Obiettivo e campo di applicazione Clausole campione

Obiettivo e campo di applicazione. Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel. Al fine di inviare un’offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di: • leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l’operatività in Sintel; • eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, l’iscrizione a EFT e l’invio dell’offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura in Sintel);
Obiettivo e campo di applicazione. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui all’articolo 9 del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D. Lgs. n. 29/1993. Nel testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2 sono denominate “amministrazioni”.
Obiettivo e campo di applicazione. 1. Il presente Contratto Collettivo di Lavoro intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità già in atto presso la Pontificia Università Gregoriana. 2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale non docente. 3. La Pontificia Università Gregoriana, anche in considerazione della qualità di Ente Centrale della Chiesa Cattolica, agli effetti degli articoli 11 e 17 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, da essa ricoperta, è una Università integralmente soggetta a norme di natura privatistica. 4. A tutti gli effetti normativi e contrattuali, pertanto, alla Pontificia Università Gregoriana trovano integrale applicazione le norme vigenti o che verranno in futuro emanate, relative alle aziende private. Egualmente, con la struttura giuridica della stessa sono incompatibili gran parte delle normative che regolano la vita delle Università Pubbliche, nonché le norme giuridiche e/o regolamentari che sono applicabili ai pubblici dipendenti. 5. Le parti, in ogni caso, considerata la funzione della Pontificia Università Gregoriana ed accertato che il presente Contratto Collettivo appare tale, sia nei singoli istituti che nel proprio complesso, da costituire un unico corpo suscettibile di regolamentare in maniera esaustiva e completa i rapporti individuali e collettivi del personale dell’Università, intendono concordemente fare riferimento al CCNL per le Università Statali, in via sussidiaria, per gli aspetti relativi al governo ed alla tutela del personale, esclusivamente per le parti che il presente contratto non disciplina espressamente. 6. Nel testo del presente contratto la Pontificia Università Gregoriana viene denominata PUG.
Obiettivo e campo di applicazione. 1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nel CONI, ed è stipulato ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 29/1993 nonché in attuazione del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 31 gennaio 1992, n. 138. 2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente dal CONI con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari, ivi compreso il personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nonché al personale di cui all’art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx. n. 29/1993. 4. Al personale dell’Ente soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti fusione, soppressione, trasformazione, riordino o privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data di decorrenza dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione. 5. Le clausole del presente contratto non si applicano ai giornalisti ed ai pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Obiettivo e campo di applicazione. 1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto. 2. (art.1, comma 1, CCNL 27 gennaio 2005) Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni" nel testo del presente CCNL, di cui all'articolo 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002. 3. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D. Lgs. n. 165/2001.
Obiettivo e campo di applicazione. 1. Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore. 2. Il presente allegato si applica a qualsiasi misura rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le Parti, salvo disposizioni contrarie.
Obiettivo e campo di applicazione. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.