Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 38 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 2012 – 2014, sintesi.provincia.mantova.it

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 38 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali da articolare di norma su e 24 settimane nell’anno per 6 giorni elavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giornientro il limite massimo di 280 ore annuali. L’orario L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavorotut- to o in parte, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore annue di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di lavoro settimanaleriposo compensativo, per prestazioni fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del semestrerapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, il datore di lavoro è tenuto a informare al lavoratore deve essere corrisposta comunque la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente retribuzione ordinaria per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentele ore accantonate e non fruite.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 38 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la L’area relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore all’orario di lavoro è tenuto piuttosto diffusa e compare in quasi la metà degli accordi (Tabella 12), declinata per lo più in interventi sulla struttura dell’orario di lavoro che spesso, per esigenze di sicurezza, è stato rimodulato nei turni. Tra gli istituti contrattuali utilizzati, specie nella prima fase dell’emergenza, vanno segnalati le ferie (16,7%) e i riposi, ROL, permessi (11,2%), che in questo caso vanno intesi come obbligo di fruizione (specie per la parte pregressa) da parte dei lavoratori durante i periodi di interruzione o riduzione dell’attività produttiva. Nelle forme flessibili di orario ricadono soprattutto le clausole che prevedono l’entrata/uscita scaglionata dei lavoratori dei medesimi turni per evitare gli assembramenti. Da ultimo vanno citati alcuni istituti contrattuali particolari, che rientrano nella categoria “Altro”, come la sospensione temporanea delle attività produttive per l’organizzazione delle misure di sicurezza (Hitachi Rail e Xxxxxxxx Spa), la definizione di specifiche fasce orarie per lo smart working (Eataly), o la possibilità offerta da Lamborghini di convertire la 13° mensilità in permessi speciali fino a informare un massimo di 40 ore. Di particolare interesse è anche il già citato accordo del gruppo Terna, che prevede una rimodulazione totale dell’organizzazione del lavoro, secondo la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente quale i lavoratori sono stati divisi in due gruppi che si avvicendano ogni settimana per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta diminuire i rischi da contagio. Gli accordi che trattano di ritorno e/o mezzo equipollenteorario di lavoro sono più frequenti tra le piccole e medie imprese e – in maniera abbastanza prevedibile – nella manifattura e nel terziario.

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Samples: www.cgil.lombardia.it, www.fondazionedivittorio.it

Orario di lavoro. Il presente articolo regolamenta l’orario di lavoro come previsto dall’Art. 34 del CCNL, per tutti i comparti ad esclusione degli agriturismi, per i quali si applica quanto previsto dall’Art. 18 del presente CPL, e quanto previsto dal punto relativo alla banca ore di cui al presente articolato. Eventuali diverse formulazioni dell’orario di lavoro aziendale, visto l’articolo 34 secondo comma del CCNL vigente, formeranno oggetto di convenzione aziendale da stipularsi con le OOSS. L’orario di lavoro ordinario è di 38 39 ore settimanali ed è così distribuito: 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì compreso, mentre nella giornata del sabato è limitato a 4 ore da articolare effettuarsi nella mattinata entro le ore 12. Il lavoro eventualmente eseguito dopo la quarta ora del sabato, sia prima che dopo le ore 12, sarà considerato straordinario e retribuito con la maggiorazione del 35%. Per i lavoratori avventizi (non d’azienda) l’orario di norma su cui sopra è valido per tutto il periodo dell’anno. Per i salariati fissi e gli avventizi d’azienda l’orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali dal 1° giugno al 30 settembre, con un massimo di un’ora al giorno per 56 giornate nell’ambito della flessibilità di cui all’art. 34 del CCNL Il recupero totale delle ore effettuate oltre le 39 settimanali nel periodo 1° giugno - 30 settembre viene effettuato dal 1° novembre al 31 gennaio con un orario di 35 ore settimanali così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì. Ai fini previdenziali e salariali per i salariati fissi saranno considerati 6 giorni egiorni. Per gli avventizi d’azienda invece, laddove l’organizzazione del la copertura previdenziale per la sesta giornata, si avrà solamente quando l’ordinario orario di lavoro lo consenta, anche settimanale (39 ore) viene effettuato su 5 giorni. L’orario Per i salariati fissi, in caso non sia possibile effettuare totalmente il recupero delle ore lavorate in più (ferie, malattie, ecc.) o in meno, le parti interessate potranno definirlo con un orario settimanale diverso o altre modalità. Per quanto riguarda il recupero delle ore di flessibilità da parte degli avventizi d’azienda, se a fine rapporto questo non fosse stato interamente possibile, l’azienda e il lavoratore concorderanno le modalità del recupero stesso. Nelle aziende in cui si effettua la settimana corta l’orario di lavoro è distribuito nel modo seguente: dal lunedì al giovedì ore 8 giornaliere; al venerdì ore 7 giornaliere. BANCA ORE Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato di cui all’art. 21 lett. B) e c) del vigente C.C.N.L., sarà istituita la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza “Banca ore”. Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle norme ore prestate, nonché in regime di legge maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita fruire di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavororiposi supplementari, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 oreanche cumulativi, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinarioda collocare temporalmente a sua scelta. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanaleche, svolto nell’ambito dei turni programmatialla data del 31 dicembre, non danno luogo alle maggiorazioni previste fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale Il totale delle ore accantonate e di lavoro straordinario quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel prospetto paga L.U.L. Resto inteso che non dovranno superare le 48 ore nell’arco accantonate, fatte salve le condizioni di miglior favore, daranno diritto alla maggiorazione prevista dal CCNL e del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentepresente CPL.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario Artt. 81 – 83 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro ordinario è di 38 40 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche distribuite su 5 o 6 giorni. L’orario Per far fronte a eventi imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di lavoro e orario con il superamento dell’orario contrattuale, attivando la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza Banca delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. Ore. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette 45 giorni non dovrà superare le 48 ore58 ore medie settimanali, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste ; per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno deve superare le 48 ore nell’arco del semestresettimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di superamento delle 48 ore istituzione di turni di lavoro settimanalegiornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendentifatto indipendente dalla volontà del lavoratore, nel corso del semestreha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i 30 minuti, il datore Datore può porre in libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro è tenuto a informare discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai ecc.), la DPL Settore Ispezione durata del Lavoro competente per territoriocontratto può essere fissata in 45 ore ordinarie, a mezzo raccomandata con ricevuta retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di ritorno e/applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (entro la 53° ora) o mezzo equipollentedel 20% (dalla 54° ora).

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Samples: www.cidec.it

Orario di lavoro. L’orario Lavoratori giornalieri: turnisti 2 x 5 e 2 x 6: la durata media settimanale è fissata in 37 ore e 30 minuti, che potrà essere raggiunto anche come media sui cicli plurisettimanali, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CC.CC.NN.LL. Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 (lavoratori che si avvicendano al lavoro con schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte) 37 ore e 30 minuti settimanali con riduzione su base annua di 16 ore. Turnisti 3 x 7 e 2 x 7: 40 ore settimanali raggiungibili come media sui cicli plurisettimanali. Turnisti 6 x 6 ove l’azienda utilizzi gli impianti in via continuativa su 6 gg. vi sarà una riduzione dell’orario di lavoro ordinario è non inferiore a 36 ore settimanali. L’azienda potrà ricorrere alla flessibilità settimanale dell’orario normale di 38 lavoro adottando orari sino a 48 ore settimanali da articolare e provvedendo a correlativi periodi di norma su 6 giorni eminore prestazione. L’azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente o straordinario per esigenze non programmabili, laddove l’organizzazione del lavoro lo consentaindifferibili e di durata temporanea, anche su 5 giorniove non sia possibile un dimensionamento dell’organico. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle giornaliero deve essere affisso in azienda secondo le norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteapposita tabella.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Aziende Piccole E Medie Imprese (Pmi), Delle Societa’ Cooperative E Delle Aziende Artigiane Del Settore Ceramica

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 38 stabilito in 39 ore settimanali da articolare pari a ore 6:30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge per le altre, a compensazione, in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minutimisura inferiore. La durata media variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori. Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, non può in ogni caso superare i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per ogni periodo periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 lavoro nella giornata del 8.4.2003) comprese le ore di straordinariosabato. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore non lavorate, in regime di orario plurisettimanaledette ipotesi, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresasettimana. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso si applicano ai lavori di superamento delle 48 ore mietitura e di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario trebbiatura in quelle province nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentequali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. L’orario di La durata massima settimanale del lavoro ordinario è di 38 viene fissata in 39 ore settimanali da articolare di norma normalmente distribuite su 6 giorni e, laddove l’organizzazione cinque o sei giorni. I limiti del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario ordinario rimangono peraltro fissati dalle vigenti disposizioni di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minutilegge. La durata media dell’orario di lavoro, lavoro non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette 7 giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinariocomplessive. Tale durata media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a verrà calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 8 mesi a fronte di 6 mesi, salvo quanto ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro. A questo esclusivo fine non si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale terrà conto delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare eventualmente effettuato per le 48 ore nell’arco del semestrecosiddette portature in pista. In Nel caso di superamento ripartizione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata nel sesto giorno, purchè coincidente con la domenica, un premio di efficienza a livello di settore calcolato in misura pari al 40% della retribuzione di cui all’art. 21 del vigente CCNL . Detto premio di efficienza assume ad ogni effetto contrattuale e di legge la qualificazione di salario variabile di 2° livello ai sensi di quanto previsto dall’accordo interconfederale del 3/7/93 e dal D.L. n. 295/96 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora tale ripartizione giornaliera comporti l’osservanza di un orario spezzato, le frazioni dell’orario giornaliero non potranno essere superiori a due e la durata di ciascuna frazione non potrà essere inferiore a un’ora e mezza. Ai sensi dell’art.12 del X.X. 00 settembre 1923 n.1955, l’articolazione dell’orario deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. Essa dovrà indicare l’ora di inizio e di termine del lavoro, nonchè la durata delle 48 pause. Le ore di lavoro settimanalesono contate con l’orologio marcatempo posto in ciascuna scuderia o, laddove opportuno, per prestazioni gruppi di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso scuderie. Copia del semestre, il datore di lavoro è tenuto cartellino sarà allegata a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteciascuna busta paga.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario Ferma restando la durata massima dell’orario settimanale in 40 ore, si richiede la conferma e il rafforzamento del ruolo contrattuale delle Rsu sulla variazione degli orari, tramite accordo, a partire dalle modalità di ricorso a regimi di orari plurisettimanali. Si richiede una riduzione dell’orario di lavoro ordinario è per chi svolge struttural- mente turni notturni nella misura di 38 8 ore settimanali da articolare annue per tutti i lavoratori. Si richiede, in caso di norma su 6 giorni eaumento dell’utilizzo degli impianti, laddove l’organizzazione l’istituzione della 4^ squadra fino a 18 turni e l’introduzione della 5^ squadra oltre i 18 turni; ciò anche al fine di rafforzare i livelli occupazionali. Si richiede l’impegno prioritario a ricorrere ai Contratti di solida- rietà sia difensivi che espansivi per difendere e incrementare i li- velli occupazionali. Si richiede di rafforzare e qualificare l’uso del lavoro lo consenta, anche su 5 giornipart-time. L’orario Si rivendica per il lavoratore la possibilità di lavoro e poter fruire nell’arco di tutta la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge vita lavorativa dei riposi accantonati in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa banca ore per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese tutte le ore di straordinario. Le straordinario prestate e dei permessi annui retribuiti eventual- mente non fruiti entro l’anno di competenza e confluiti nell’apposito conto ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestreindividuale. In caso tutti i casi sopra richiamati si richiede di superamento delle 48 ore verificare e definire tutte le condizioni possibili finalizzate a favorire uscite pensionabili antici- pate in cambio di lavoro settimanalenuove assunzioni. Si rivendica la definizione della fruizione oraria del congedo parentale. Va prevista, per prestazioni una percentuale prestabilita di lavoratori, la possibi- lità di fruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendentiattraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal Ccnl, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto dando la precedenza a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentechi ha i familiari lontani.

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Samples: www.fiom-cgil.it

Orario di lavoro. L’orario La durata normale dell’orario di lavoro ordinario è di 38 40 ore settimanali settimanali. I limiti di cui al primo comma non trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro che prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da articolare compensare con periodi di norma su 6 giorni eminor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), laddove l’organizzazione del lavoro lo consentada utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche su 5 giornifrazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di lavoro semplice attesa e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa custodia – intendendosi per tali gli addetti al sevizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in caso di necessità, fino a 46 ore settimanali, con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita massimo di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinariogiornaliere. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di lavorate eccedenti il normale orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 settimanale stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle ore nell’arco 22 alle ore 06 del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentegiorno successivo) e nei giorni festivi.

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Samples: www.cislpiemonte.it

Orario di lavoro. L’orario La durata dell’orario di lavoro ordinario effettivo settimanale è fissato in 38 ore. La distribuzione dell’orario dovrà tenere conto del contemperamento della miglior utilizzazione dei fattori produttivi aziendali e della ricerca dei possibili miglioramenti delle condizioni complessive di 38 ore settimanali da articolare lavoro. A tal fine si conviene che, l’orario di lavoro dovrà essere così articolato: la normale distribuzione di lavoro settimanale è su 6 giornate e prevederà di norma su 6 giorni e2 mezze giornate di riposo (turni unici). L’intervallo minimo tra il turno mattutino e pomeridiano è pari a 2 ore. Il nastro orario giornaliero massimo, laddove l’organizzazione inteso per tale il tempo intercorrente tra l’ora di inizio del lavoro lo consentaprimo turno e l’ora in cui termina l’ultimo turno, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti13 ore. La durata media dell’orario minima della singola prestazione lavorativa è di lavoro2 ore e 30 minuti, non può ad eccezione dell’eventuale necessità per l’espletamento dell’attività di inventario mensile. In presenza di durata minima della prestazione lavorativa come sopra definita, l’azienda si impegna a ricercare le condizioni di effettuare tale turno in ogni caso superare per ogni periodo presenza di sette giorni le 48 un nastro orario inferiore alle 13 ore. Fermo restando il limite della ordinaria prestazione giornaliera di 8 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di potrebbero essere effettuate prestazioni eccedenti tale orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può da concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno etra Azienda e RSU/o mezzo equipollenteRSA.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Orario di lavoro. L’orario I dirigenti medici assicurano l’orario di lavoro ordinario è servizio disposto dalla Direzione sanitaria, d’intesa con i responsabili dei rispettivi settori; l’o- rario settimanale, di 38 ore settimanali da articolare per i dirigenti medici a tempo pieno e di norma su 6 giorni e28,30 ore per i dirigenti medici a tempo definito, laddove l’organizzazione del lavoro lo consentaè articolato per le varie strut- ture organizzative, anche su 5 giorninel numero di turni e con l’orario di massima richie- sti dal responsabile di settore, sentiti i singoli dirigenti medici collabora- xxxx, e si uniformerà a criteri generali stabiliti dall’Amministrazione, sen- tita la RSL. L’orario Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti medici con incarico di lavoro e direzione di struttura complessa, assicurano la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge propria presenza in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario servizio ed il proprio tempo di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo modo fles- sibile, correlando l’impegno di sette giorni le 48 oreservizio alle esigenze della struttura cui sono preposti e all’espletamento dell’incarico affidato, (dlgsin relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e coordinano, altresì, la flessibilità oraria dei propri collaboratori, d’intesa con i medesimi, eventualmente compensando così il maggiore o minore orario rispetto al turno giorna- liero. 66 Con l’articolazione del 8.4.2003) comprese le normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di straordinarioservizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Le L’azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario(guardia). Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operativeTutti i dirigenti medici, ad ogni verifica semestrale delle ore esclusione dei responsabili di struttura complessa, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia. I sistemi di controllo dell’orario di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco operanti alla data del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanalepre- sente accordo possono essere modificati dall’Amministrazione, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare solo pre- via intesa con la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteRSL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario La durata normale dell’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. E’ consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa di 38 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni esttimanali, laddove l’organizzazione previa autorizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario datore di lavoro, da adottarsi nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura ed in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento. I ogni caso, si considera lavoro straordinario, ad ogni effetto utile di legge, quello prestato in eccedenza rispetto alle 40 ore settimanali. I limiti di cui al primo comma non può trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro che prevedano, in ogni periodi prefissati, maggiori orari da compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche frazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia – intendendosi per tali gli addetti al servizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 orenecessità, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le fino a 46 ore settimanali, con un massimo di straordinario10 ore giornaliere. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di lavorate eccedenti il normale orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 settimanale stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle ore nell’arco 22 alle ore 06 del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentegiorno successivo) e nei giorni festivi.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Orario di lavoro. L’orario Ferma restando la durata massima dell’orario settimanale in 40 ore, si richiede la conferma e il rafforzamento del ruolo contrattuale delle Rsu sulla variazione degli orari, tramite accordo, a partire dalle modalità di ricorso a regimi di orari plurisettimanali. Si richiede una riduzione dell’orario di lavoro ordinario è per chi svolge strutturalmente turni notturni nella misura di 38 8 ore settimanali da articolare annue per tutti i lavoratori. Si richiede, in caso di norma su 6 giorni eaumento dell’utilizzo degli impianti, laddove l’organizzazione l’istituzione della 4^ squadra fino a 18 turni e l’introduzione della 5^ squadra oltre i 18 turni; ciò anche al fine di rafforzare i livelli occupazionali. Si richiede l’impegno prioritario a ricorrere ai Contratti di solidarietà sia difensivi che espansivi per difendere e incrementare i livelli occupazionali. Si richiede di rafforzare e qualificare l’uso del lavoro lo consenta, anche su 5 giornipart-time. L’orario Si rivendica per il lavoratore la possibilità di lavoro e poter fruire nell’arco di tutta la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge vita lavorativa dei riposi accantonati in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa banca ore per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese tutte le ore di straordinario. Le straordinario prestate e dei permessi annui retribuiti eventualmente non fruiti entro l’anno di competenza e confluiti nell’apposito conto ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestreindividuale. In caso tutti i casi sopra richiamati si richiede di superamento delle 48 ore verificare e definire tutte le condizioni possibili finalizzate a favorire uscite pensionabili anticipate in cambio di lavoro settimanalenuove assunzioni. Si rivendica la definizione della fruizione oraria del congedo parentale. Va prevista, per prestazioni una percentuale prestabilita di lavoratori, la possibilità di fruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendentiattraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal Ccnl, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto dando la precedenza a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentechi ha i familiari lontani.

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Samples: www.fiom-cgil.it

Orario di lavoro. L’orario di La durata normale del lavoro ordinario effettivo è di 38 fissata in quaranta ore settimanali da articolare di norma su 6 suddivise in sei giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minutilavorativi. La durata media dell’orario di lavoro, lavoro non può in ogni caso superare superare, per ogni periodo di sette giorni giorni, le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime Ai fini della disposizione di orario plurisettimanalecui al precedente comma 2, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il la durata media dell’orario di lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita deve essere calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di 6 mesisei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, salvo quanto tecniche inerenti all’organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività. Nella settimana lavorativa si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore potrà superare il limite di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso settimanali purché vi siano settimane lavorative di superamento meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento. L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi. L’ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni del terziario. I limiti settimanali del normale orario di lavoro settimanaleprevisti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali. La durata massima dell’orario di lavoro, per prestazioni pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955. Il lavoro svolto nella giornata di domenica, darà diritto ad una maggiorazione pari al 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore per cento per ogni ora lavorata. L’orario di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentesarà esposto nei locali dell’azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario è di 38 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge per le altre, a compensazione, in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minutimisura inferiore. La durata media variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavorocui al comma precedente è consentita, non può in ogni caso superare per ogni periodo a semplice richiesta dell’azienda, sulla base di sette giorni intese specifiche tra le 48 oreparti interessate, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le nel limite di 75 ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime annue, con un massimo di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinariosettimanale di 44 ore. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita Si intende applicabile a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresatali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore La variazione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana sarà concordato tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze e formalizzato per iscritto. La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario che non dovranno superare le prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie. Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore nell’arco del semestre. In caso settimanali, è consentita a semplice richiesta dell’azienda, sulla base di superamento delle 48 intese specifiche tra le parti interessate, una ulteriore variabilità dell’orario ordinario settimanale nei limiti complessivi massimi di ulteriori 45 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto annue; si intende come sopra applicabile a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentetali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione.

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Samples: Accordo Interconfederale

Orario di lavoro. L’orario L'orario di lavoro ordinario è di 38 sarà fino a trentasei (36) ore settimanali per tutti i profili richiesti, da articolare prestare secondo le modalità richieste nel contratto di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro somministrazione e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza sulla base delle norme di legge in materiadisposizioni organizzative e regolamentari applicate ai dipendenti dell’Ente. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative somministrato non è garantita una pausa retribuita consentito, di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoronorma, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il ricorso al lavoro straordinario. Tale media Nei casi in ragione cui ci fosse un superamento dell’orario ordinario di servizio lo stesso potrà essere solo recuperato. Tutte le ore lavorate rientreranno nel conteggio del monte ore complessivo convenzionale e verranno considerate straordinarie solo le ore eccedenti il monte ore convenzionale che residueranno alla fine del contratto. Le festività lavorate, a norma del CCNL di riferimento, nell’ambito della particolarità normale turnazione, si intendono interamente compensate per la giornata festiva con la relativa indennità di turno festiva (maggiorazione del servizio espletato sarà riferita a un 30%, o 50% se notturno, sulle ore lavorate). Pertanto, per il personale turnista, le festività cadenti nei periodi contrattuali dovranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie. Il periodo di 6 mesiassegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato su richiesta dell’Ente. Per eventuali straordinari, salvo maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, si precisa quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente.segue:

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Samples: Accordo Quadro Senza Garanzia Di Quantità Minime Per L’affidamento Del Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato Per Il CCNL “Funzioni Locali” – Cig: 83303863ff

Orario di lavoro. L’orario Regimi di lavoro ordinario è di 38 orario Orario normale: 40 ore settimanali da articolare con riposo di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giornial sabato. L’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. Regimi di orario con articolazioni diverse da quella contrattuale: l’orario può essere articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori al limite contrattuale e settimane con prestazioni inferiori, da compensare nell’arco di 12 mesi; le prestazioni eccedenti l’orario normale non costituiscono straordinario e quelle dopo la relativa distribuzione 41esima ora settimanale sono retribuite con la maggiorazione del 10%. Flessibilità: per esigenze di carattere produttivo/organizzativo, le aziende possono disporre l’effettuazione, anche per singoli reparti, di prestazioni fino a 45 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell’arco di 12 mesi consecutivi, da compensare con equivalenti riposi. I lavoratori che prestano almeno 30 ore, dopo l’orario normale di 40 settimanali, maturano 4 ore di permesso retribuito. Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme in un massimo di legge in materia10 ore giornaliere e 50 settimanali. Al lavoratore Turnisti. I lavoratori che presta l’attività lavorativa effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita consumare il pasto. In caso di impossibilità tecnica di fruire del riposo, i lavoratori hanno comunque diritto ad una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare minuti e ad un compenso sostitutivo per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, la parte residua pari alla quota oraria della retribuzione maggiorata del 5% (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro la maggiorazione è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteomnicomprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali).

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Samples: www.mysolution.it

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario per i dipendenti del comparto ministeri è stabilito in 36 ore settimanali. Tuttavia, se con i normali orari non si riescono a fronteggiare le esigenze di 38 ore settimanali da articolare servizio, è possibile organizzare il lavoro su turni, mediante una programmazione almeno mensile. L’art. 13 del CCI prevede che si applichi la rotazione ciclica degli addetti su turni mattutini, pomeridiani e notturni - feriali e festivi - a seconda dell’orario di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione servizio cui sono adibiti i singoli dipendenti: la ripartizione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario personale nei vari turni - ognuno della durata di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative - dipenderà dalle professionalità necessarie in ciascun turno. Viene inoltre prescritto un limite massimo ai turni festivi assegnabili a ciascun dipendente, pari ad un terso dei giorni festivi di ogni anno solare; per il personale di custodia, invece, tale limite è garantita una pausa retribuita elevato alla metà dei giorni festivi, con un massimo di 10 minutiturni notturni il mese. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in Il regime di orario plurisettimanaleturnazione è applicato alle attività di vigilanza e custodia, svolto nell’ambito di sicurezza degli impianti, di elaborazione dei turni programmatidati, non danno luogo alle maggiorazioni previste di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica o di qualsiasi attività necessaria per il lavoro straordinarioperseguimento dei compiti istituzionali e degli obiettivi fissati da ministro. Tale media in ragione della particolarità Naturalmente il personale sottoposto a tale orario riceve, insieme alla retribuzione, un’indennità aggiuntiva commisurata al tipo di turno, al numero di ore ed alla posizione economica di inquadramento. Infine, l’art. 44 del servizio espletato sarà riferita CCI prevede una graduale riduzione d’orario per i dipendenti sottoposti ad orari articolati su più turni oppure comportanti significative oscillazioni a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentecausa dell’ampliamento dei servizi destinati all’utenza.

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Samples: Contratto Del Comparto Enti Locali

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 38 18 ore settimanali da articolare settimanali, articolato nell’orario di norma su 6 giorni eservizio stabilito, laddove l’organizzazione del sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale in materia. Il dipendente si obbliga ad osservare l’orario di lavoro lo consentaassegnato dal proprio Responsabile di Servizio e si obbliga, anche su 5 giornialtresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa potrà essere modificato, per esigenze d’ufficio, restando, tuttavia, sempre contenuto nel limite complessivo di n. 18 ore settimanali, con l’osservanza delle norme un massimo di legge in materian. 9 ore giornaliere, salvo l’intervento di modificazioni legislative, regolamentari o della contrattazione collettiva. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa dipendente, e, solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, non può come previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le relazione al numero delle ore di straordinarioannualmente concordate. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanalelavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste mensile o annuale previsto per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita corrispondente lavoratore a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che tempo pieno e nelle giornate nelle quali non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare sia prevista la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteprestazione lavorativa.

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Samples: www.comune.belvi.nu.it

Orario di lavoro. L’orario Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma al sabato. La durata dell’orario di lavoro ordinario può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. In caso di orario plurisettimanale: - l’orario di lavoro è articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori; - i recuperi delle maggiori o minori prestazioni vengono effettuati nell’arco massimo dei 12 mesi successivi; - le ore prestate oltre il normale orario di 38 lavoro settimanale non costituiscono lavoro straordinario e quelle dopo la 43esima ora settimanale sono compensate con una maggiorazione pari al 10%. Flessibilità: per esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda, le aziende possono disporre, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, orari settimanali in regime di flessibilità consistenti nel prolungamento/riduzione dell’orario normale con equivalenti riposi/recuperi nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. Sono previsti 4 livelli di superamento dell’orario settimanale: - fino a 45 ore settimanali annuali con la maggiorazione del 14%; - da articolare 46 a 80 ore annuali con la maggiorazione del 16%; - da 81 a 96 ore annuali con la maggiorazione del 18%; - da 97 a 112 ore annuali con la maggiorazione del 20%. Le ore non compensate entro 12 mesi dalla scadenza dell’anno solare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione effettuazione della flessibilità sono retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario relativa al periodo di effettuazione (detraendo la maggiorazione già erogata). A richiesta del lavoro lo consenta, anche su 5 giornilavoratore le ore non compensate possono essere accantonate in banca ore. Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita massimo di 10 minutiore giornaliere e 50 settimanali. La durata media dell’orario Turnisti. I lavoratori che effettuano l’orario continuo di lavoro, non può in ogni caso superare 8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per consumare il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestrepasto. In caso di superamento delle 48 ore impossibilità tecnica di lavoro settimanalefruire del riposo, per prestazioni ai lavoratori viene corrisposto un compenso sostitutivo pari alla quota oraria della retribuzione base (minimo tabellare, indennità di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più contingenza ed eventuale terzo elemento) maggiorata del 7%, fermo restando il diritto alla fruizione di 10 dipendenti, nel corso minuti di pausa ai sensi del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteD.Lgs. n. 66/2003.

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Samples: www.mysolution.it

Orario di lavoro. L’orario La durata normale dell’orario di lavoro ordinario è di 38 40 ore settimanali da articolare di norma settimanali. E’ consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa su 6 giorni e36 ore settimanali, laddove l’organizzazione previa autorizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario datore di lavoro, da adottarsi nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura ed in conformità a quanto disposto nel presente Regolamento. I ogni caso, si considera lavoro straordinario, ad ogni effetto utile di legge, quello prestato in eccedenza rispetto alle 40 ore settimanali. I limiti di cui al primo comma non può trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro che prevedano, in ogni periodi prefissati, maggiori orari da compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche frazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia – intendendosi per tali gli addetti al servizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 orenecessità, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le fino a 46 ore settimanali, con un massimo di straordinario10 ore giornaliere. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di lavorate eccedenti il normale orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 settimanale stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle ore nell’arco 22 alle ore 06 del semestregiorno successivo) e nei giorni festivi. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente.16

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Orario di lavoro. L’orario ordinario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, distribuite, di norma, in 5 giorni considerando la giornata del sabato non lavorativa. Tale orario verrà effettuato privilegiando la riduzione di un’ora nella giornata di venerdì, salvo diversi accordi. L’orario medio mensile è di 38 ore settimanali da articolare 169. Per l’orario di norma lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge in vigore. Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su 6 sei giorni elavorativi, laddove l’organizzazione del l’orario giornaliero è di 6,30 ore. Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini-suini-avicunicoli-ecc.) l’orario settimanale di lavoro lo consenta, anche su 5 giorniè distribuito in sei giornate pari ad ore 6,30 giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di otto ore in coincidenza con le ore notturne. L’orario di lavoro giornaliero inizia e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro. Nel centro aziendale dovrà essere esposto l’orario,di lavoro con l’osservanza l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo. In applicazione dell’art. 31 del CCNL, le aziende potranno stabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (2 settimane), settembre ed ottobre nel limite di 12 settimane annue. Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità dovranno comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali, o in mancanza di questi ai lavoratori, con almeno 7 giorni di anticipo. Il recupero delle norme di legge ore lavorate in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minutieccedenza dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La durata media dell’orario di lavoroprogrammazione del recupero terrà conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le residue ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita Da giugno a un periodo settembre, al verificarsi di 6 mesicondizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attuerannola direzione aziendale, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche su richiesta dei delegati aziendali e/o mezzo equipollentedei lavoratori, concorderà con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni di lavoro. Ai lavoratori che prestano attività in fasce orarie di almeno sette ore lavorative consecutive, è concessa una pausa retribuita di un quarto di ora. Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro potrà essere regolata come segue: l’azienda potrà distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere. nel corso della settimana, per comprovate esigenze aziendali, sarà possibile maggiorare per un massimo di sei ore l’orario ordinario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei 7 giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con la flessibilità prevista al comma 7 del presente articolo e dovrà essere concordata con i delegati aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori interessati.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti Della Provincia Di Siena

Orario di lavoro. L’orario La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 38 fissata in 37 ore settimanali da articolare di norma su e 30 minuti medie settimanali. Ciascuna struttura provvederà alla ridistribuzione del predetto orario nell’arco dei 5 e/o 6 giorni edella settimana lavorativa, laddove l’organizzazione del lavoro lo consentain modo da rendere ottimale la propria funzionalità, anche su 5 giornicon riguardo alle prevalenti attività produttive operanti nell’area territoriale. I limiti di cui al primo comma non trovano applicazione riguardo agli operatori/operatrici inquadrati/e nelle categorie E e F, nonché agli operatori/operatrici a cui è attribuita l'indennità di cui all'art.38, che, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Ciascuna Struttura potrà regolamentare una flessibilità di orario sia in entrata che in uscita e le eventuali modalità di recupero. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro che prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di lavoro semplice attesa e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa custodia – intendendosi per tali gli addetti al sevizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in caso di necessità, fino a 46 ore settimanali, con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita massimo di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinariogiornaliere. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di lavorate eccedenti il normale orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 settimanale stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle ore nell’arco 22 alle ore 06 del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentegiorno successivo) e nei giorni festivi.

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Samples: www.cisldeilaghi.it

Orario di lavoro. L’orario normale di lavoro ordinario nelle imprese di cui al presente titolo è di 38 fissato per tutti i lavoratori in 40 ore settimanali da articolare con applicazione del divisore convenzionale 168. In considerazione della particolare gravità della situazione economica in cui versano attualmente le imprese minori della distribuzione cooperativa identificate nel presente titolo e che occupano fino ad una media per unità produttiva di norma su 6 giorni e15 addetti equivalenti f.t. i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore per tutti i lavoratori dipendenti per il periodo di vigenza del presente c.c.n.l. Al termine di detto periodo i permessi di cui sopra saranno pari ad 88 ore. Per tutte le altre imprese minori, laddove l’organizzazione i permessi individuali per il raggiungimento dell’orario settimanale di 40 ore sono determinati in 104. Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’impresa attiverà il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato ad intese, per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell’orario normale di cui sopra. Il superamento sarà consentito, fino al limite massimo di 44 ore e la riduzione fino ad un minimo di 24 ore settimanali e per un massimo di 26 settimane, anche non consecutive, nel corso di un anno dall’inizio della flessibilità. Previo confronto a livello aziendale o territoriale, in armonia con quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e a fronte delle ragioni tecniche obiettivamente insite nella particolare organizzazione del lavoro lo consentadelle imprese minori, anche su 5 giorni. L’orario il periodo per il calcolo della durata media massima dell’orario di lavoro e è consentito che sia applicabile sino ad un massimo di 12 mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme all’orario normale settimanale, sia nei periodi di legge superamento che in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita quelli di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinarioriduzione dell’orario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore in regime di riduzione di orario plurisettimanalestabilite dal presente ccnl all’articolo rubricato permessi saranno utilizzate, svolto nell’ambito in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei turni programmati, non danno luogo lavoratori quanto con quelle dell’impresa. In riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale imprese minori che occupino fino a 30 unità lavorative ed una media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare aziendale per singola Impresa. Le Imprese attuerannounità produttiva non superiore a tre unità, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le parti in sede di contrattazione aziendale o territoriale potranno definire diverse modalità operative, ad ogni verifica semestrale di gestione delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco cui al 1º capoverso del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentepresente comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali con riposo di norma al sabato; la durata massima è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro ordinario è straordinario. La durata dell’orario di 38 lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. Flessibilità: per esigenze di carattere produttivo e organizzativo, le aziende possono disporre l’effettuazione, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, di prestazioni prolungate fino a 45 ore settimanali – per un massimo di 90 ore nell’arco di 12 mesi consecutivi - da articolare compensare con equivalenti riposi. I lavoratori che effettuano almeno 30 ore dopo l’orario normale di norma su 6 giorni e40 settimanali, laddove l’organizzazione maturano 4 ore di permesso retribuito. Il regime di flessibilità non comporta variazioni del lavoro lo consenta, anche su 5 giornitrattamento retributivo mensilizzato. Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme in un massimo di legge in materia10 ore giornaliere e 50 settimanali. Al lavoratore Turnisti. I lavoratori che presta l’attività lavorativa effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita consumare il pasto. In caso di impossibilità tecnica di fruire del riposo, i lavoratori hanno comunque diritto ad una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare minuti e ad un compenso sostitutivo per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, la parte residua pari alla quota oraria della retribuzione maggiorata del 5% (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro la maggiorazione è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteomnicomprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali).

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Samples: www.mysolution.it

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 38 40 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di per il recupero psicofisico non inferiore ai 10 minuti. Sono considerate ore di lavoro ordinario quelle comprese nei turni di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 43 del presente CCNL. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgsD.lgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 40 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 12 mesi, salvo quanto si può concordare già contrattato per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operativeciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre ottimi livelli di servizio, ad ogni verifica semestrale delle ore attesa la delicata funzione che deve essere garantita anche a fronte di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestreeventi imprevedibili. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestreplurisettimanale, il datore di lavoro è tenuto a informare informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi la DPL DTL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e non può superare le ore previste dal comma 3 dell’articolo 5 del D.lgs. 66/2005, come disciplinato dall’art. 43 del presente CCNL salvo casi del tutto imprevedibili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L’orario La durata dell’orario di lavoro ordinario è di non potrà superare le 38 ore settimanali e sarà deliberato da articolare ciascuna Struttura. Ciascuna Struttura, di norma su 6 giorni eUSR/USI e di Federazione di Categoria Nazionale, laddove l’organizzazione del potrà regolamentare una flessibilità di orario sia in entrata che in uscita e le eventuali modalità di recupero I limiti di cui al primo comma non trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro lo consentache prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche su 5 giornifrazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di lavoro semplice attesa e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa custodia – intendendosi per tali gli addetti al sevizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in caso di necessità, fino a 46 ore settimanali, con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita massimo di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinariogiornaliere. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di lavorate eccedenti il normale orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 settimanale stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle ore nell’arco 22 alle ore 06 del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentegiorno successivo) e nei giorni festivi.

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Samples: www.fistelveneto.cisl.it

Orario di lavoro. L’orario ordinario di lavoro ordinario è di 38 stabilito in 39 ore settimanali da articolare pari a 6 ore e 30 minuti primi giornalieri. Pertanto mediamente l’orario di norma su 6 giorni elavoro risulterà così distribuito: - lunedì, laddove l’organizzazione martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 7 - sabato: ore 4 Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del lavoro lo consentapresente articolo e fatte salve le attività zootecniche, la distribuzione dell’orario medesimo, anche per periodi limitati dell’anno e fatte salve le esigenze di carattere aziendale, potrà essere previsto su 5 cinque giorni. L’orario L’art. 34 3° comma, del CCNL del 22 ottobre 2014, prevede che la variabilità dell’orario ordinario settimanale è consentita nel limite di lavoro 85 ore annue, con un massimo di 44 ore settimanali. Per la Provincia di Verona, ad integrazione di quanto previsto dal 3° comma dell’art.34 del CCNL del 22 ottobre 2014, in presenza di particolari condizioni ambientali e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa climatiche e in rapporto ad obiettive necessità aziendali, potrà essere definita, di concerto con l’osservanza delle norme gli operai, una banca ore pari a 50 ore annue, con un orario massimo settimanle di legge 44 ore. Tali 50 ore andranno retribuite con una maggiorazione del 10%,fermo restando il recupero di tale maggiore orario in materiaaltro corrispondente periodo dell’anno. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario Per i lavoratori addetti ad allevamenti zootecnici l’orario di lavoro, non per tutto l’anno, è di 6 ore e 30 minuti primi al giorno. In tutti gli allevamenti verrà applicato l’orario ad orologio. Per i lavoratori addetti alle stalle di vacche da latte, in considerazione della natura particolare del lavoro che può iniziare anche in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 oreore antecedenti l’alba e che agli stessi vengono corrisposti particolari compensi aggiuntivi, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmatinatura e in denaro, non danno si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentenotturno.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Degli Operai Agricoli Della Provincia Di Verona

Orario di lavoro. L’orario Regimi di lavoro ordinario è di 38 orario Orario normale: 40 ore settimanali da articolare settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni giorni. Il valore medio settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) va calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a 12 mesi. Articolazioni dell’orario: l’azienda può disporre, previo esame con la rsu, articolazioni giornaliere non uniformi, orari elastici di entrata/uscita e, laddove l’organizzazione per periodi definiti, diverse modalità di collocazione della prestazione. Per le ore non coincidenti con la collocazione ordinaria è corrisposta la maggiorazione del lavoro lo consenta15%. Flessibilità: per fronteggiare variazioni di intensità dell’attività lavorativa l’azienda può realizzare l’orario normale come media plurisettimanale, anche su 5 giorninell’arco di ciascun semestre, adottando orari variabili da un massimo di 48 ore settimanali e 12 giornaliere fino a un minimo di 32 ore settimanali o formule compensative equivalenti. L’orario Per le ore effettuate oltre le 45 settimanali è riconosciuta la maggiorazione del 15% da calcolare sugli elementi utili per il computo della maggiorazione di lavoro straordinario. Turnisti: i lavoratori addetti a turni avvicendati per 8 ore giornaliere e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme 40 settimanali beneficiano di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti30 minuto per la refezione. La durata media dell’orario Banca ore A richiesta del lavoratore da comunicare entro il mese successivo a quello di lavoroeffettuazione, non può possono confluire in ogni caso superare per ogni periodo banca ore le prestazioni di sette giorni le 48 ore, (dlgslavoro straordinario. 66 del 8.4.2003) comprese Per le ore accantonate viene corrisposta una maggiorazione pari al 50% di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste quella prevista per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente.

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Samples: www.mysolution.it

Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è funzionale all’orario di 38 ore settimanali da articolare servizio e di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorniapertura all’utenza. L’orario di lavoro è definito in base alle necessità di funzionamento didattico e amministrativo dell’Accademia. L’orario di lavoro del personale assistente e coadiutore è indicato nel piano organizzativo per l’a.a. 2012/2013. Poiché le attività si svolgono dalle 8 alle 19.30, per il personale coadiutore sono previsti turni a rotazione. Il personale coadiutore che rispetta turnazioni durature, svolge il proprio orario di servizio settimanale su 35 ore. E’ prevista la relativa distribuzione possibilità di disporre per talune unità di personale, orario di lavoro quotidiano con turnazioni flessibili di diversa configurazione oraria, anche solo per particolari periodi dell’anno accademico, al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili e anche per particolari esigenze personali. L’orario di lavoro massimo è di nove ore, limite fissato dall’ Impresa con l’osservanza dalla contrattazione nazionale. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 10 minuti al fine del recupero delle norme energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere, comunque, prevista se l’orario continuativo di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo lavoro giornaliero è superiore alle 6 7 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 e 20 minuti. La durata media Il personale sarà assegnato ai turni in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno del servizio. Nel caso in cui le disponibilità individuali convergano verso un unico turno, sarà attuata la rotazione. Ferma restando la validità dell’orario di lavoro, in occasione del periodo estivo e dei periodi di sospensione delle attività didattiche, può essere prevista l’eventuale chiusura pomeridiana dell’Istituto, accertato che il servizio pomeridiano non può in ogni caso superare risulti necessario. A domanda, degli interessati e per ogni periodo motivi personali è possibile lo scambio giornaliero del turno di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attuerannolavoro, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco richiesta ed autorizzazione da parte del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollenteDirettore amministrativo.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto

Orario di lavoro. L’orario Lavoratori giornalieri: turnisti 2 x 5 e 2 x 6: la durata media settimanale è fissata in 37 ore e 30 minuti, che potrà essere raggiunto anche come media sui cicli plurisettimanali, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CC.CC.NN.LL. Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 (lavoratori che si avvicendano al lavoro con schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte) 37 ore e 30 minuti settimanali con riduzione su base annua di 16 ore. Turnisti 3 x 7 e 2 x 7: 40 ore settimanali raggiungibili come media sui cicli plurisettimanali. Turnisti 6 x 6 ove l’azienda utilizzi gli impianti in via continuativa su 6 gg. vi sarà una riduzione dell’orario di lavoro ordinario è non inferiore a 36 ore settimanali. L’azienda potrà ricorrere alla flessibilità settimanale dell’orario normale di 38 lavoro adottando orari sino a 48 ore settimanali da articolare e provvedendo a correlativi periodi di norma su 6 giorni eminore prestazione. L’azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente o straordinario per esigenze non programmabili, laddove l’organizzazione del lavoro lo consentaindifferibili e di durata temporanea, anche su 5 giorniove non sia possibile un dimensionamento dell’organico. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle giornaliero deve essere affisso in azienda, secondo le norme di legge legge, in materiaapposita tabella. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore È considerato orario notturno quello effettuato dalle 22,00 alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita 6,00. È lavoro festivo quello espletato nelle giornate di 10 minutiriposo settimanale o nei giorni festivi indicati all’art. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 28 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollentecontatto collettivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Aziende Piccole E Medie Imprese (Pmi), Delle Societa’ Cooperative E Delle Aziende Artigiane Del Settore Abrasivi

Orario di lavoro. L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali. L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Dalla data dell’1.1.92 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelle esistenti e l’orario settimanale ordinario è di previsto dal presente CCNL a regime 38 (trentotto) ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni erimarrà a titolo personale per le singole ed i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giornio con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. L’orario Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all’orario contrattuale di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 38 (trentotto) ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, settimanali (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente165).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori