Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi e le norme necessarie atte a disciplinare le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica. 2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi principi, le norme e le norme necessarie atte a disciplinare pratiche che reggono le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colarepartico- lare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi un insieme di norme e pratiche che permettano di condurre a buon fine il commercio di merci e le norme necessarie atte a disciplinare le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colareparticolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionaliobblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente pre- sente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi e le norme necessarie atte a disciplinare affin ché le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenticontraenti possano essere condotte a buon fine. In parti- colareparticolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i un insieme di principi e le norme necessarie atte a disciplinare che reggano il commercio di merci e le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colareparticolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito nell'ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionaliobblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi un insieme di norme e pratiche che permettano di condurre a buon fine il commercio di merci e le norme necessarie atte a disciplinare le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colareparticolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionaliobblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente pre sente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il presente Accordo si prefigge di definire i un insieme di principi e le di norme necessarie atte a disciplinare che disciplinino il commercio delle merci e le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenticontraen ti. In parti- colareparticolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
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Obiettivo. 1. Il 1 l presente Accordo si prefigge di definire i principi un insieme di principi, di norme e di disposizioni che disciplinino il commercio delle merci e le norme necessarie atte a disciplinare le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In parti- colareparticolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione interna e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente armonio samente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economicaeco nomica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
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