Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito territoriale dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subìto il danno materiale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C., nonché da fatto non doloso di terzi quali: - titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari descritte in polizza o che si trovino nell’ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo; - liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall’assicurato; - corsisti, stagisti, borsisti, tirocinanti di cui l’Assicurato si avvale nei termini previsti dalla legge in materia.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario/conduttore di fabbricati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi annesse ai fabbricati, parcheggi. La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all’esistenza di piante nei parchi/giardini annessi ai fabbricati con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne:
a) la Contraente, le sue strutture;
b) i tesserati alla F.I.G.;
c) i soggetti A;
d) le Società affilate alla F.I.G. per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali o di fatto svolte dall’Ente Contraente La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge e del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.