Occupazioni non assoggettate al canone Clausole campione

Occupazioni non assoggettate al canone. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f): 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata; 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione; 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote; 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
Occupazioni non assoggettate al canone. 1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione: a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini; b) le occupazioni di aree cimiteriali; c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap; d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea; e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; f) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici; g) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro; h) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera; i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione; l) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione; m) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili; n) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi. o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote; p) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune; q) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito de...
Occupazioni non assoggettate al canone. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
Occupazioni non assoggettate al canone. 1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.
Occupazioni non assoggettate al canone. 1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione: a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i copri rullo, le scale e i gradini; b) le occupazioni di aree cimiteriali; c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
Occupazioni non assoggettate al canone. 1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione: a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini; b) le occupazioni di aree cimiteriali;
Occupazioni non assoggettate al canone. 1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti, ai sensi del comma 821 lettera f), della legge 160/2019: a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto,nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolameto, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c. le occupazioni occasionali, di cui all’art. 7 del presente regolamento, e comunque di durata non superiore a quella che si sia stabilita nel regolamento di Polizia Urbana (approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 19/03/2018); d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della con- cessione medesima; e. le occupazioni di aree cimiteriali; f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola; g. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; h. le occupazioni temporaneee relative alla manomissione di suolo pubblico; i. le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili; j. le occupazioni con balconi e simili sporgenze di carattere stabile; k. e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci; l. le occupazioni permanenti o temporanee con tende o simili fisse o retrattili; m. le occupazioni effettuate dalle ONLUS /Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 460/97; n. le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festività o ricorrenze particolari da parte di associazioni senza scopo di lucro o di carattere umanitario; o. le occupazioni occasionali nell’esercizio del commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti, così come disciplinato dalla vigente normativa in merito; p. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con fes...

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.