Commercio ambulante. Qualora l’attività dell’Assicurato sia riferita al commercio am- bulante e lo stesso risulti in possesso di regolare autorizza- zione di legge, l’assicurazione relativa al contenuto, qualora operante e purchè sia stato corrisposto il relativo premio, si in- tende estesa alle merci ed attrezzature che si trovano all’aper- to negli spazi in cui si svolge l’attività.
Commercio ambulante. Limitatamente alle aree di proprieta' regionale del Parco, ivi compresi i viali di accesso e le loro pertinenze, e' vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Commercio ambulante. Premesso che l’Assicurato è titolare di una licenza per la vendita ambulante relativa all’attività assicurata, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività. L’assicurazione è estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio, previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro. L’assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall’utilizzo di bombole di gas metano e/o GPL anche se utilizzate dall’Assicurato nello svolgimento della sua attività.
Commercio ambulante. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche nei seguenti casi: a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa; b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.
Commercio ambulante. La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Commercio ambulante. La garanzia è prestata anche per i danni causati dall’assicurato nell’esercizio del commercio ambulante, compresa la proprietà e la conduzione (montaggio e smontaggio compresi) di quanto costituisce l’attrezzatura mobile per la vendita di merce all’aperto (veicoli appositi, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili). COSA NON È ASSICURATO
Commercio ambulante. La garanzia opera per l’esercizio in forma ambulante dell’attività commerciale identificata in Polizza esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano. L’ubicazione indicata in Polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all’attività commerciale esercitata. Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand. Nel caso che l’attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l’Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell’Attività esercitata, ferma l’esclusione dei rischi della circolazione. Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.
Commercio ambulante. L’Assicurazione comprende i danni cagionati dall’Assicurato nello svolgimento dell’atti- vità di commercio ambulante autorizzato relativamente alla proprietà e conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita all’aperto nei mercati e fiere, compresi i teloni, ombrelloni e banchi di esposizione e vendita.
Commercio ambulante. (Garanzia opzionale) La presente garanzia opera se eserciti anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso). In tal caso, le Merci e i Macchinari relativi all’attività indicata in polizza sono assicurate per le garanzie richiamate nella sezione Danni ai Beni, sia quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’interno dell’automezzo parcheggiato utilizzato per effettuare tale attività. Attività esercitata in chiosco (Garanzia opzionale) Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza. In questo caso, le garanzie della sezione danni ai beni subiranno un aumento di prezzo del 10%, ad esclusione delle coperture: fenomeno elettrico, spese di demolizione e sgombero, merci trasportate, ricorso terzi, rischio locativo, danni indiretti a diaria, perdita canoni di locazione, terremoto, inondazioni, commercio ambulante, dati e supporti, programmi in licenza d’uso, beni elettronici ad impiego mobile, danneggiamento beni elettronici. Guasti macchine (Garanzia opzionale) La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a: • l macchine e impianti per l'attività produttiva; • l macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento; • l macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermi, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.
Commercio ambulante. Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l’attività di commercio ambulante ovvero come attività accessoria all’Azienda assicurata, le ga- ranzie prestate sugli enti assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti anche:
1) a bordo dell’automezzo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
2) nel luogo in cui si svolge il commercio am- bulante, con l’esclusione dei danni previsti all’Art. 3.6.1 - Eventi Atmosferici se non è richiamata la Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.14 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (esclusi veicoli).