OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere ___, ___ e ___ (40), nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6 comma 1, lettere ___, ___, e ___ (41), sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all’articolo 11, comma 5, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Le opere di cui ai punti E.1, F.1 ed F.2 dellTarticolo 6, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui allTarticolo 5, comma 2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva ed il collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Non sono previste opere di urbanizzazione in regime di esclusiva a carico del/i soggetto/i attuatore/i (oppure, qualora siano previste opere in regime di esclusiva riportare tutti i commi di seguito indicati)
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1) Non sono previste opere di urbanizzazione in re- gime di esclusiva a carico del soggetto attuatore. ART. 9 -
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui agli artt. 8, 9 e 10 sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.4 comma 1, nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’art.6 comma 1, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all’articolo 11, comma 5, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico funzionale.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. I lottizzanti si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria che, per disposizioni normative o convenzionali, sono riservate in regime di esclusiva, ai soggetti che operano in tale regime, i quali ne curano altresì la progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione e il collaudo tecnico e funzionale. I lottizzanti provvedono a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto del piano attuativo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I proponenti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria. Restano in ogni caso a carico dei lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa, causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi proponenti o causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto, ovvero da provvedimenti delle autorità competenti emessi in forza di legge.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. La realizzazione delle opere relative alla rete idrica, gas metano ed energia elettrica, è riservata per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti concessionari, affidatari o gestori che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Le opere di urbanizzazione primaria specificate all’articolo 5, comma 1, lettere h e K (acqua e gas), comprese le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all’articolo 11, comma 5, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA. 1. Le opere di cui ai punti X0, X0, X0, X0, X0, X0 e F3 delle opere di urbanizzazione primaria, laddove riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, saranno realizzate dagli stessi enti che cureranno altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse se ad essi riservato. E’ facoltà del Consorzio progettare ed eseguire direttamente le opere se non riservate sempre nel rispetto delle procedure previste dagli enti stessi.