Common use of Operatività della garanzia Clause in Contracts

Operatività della garanzia. La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 80% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile

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Samples: Assicurazione Di Prodotti Già Colpiti Da Avversita’ Atmosferiche, condifesa-emilia.it, condifesa-emilia.it

Operatività della garanzia. La garanzia L’assicurazione è prestata per le olive destinate al frantoio e da tavola. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché purchè non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettivapolizza collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata stabilito come segue: 1° e 2° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 8020% della produzione ottenibile 4° anno 50% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile

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Samples: condifesa-emilia.it, condifesa-emilia.it, www.condifesaromagna.it

Operatività della garanzia. La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 8070% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile

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Samples: condifesa-emilia.it, condifesa-emilia.it, www.condifesaromagna.it

Operatività della garanzia. La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue: 1° anno 0% Per l’evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della produzione ottenibile 2° anno 30% raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della produzione ottenibile 3° anno 80% scalarità della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibileraccolta.

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Samples: Assicurazione Principale

Operatività della garanzia. La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 30% della produzione ottenibile 3° anno 8070% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile

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Samples: Assicurazione Di Prodotti Già Colpiti Da Avversita’ Atmosferiche