Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Dei, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecni- co od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientran- te tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro - resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La composizione multiperiodale durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca riferimento all’anno per i lavo- ratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle Ore (nei casi collettivi)acque. In tali casiPer i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, previa motivata comunicazione alla RSAle parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, superando con un mas- simo, in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiun orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la media delle durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore ordinarie lavorate e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei regimi d’orario “5+2” commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e “6+1” dovrà l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 31, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell’o- rario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i propri diritti lavori che si svolgono in tema galleria. La durata massima giornaliera di recupero dei riposi individualilavoro ordinario di 10 ore, in modo da poterli correttamente esercitaredistribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneUgualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al 11° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, consorzioleb.it, www.anbi.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Artt. 109 – 113 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro - La composizione multiperiodale secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi improvvisi ed imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la Ore. La durata media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i propri diritti 30 minuti, il Datore può porre in tema libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di recupero dei riposi individualisemplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in modo da poterli correttamente esercitare45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (per le date prime 8 ore di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 straordinario) o del 20% (due) settimaneper quelle eccedenti l’ottava).

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Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario A) Per l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale contrattuale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è di 40 ore settimanali di media annua con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casiun massimo, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi10 ore giornaliere in base all'art.13 della Legge 24 giugno 1997, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere n.196. Gli orari di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario contratto nazionale di lavoro, i propri diritti salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in tema ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno. Il prolungamento dell'orario ordinario di recupero dei riposi individualilavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente contratto. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25. Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi. Il datore di lavoro deve esporre, in modo da poterli correttamente esercitarefacilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. L’Azienda comunicherà Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga. Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai Lavoratori fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative. Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali. Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. 20 del c.c.n.l.. L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le date stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanecui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente contratto.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordinario di lavoro - lavoro. La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in altri periodi dell’anno. In ogni casocinque giorni, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” oppure in cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Premesso che la durata massima dell’orario ordinario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore normalmente distribuite su sei gironi lavorativi di cui cinque di sette ore ciascuno e uno di cinque ore. Eventuali esigenze di scuderia che non dovessero consentire tale distribuzione, verranno esaminate dalle parti. L’orario di inizio del lavoro - giornaliero verrà fissato in relazione alle esigenze e alla stagionalità. La composizione multiperiodale dell’orario di prestazione giornaliera sarà normalmente divisa in due frazioni opportunamente intervallate. Nel periodo invernale il lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)avrà inizio alle ore 7,00 e nel periodo estivo alle ore 6,00. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, La pausa giornaliera per il tempo previstopasto sarà normalmente di una ora e mezza Viene tuttavia demandata agli accordi locali, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, nell’ambito delle intese per la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale distribuzione dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema la determinazione dell’orario di recupero dei riposi individualiinizio e termine del lavoro giornaliero, come pure della durata della pausa, in relazione alle necessità e stagionalità delle prestazioni. Con riferimento all’art. 7 comma 1 Capo III del D.Lgs. 66/2003, le parti concordano che, per il personale addetto alla cura dei cavalli, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso non continuato purché tra il termine dell’orario giornaliero e l’inizio dell’orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 2 (due) settimane8 ore. Ai sensi delle vigenti norme, presso ciascuna azienda dovrà essere esposta una tabella indicante l’orario normale di lavoro con la precisazione dell’ora di inizio e di termine della prestazione nonché degli intervalli di riposo. Analogamente, presso ciascuna azienda, verrà installato un sistema di rilevazione delle presenze e delle ore di lavoro effettuate da ciascun dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Fermo restando che l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi è stabilito in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) 39 ore settimanali, fino pari a 6 ore e 30 giornaliere dal lunedì al sabato. In caso di settimana corta l’orario sarà distribuito sui 5 giorni dal lunedì al venerdì, salvo accordi aziendali specifici. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita per il periodo di raccolta mele/uva, nel limite di 80 ore annue, con un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore come stabilito dall’art. 34 del C.C.N.L. L’orario di lavoro di 40 ore settimanali, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione di norma dal lunedì al venerdì, darà diritto a 52 ore annue, utilizzate sotto forma di permessi individuali retribuiti. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro cui all’art. 34 del vigente C.C.N.L., è regolata nelle modalità previste dall’art. 21 del presente C.C.P.L. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile materia agli ope- rai addetti alle stalle e alle strutture agrituristiche deve essere assicurato un riposo continuativo di 12 (dodici) mesi, la media 8 ore in coincidenza delle ore ordinarie lavorate previste notturne. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia a xxxxxx- sta della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, nei regimi d’orario “5+2” primi 3 anni di vita del figlio è concessa la trasformazione a part-time con un minimo di 24 ore settimanali di rapporto di lavoro. Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 37, è previ- sta una riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanaliqualifi- ca, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. (Per gli altri limitiIl rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la norma- tiva vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, confrontare il precedente articolo 119)nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni. Resta inteso che la mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente con il Lavoratore dovrà conosceresabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie. Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente C.C.P.L., sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale specifici accordi aziendali potranno prevedere l’automatico allinea- mento del salario e dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema lavoro a quello dei dipendenti di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date ruolo pub- blico impiegati con la mansione di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneoperaio agricolo presso la stessa Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territo- riali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordi- nario di lavoro. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.eventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie. Si considera:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 la durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi non può in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinarioogni caso superare, per il tempo previstoogni periodo di sette giorni, le 40 (quaranta) 48 ore, comprese le ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’annostraordinario. In ogni caso, nell’arco mobile La durata media dell’orario di 12 (dodici) lavoro di cui al precedente comma deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per il predetto calcolo è elevato a dodici mesi, la media a fronte delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro: - esigenze legate all’organizzazione di fiere e manifestazioni nonché per le attività connesse; - ricorrenze di eventi e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi; - iniziative promo-pubblicitarie; - necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria; - punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato. Xxxxx restando l’orario normale di lavoro come definito al comma 1, tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 12 ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere annue di 40 (quaranta) settimanalipermessi retribuiti. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario 8 ore o frazioni di lavoro, i propri diritti in tema esse tenendo conto delle esigenze di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanecontinuità dell’attività produttiva.

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Samples: www.assipan.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più set- timane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settima- nale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrat- tazione territoriale. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della setti- mana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale ora- rio in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla pe- culiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di partico- lari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sa- bato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro straordi- nario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale  Durata massima dell’orario di lavoro Per tutto il personale, la durata normale della prestazione lavorativa, è conforme a quanto previsto dall’art 3, comma 1 del D.Lgs 66/2003, e dall’art. 118 del C.C.N.L. dei Servizi. Salvo autorizzazione del proprio Responsabile, ai collaboratori non è permesso rimanere in Azienda oltre i tempi massimi dell'orario di lavoro giornalmente previsti, come per altro lasciare il posto di lavoro prima del termine della giornata lavorativa. L’accesso alle sedi in giornate o orari diversi dalla normale apertura delle stesse, potrà avvenire solo in presenza di un Responsabile di Servizio o di persona da lui delegata, che sotto la propria responsabilità, si effettua mediante ricorso allo straordinario incaricherà dell’apertura e della chiusura degli uffici e della sicurezza.  personale full time: 40 ore settimanali Per tutti i collaboratori soggetti al rispetto dell’orario di lavoro assunti con riposo compensativo contratto full time, l’orario giornaliero è di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali, articolate su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per il personale non soggetto al vincolo di orario (nei casi individuali) e/dirigenti, quadri - art.134 C.C.N.L), si presume che l’orario di lavoro prestato settimanalmente sia di almeno 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previstonecessario al regolare funzionamento dei servizi.  personale part time: l’orario giornaliero e settimanale è definito individualmente, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo all’interno del contratto di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneassunzione.

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Samples: www.trevisoglocal.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario In applicazione del comma 2 dell’art. 31 del CCRL, l’orario di lavoro - è di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi e due rientri pomeridiani, da effettuarsi ordinariamente nelle giornate di martedì e mercoledì. L’orario convenzionale è il seguente: Dal lun. al ven. 8,00 14,00 Pomeriggio Ingresso Uscita 16,00 19,00 Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative e d’intesa con il Dirigente, i rientri possono essere effettuati in giornata diversa dal martedì e mercoledì, in forma permanente o temporanea, od ancora l’orario può essere articolato su un solo rientro settimanale. Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione , è ammessa un’articolazione dell’orario che non preveda il rientro pomeridiano, in tale caso la prestazione continuativa massima sarà di sette ore e quindici minuti. La composizione multiperiodale dell’orario pausa giornaliera tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano ha durata di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/almeno trenta minuti. La pausa giornaliera non può incidere sulle fasce orarie obbligatorie. Nel caso di specifiche esigenze di gestione, di servizio o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in di sperimentazione possono prevedersi particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale articolazioni dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema per periodi determinati, sulla base di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitarespecifiche intese preventive fra la Direzione generale le XX.XX. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori e la RSU (qualora presente). Negli accordi saranno specificatamente individuate le date suddette esigenze gli ambiti e il periodo di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneapplicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario La durata normale dell'orario di lavoro - La composizione multiperiodale effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto). Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In tali casirelazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, previa motivata comunicazione alla RSAcomma 4, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’annoD. Lgs. n. 66/2003, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione la durata media dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la media propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà deve essere effettuato nel periodo di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneriferimento anzidetto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è con- sentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevede- re particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesi- mo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario settimanale di lavoro - La composizione multiperiodale ordinario é di 38 ore; l’orario giornaliero non può superare nor- malmente le 8 ore. L’orario di cui sopra é riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’organizzazione di detti sistemi si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinariotenderà, per quanto possibile, al su- peramento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’istituzione. I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in mi- sura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il tempo previstomaggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello pre- scritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compen- sazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54 ed al D.P.R. 28 gennaio 1985, n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le 40 (quaranta) parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provin- ciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanalisettimanali di media, fino al massimo calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi. Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, prendere a riferimento la media delle 8 ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento lavoro notturno nell’arco di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane4 settimane lavorative.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)lavoro, sulla base dell’art. In tali casi11 del citato C.C.N.L. Impiegati Agricoli 07/07/2021 e s.m.i., previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) è pari a ore settimanali, fino pari al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione % dell’orario ordinario contrattualmente previsto. Lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che l’orario di lavoro così descritto si intende in altri periodi dell’annoogni caso ordinario. Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il . In ogni caso, nell’arco mobile caso di 12 necessità aziendali è consentita la possibilità di definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (dodiciclausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e “6+1” dovrà essere disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le sarà di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 (due) settimanegiorni.

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Samples: Contratto Di Lavoro Individuale

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Si articola, di lavoro - La composizione multiperiodale norma, in 36 h. settimanali antimeridiane. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. (art. 51 comma 1 CCNL 29/11/2007) Nel caso si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)verifichino le condizioni previste dall’art. 55 CCNL 2006/09, l’orario viene ridotto a 35 ore settimanali. In tali casicoincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative. (art. 53 comma 2 lett.b CCNL 29/11/2007) Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, fatte salve esigenze straordinarie per il tempo previstofunzionamento della scuola. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, le 40 (quaranta) ore settimanalisu richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’a.s. per il personale a T.I. L’orario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni casogiornaliero, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media comprensivo delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e “6+1” dovrà essere dell’eventuale consumazione del pasto. Nel caso l’orario di 40 (quaranta) settimanaliservizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore deve avere una pausa pasto di 30 minuti. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119art. 51 comma 3 CCNL 29/11/2007). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto a.s. 2014/2015

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario del personale A.T.A. è di norma di 7 ore e 12 minuti continuative per 5 giorni alla settimana, è articolato in turni antimeridiani e pomeridiani, è funzionale alle esigenze di servizio. L’orario di servizio massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Se la prestazione di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Qualora per la tipologia professionale o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio prefissata, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, coerenza con le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo disposizioni del C.C.N.L. possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in altri periodi dell’anno. In funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni caso, nell’arco mobile singolo Istituto : Orario di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanelavoro flessibile; Orario plurisettimanale; Turnazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto

Orario di lavoro. composizione multiperiodale L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi*). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanequanto computata nel 3° elemento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è con- sentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscereall’acquacoltura e alle attività agrituristiche, sin dal momento in considerazione delle peculiari esigenze di comunicazione della composizione multiperiodale organizzazione del lavoro, i contratti pro- vinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti pre- visti dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitata- mente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordi- ne, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-conta- bile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funziona- le addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informa- tici. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il per- sonale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l’orario ordinario contrattuale di lavoro - resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La composizione multiperiodale durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/pre- vederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione del- l’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzio- ne di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. In tali casiL’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, previa motivata comunicazione alla RSAper un periodo massimo di 15 settimane l’anno, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, superando per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in regime cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione comple- tamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. CHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro in altri periodi dell’annoordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneUgualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al comma 11°.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per la altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dell’agricoltura

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può es- sere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente arti- colo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le at- tività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’ora- rio giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rima- nenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro