DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Clausole campione

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. Le aree occupate con impianti di distribuzione di carburanti sono soggette al canone per l’intera superficie in concessione e, in ogni caso, per l’intera superficie di fatto occupata, con apposita tariffa. Sono soggetti al canone gli accessi agli impianti di distribuzione carburante qualora abbiano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo titolato Passi carrai. , tenuto conto della graduazione in fasce della superficie dell’accesso , cosi come rappresentato nell’allegato E1).
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. La garanzia non comprende i danni: - materiali derivanti da furto, incendio, scoppio ed esplosione, atti vandalici; - corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; - materiali alle cose trovantisi all’interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi. La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 1. Il canone per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 6. 2. Il canone và applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa và aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacita maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi 5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente Articolo 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 7. Il canone relativo all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. Si intende per impianto di distribuzione carburanti il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie. I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato. Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio. Per rete, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche. Si intende per Self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale, delle quali l’utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento. Per quanto riguarda gli orari di servizio, il Comune determina sulla base dei criteri regionali le fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione. Il Comune determina la turnazione dell’apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali in modo da garantire un’apertura di impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.. Il Comune determina inoltre anche la turnazione del riposo infrasettimanale. Gli impianti devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi, ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza. Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione d...
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’ Art. 39 comma 3 del presente regolamento. 2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 1. Il canone stabilito per i distributori di carburante nella tariffa, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. 2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. 5. Il canone è dovuto per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie superiore a mq. 4. 6. Gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono inoltre soggetti al canone di occupazione.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. 2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00. 3. Sono esenti le occupazioni realizzate dai distributori di carburante con serbatoi sotterranei purché rientranti nella superficie concessa. La mancata rimozione degli stessi entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale comporta, in deroga all’esenzione stabilita, l’applicazione delle tariffe previste dal Comune per tali occupazioni ai sensi della legge 160/2019 comma 829. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento. 4. La realizzazione di serbatoi al di fuori dell’area concessa, comporta la corresponsione del canone. Per i serbatoi superiori a tremila litri la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 1.Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’ art. 39 comma 3 del presente regolamento.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. Assimoco non indennizza i danni:
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.