Common use of Orario di servizio Clause in Contracts

Orario di servizio. 1. L’orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al Capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno – 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di riposo. 2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32: a) il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno; b) Il numero dei turni diurni e notturni di ferie; c) Il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario ordinario. 3. L’orario di servizio degli uffici non operativi Centrali e Periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l’efficienza della Amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario di servizio è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità organizzative, indicati nell’allegato 1 del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Integrativo

Orario di servizio. 1) Per l’anno scolastico 2015/2016 l’Istituzione Scolastica per garantire la copertura di tutte le attività previste all’interno del Piano dell’Offerta Formativa ha le seguenti necessità: -durante il periodo di attività didattica Sede centrale Succursale Lun/ mart/giov/ven. L’orario 7,15 – 17,12 Lun/me 07,30 – 17,12 merc. 715 – 15,12 mart/giov/ven. 7,30 – 15,12 -durante il periodo di servizio delle strutture operative centrali sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, mese di luglio dopo il termine degli esami di stato e periferiche in cui si articola il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale mese di agosto): orario di apertura da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 14.42 2) In coerenza con le disposizioni di cui al Capo 1all’art. 53 del CCNL, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005per il soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione, n. 217, addetto all’attività sono adottate le sotto indicate tipologie di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore orario di lavoro diurno – 24 ore che possono coesistere tra di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di riposo. 2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32loro: a) il numero Orario di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno;lavoro ordinario b) Il numero dei turni diurni e notturni Orario di ferie;lavoro flessibile c) Il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario ordinario.Orario plurisettimanale d) Turnazione 3. L’orario ) L’articolazione dell’orario di servizio degli uffici non operativi Centrali e Periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è articolato lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, che varrà fino al fine di accrescere l’efficienza della Amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario di servizio è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdìtermine delle attività didattiche (9 giugno 2016). 4) L’orario di lavoro ordinario consiste nella prestazione dei sette ore e 12 minuti continuative per cinque giorni. 5) L’orario di lavoro flessibile consente di: a) Anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita considerando una flessibilità oraria di un quarto d’ora. 6) Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo vengono programmate per almeno tre ore consecutive. Sono fatti salvi gli ufficiAl fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, servizi i periodi di maggiore o minore concentrazione dell’orario devono essere individuati e unità organizzativenon possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, indicati nell’allegato 1 oppure attraverso la riduzione del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativinumero delle giornate lavorative.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo

Orario di servizio. 1. L’orario a) I progetti devono prevedere un orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche attività non inferiore alle trenta ore settimanali ovvero un monte ore annuo di millequattrocento ore. b) Nel caso in cui si articola il Corpo Nazionale progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su quattro, cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. c) Per equiparare i volontari impegnati in progetti con orario flessibile (con monte ore annuo di millequattrocento) a quelli impegnati in progetti con orario rigido, i ventisei giorni di permesso retribuito vengono conteggiati forfettariamente in 160 ore, per cui questi volontari, al termine dei Vigili dodici mesi di validità del Fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al Capo 1progetto, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 dovranno avere effettivamente svolto millecinquecentosessanta ore di lavoro diurno – 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di ripososervizio, comprensive dei permessi retribuiti come indicato nel capitolo 10, punto b). 2d) Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione. e) Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi. f) Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. Per I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio: per il personale impiegato in turni riconoscimento del rimborso il servizio non deve essere interrotto prima del completamento del terzo mese. g) È compito dell’Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32:servizio, sulla base di quanto sopra precisato. ah) L’Ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno; b) Il numero dei turni diurni e notturni di ferie; c) Il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario ordinario. 3. L’orario settimanali ovvero l’orario di servizio degli uffici riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto. Sarà cura dell’Ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell’arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non operativi Centrali e Periferici è prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, né del Corpo Nazionale recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste. In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l’efficienza della Amministrazione e di razionalizzare volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l’Ente si attiverà per far “recuperare” le ore in più entro il costo del lavoro pubblicomese successivo, tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario con l’avvertenza che i giorni effettivi di servizio è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 su cinque giorni settimanali, dal lunedì dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al venerdìvolontario con un preavviso di almeno 48 ore. 4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità organizzative, indicati nell’allegato 1 del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi

Appears in 1 contract

Samples: Decreto

Orario di servizio. 1. L’orario 11.1 I progetti sono articolati in venticinque ore settimanali ovvero in 1145 ore annuali, in relazione alla durata effettiva dei progetti, articolati su 4 - 6 giorni di servizio a settimana. 11.2 È concesso all'operatore volontario, per effetto della gestione flessibile dell'orario di servizio, svolgere un orario minimo di 20 ore settimanali ed un massimo di 36 ore settimanali, da distribuire uniformemente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto. 11.3 Non è possibile concludere le ore di servizio prima della fine del progetto. Nel computo delle strutture operative centrali 1145 ore di servizio rientrano i giorni di malattia, maternità, infortunio e periferiche le festività (esempio 25 dicembre, 1 maggio …), che conservano l’orario di servizio programmato. 11.4 Non è possibile tenere in cui si articola servizio gli operatori volontari oltre il Corpo Nazionale dei Vigili periodo di dodici mesi. 11.5 Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i mesi di durata del Fuoco è fissato in 24 ore continuativeprogetto, a partire dalla data di inizio. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. 11.6 È compito dell’Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato. Il personale di cui al Capo 1dirigente della struttura, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005nell'ambito della propria autonomia organizzativa, n. 217, addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi per esigenze di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore può predisporre nuovi ed ulteriori orari di lavoro diurno – 24 ore servizio a calendario rispetto a quanto previsto dal progetto. La predisposizione degli orari di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di ripososervizio non può prescindere dall'assenso del volontario che deve essere reso per iscritto. 2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32: a) 11.7 L’Ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno; b) Il numero dei turni diurni e notturni ore settimanali di ferie; c) Il numero servizio previsto dallo stesso. Sarà cura dell’Ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell’arco temporale di turni diurni e notturni riferimento. Atteso che per gli operatori volontari non è prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, ove si verifichi un prolungamento dell’orario, per esigenze di recupero delle servizio, l’Ente si attiverà per far “recuperare” le ore prestate in eccedenza all’orario ordinariopiù entro il mese successivo. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore. 3. L’orario 11.8 Non è consentito all’ente di servizio degli uffici non operativi Centrali e Periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l’efficienza della Amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario di servizio è fissato far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 8.00 23.00 alle ore 18.00 su cinque giorni settimanali6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, dal lunedì al venerdìa meno di espressa previsione nel progetto. 4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità organizzative, indicati nell’allegato 1 del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Rapporti Tra Enti E Operatori Volontari Del Servizio Civile Regionale

Orario di servizio. 1. L’orario Al fine di articolare l'orario di servizio delle strutture operative centrali nel modo più funzionale possibile in relazione all'orario di apertura dell'Istituzione, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, si conviene quanto segue: ◼ orario di apertura e periferiche in cui si articola chiusura dell'Accademia: dalle 08.00 alle 19.30 dal lunedì al venerdì; il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al Capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno – 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di riposo.sabato dalle 08.00 alle 14.00 2. Per il personale impiegato Le sopra indicate fasce orarie sono state stabilite in turni linea con l'espletamento dell'attività didattica che si svolge dalle ore 08.00 sino alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì e sino alle ore 14.00 nella giornata di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32: a) il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno; b) Il numero dei turni diurni e notturni di ferie; c) Il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario ordinariosabato. 3. L’orario L'orario di servizio degli uffici non operativi Centrali e Periferici per il personale tecnico-amministrativo durante i periodi di attività didattica è così articolato: a. Le parti convengono che a tutto il personale coadiutore si applichi il regime delle 35 ore, ex art.38 del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco CCNL di comparto. La turnazione soddisfa le esigenze di funzionamento dell'istituzione ed è articolato al fine stabilita tenendo conto anche delle varie necessità personali, di accrescere l’efficienza della Amministrazione famiglia e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico"pendolarismo", tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario di segnalate dai dipendenti. b. Il servizio è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei coadiutori si articola su cinque giorni settimanali, due turni: 1° turno: dal lunedì al venerdìsabato dalle 08.00 alle 14.00 2° turno: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 4c. Si applica la flessibilità sia all’entrata che all’uscita di entrambi i turni nella misura di 30 minuti prima e 60 minuti dopo l’orario previsto per l’entrata e 30 minuti prima e 72 minuti dopo l’orario previsto per l’uscita. d. Il personale è così suddiviso: sedi di Macerata: 1^ squadra - n° 3 coadiutori di cui uno nella sede di p.zzo Galeotti 2^ squadra - n° 3 coadiutori di cui uno nella sede di p.zzo Galeotti sede IRM di Montecassiano: 3^ squadra - n° 2 coadiutori di cui uno il sabato effettuerà il turno antimeridiano principalmente presso la sede di via Xxxxxxx a Macerata. Sono fatti salvi gli ufficiLe squadre si alterneranno con cadenza settimanale. e. L'attribuzione delle mansioni e dei reparti di pulizia e sorveglianza di ciascun coadiutore viene fissata all’interno del verbale dell’assemblea del personale. Il personale coadiutore può, servizi per esigenze di servizio, essere destinato ad altri reparti per effettuare sorveglianza e/o pulizia, in caso di disfunzioni e unità organizzativedi assenze da verificare di volta in volta. f. A domanda degli interessati, indicati nell’allegato 1 per motivi personali, è consentito lo scambio giornaliero del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime turno di orario articolato su 5 giorni lavorativilavoro previa autorizzazione del Direttore amministrativo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Orario di servizio. 1. L’orario 11.1 I progetti sono articolati in venticinque ore settimanali, articolati su 4 - 6 giorni di servizio a settimana, come indicati nei rispettivi progetti. 11.2 È concesso all'operatore volontario, per effetto della gestione flessibile dell'orario di servizio, svolgere un orario minimo di 20 ore settimanali ed un massimo di 36 ore settimanali, da distribuire uniformemente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto. 11.3 Nel computo delle strutture operative centrali ore di servizio mensili rientrano: i giorni di permesso, i giorni di malattia, maternità, infortunio e periferiche le festività (esempio 25 dicembre, 1 maggio ecc.), che ricadono all’interno dei giorni di servizio (Rif. orario di servizio) e ne conservano l’orario. 11.4 Non è possibile tenere in cui si articola servizio gli operatori volontari oltre la durata del progetto d’intervento approvato. 11.5 Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio (coincidente con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissato in 24 ore continuativequarto mese). 11.6 È compito dell’Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato. Il personale di cui al Capo 1dirigente della struttura, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005nell'ambito della propria autonomia organizzativa, n. 217, addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi per esigenze di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore può predisporre nuovi ed ulteriori orari di lavoro diurno – 24 ore servizio a calendario rispetto a quanto previsto dal progetto. La predisposizione degli orari di riposo 12 ore di lavoro notturno – 48 ore di ripososervizio non può prescindere dall'assenso del volontario che deve essere reso per iscritto. 2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l’Amministrazione stabilirà ai sensi dell’art. 32: a) 11.7 L’Ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno; bore settimanali di servizio (25 ore) Il numero dei turni diurni e notturni previsto dallo stesso. Sarà cura dell’Ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell’arco temporale di ferie; c) Il numero riferimento. Atteso che per gli operatori volontari non è prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, ove si verifichi un prolungamento dell’orario, per esigenze di turni diurni e notturni servizio, l’Ente si attiverà per far “recuperare” le ore in più entro il mese successivo. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario ordinarioalmeno 48 ore. 3. L’orario 11.8 Non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, a meno di espressa previsione nel progetto. 11.9 Coerentemente con l’emergenza sanitaria da infezione covid-19 ed alle nuove forme di servizio degli uffici non operativi Centrali (da remoto) introdotte durante lo stato di emergenza, è possibile, in via eccezionale e Periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine per comprovati motivi, attivare per alcuni periodi un servizio “da remoto” (ossia l’operatore volontario opera presso il luogo in cui dimora) o in modalità “mista” ovvero in parte in sede e parte da remoto. La possibilità di accrescere l’efficienza della Amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalità e gli obbiettivi attivare temporaneamente un servizio “da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro del 21.06.2000. L’orario remoto” andrà preventivamente concordata con l’ufficio regionale di servizio è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 civile. Le attività realizzate “in remoto” dovranno essere tracciate nell’orario di servizio (DDS n. 231/SPO/2020, allegato 4), caricato su cinque ogni singolo progetto di SIFORM2, con chiara indicazione dei giorni settimanalie dell’orario stabilito per dette attività. Il registro delle presenze giornaliere verrà compilato coerentemente all’orario di servizio stabilito e nei giorni di servizio “in remoto” al posto della firma in presenza, dal lunedì verrà apposta la dicitura “in Smart Working” con rimando ad un “timesheet” mensile delle attività realizzate in remoto (da allegare al venerdìregistro delle presenze mensili). Per le attività realizzate “in remoto”, resta fermo l’obbligo dell’operatore volontario di perseguire gli obiettivi assegnati dall’ente. La firma apposta dall’operatore locale di progetto sul registro delle presenze mensile conferma il corretto svolgimento degli obiettivi assegnati. 4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unità organizzative, indicati nell’allegato 1 del D.M. 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Rapporti Tra Enti E Operatori Volontari Del Servizio Civile Regionale