Occupazioni permanenti Clausole campione

Occupazioni permanenti. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegato B1) ad anno solare, tenuto conto delle riduzioni di cui all’art. 15 e di quanto previsto dall’art. 13, parte II - Capo II del presente regolamento. Per le occupazioni con le distese tavoli occorre fare riferimento ai fini dell’applicazione del canone all’allegato B3). Le concessioni riguardanti le occupazioni permanenti devono essere ritirate entro 30 gg. dalla data del rilascio. Il ritiro è subordinato al versamento del canone, se dovuto, nella misura indicata dall’ufficio competente . In caso contrario la concessione decade e la occupazione è da considerarsi abusiva.
Occupazioni permanenti. 1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. Essa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle categorie di cui all’allegato “Zonizzazione tariffe” e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: OCCUPAZIONI PERMANENTI TIPOLOGIE Tariffe in vigore fino al 31-12-2018 Tariffe in vigore dal 01-01-2019 1^ 2^ 3^ 1^ 2^ 3^ Occupazione ordinaria del suolo comunale 17,56 15,49 13,43 23,00 21,00 18,00 Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico 5,85 5,16 4,48 8,00 7,00 6,00 Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico 5,27 4,65 4,03 7,00 6,50 5,50 Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa 8,78 7,74 6,71 12,00 10,50 9,00 Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (*) 2,63 2,32 2,01 7,00 6,50 5,50 Passi costruiti direttamente dal Comune: superficie fino a m2 9, soggetti a tariffa ordinaria intera, oltre m2 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% 8,78 7,74 6,71 12,00 10,50 9,00 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (**) 0,88 0,77 0,67 2,50 2,00 1,75 Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti 5,27 4,65 4,03 7,00 6,50 5,50 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata 17,56 15,49 13,43 23,00 21,00 18,00 SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO Tariffe in vigore fino al 31-12-2018 Tariffe in vigore dal 01-01-2019 Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa con un minimo di 516,45 euro Canone determinato ai sensi dell'art. 63 commi 2 lettera f), 3 e 4 del D. Lgs. 446/97 (come modificato all'art.18 comma 1 Legge 488/99) e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni 25,82 34,00 DISTRIBUTORI di CARBURANTE Centro abitato 30,99 40,50 Zona limitrofa 25,8...
Occupazioni permanenti. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico come definite dall’art. 1 del presente Regolamento, la tariffa annua per metro quadrato o per metro lineare è determinata nella misura del 30% (P) della tariffa giornaliera stabilita per le occupazioni temporanee di cui al punto 1.1.A, moltiplicata per i 365 giorni dell’anno.
Occupazioni permanenti. A) La misura percentuale (P) della tariffa base prevista a giorno per le occupazioni temporanee (TB) di cui al punto 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella 1. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 e il risultato, già indicato nella tabella 1, deve essere successivamente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti (COP) è la seguente: COP = P x TB x CE x 365 x MQ /ML B) Per le occupazioni permanenti sorte in corso d’anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, determinata al punto 3.2.A ovvero, se più conveniente per il concessionario, quella giornaliera determinata come sopra al punto 3.1.
Occupazioni permanenti a) Passi carrabili. Definizione - Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto; in tal caso il canone è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili. - La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero l’ampiezza del manufatto per la profondità convenzionale di un metro. - Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. - Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap. b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. - Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria di 3 0,7746 rivalutata su base ISTAT annuale a partire dalla prima applicazione del canone anno 2001, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di 3 516,46. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'inter...
Occupazioni permanenti. Articolo 30 (Occupazioni temporanee)
Occupazioni permanenti. 1. Ai fini dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. 2. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. 3. Il canone è dovuto anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante. 4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Occupazioni permanenti. 1. Le occupazioni permanenti ordinarie di qualsiasi natura di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico sono così determinate per ogni metro quadrato e per anno:

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  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

  • REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.