite senza avvalersi di essibanche o di Società Poste Italiane S.p.a. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto o anche senza strumenti diversi dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Servizi Di Progettazione

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 2. In particolare, l’Appaltatorel’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. 5. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle impresecadenza settimanale / quindicinale / mensile, per il periodo di riferimento, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadrodell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulatirelativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. 6. L’Appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli 1. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla l. 13 agosto 2010, n. 136. 2. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivacon l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro apertura odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessaad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché nello stesso terminela comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di essiuna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 4. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. 5. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di risoluzione appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del contrattoPresidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 2. Gli strumenti In seguito alla comunicazione di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici aggiudicazione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti prima della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo stipula del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché l’aggiudicatario ha l’onere di trasmettere copia prendere visione dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.iixxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- contenuti/prevenzione-della-corruzione/piani-triennali-di-prevenzione-della-corruzione-e- della-trasparenza., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore 7-bis 1) L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 13 agosto 2010, n. 136. 7-bis 2) In particolare, l’Appaltatorel’Impresa, il subappaltatore ed e/o il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. . 7-bis 3) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal dall’art. 3, comma 3 art. 3 L. 136/20103, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG. 7-bis 4) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante Firenze Parcheggi ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. . 7-bis 5) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex artdall’art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Leggeda detto articolo. 7-bis 6) Conto corrente di origine: IBAN XX00X0000000000000000000X00 Intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A. Conto corrente di destinazione: IBAN Banca ………………… ag. ……………………… intestato a ……………………. Le persone delegate ad operare su di esso sono: - ………………….. ………. codice fiscale ; - …………………. ………… codice fiscale ……………………….

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Samples: Contract for the Supply of Electricity and Gas Services

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi Il pagamento della fattura (ai sensi del d.P.R. 633/1972 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione. Ai sensi del Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre, dal 30.06.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: Codice Univoco Ufficio UF95O3 Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione e quello del relativo impegno contabile. La Provincia non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG. L'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto, l'affidatario è invitato a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx. La Provincia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidatario della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della Legge L. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera del decreto-legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivaoperazioni. I soggetti contraenti hanno l’obbligo di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati entro sette giorni dalla loro apertura accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessaad una commessa pubblica. Inoltre, nonché nello stesso termine, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi contraente assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggefinanziari. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadroL’appaltatore, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio subappaltatore o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui all’art. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia e ss.mm.iialla Prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza Software

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume 1. L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii136/2010. 2. In particolare, l’Appaltatorel'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati interessate a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto oggetto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) e il codice unico Codice Unico di progetto Progetto (CUP) relativo all’investimento all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. 5. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 6. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza Milano della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto Contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Leggelegge.

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Samples: Deliberazione Del Consiglio Direttivo

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 2. In particolare, l’Appaltatorel’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. 5. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle impresecadenza mensile, per il periodo di riferimento, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadrodell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulatirelativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. 6. L’Appaltatore L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla l. 13 agosto 2010, n. 136. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivacon l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro apertura odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessaad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché nello stesso terminela comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di essiuna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Gli strumenti Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di pagamento dovranno riportareappalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del personale Arpas approvato dal Direttore Generale dell’ARPAS con Determinazione n. 38/2022 in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo data 04-02-2022. In seguito alla comunicazione di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici aggiudicazione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti prima della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo stipula del contratto, l'oggetto l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte predetto Codice pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.iinella stessa RDO nella Piattaforma MEPA., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Reagenti Chimici E Standard

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii136/2010. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro ai lavori in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltanteappaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadrodell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltanteappaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata LeggeXxxxx.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Idraulica