Common use of Organismo paritetico per l’innovazione Clause in Contracts

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o all’Azienda o Ente; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui all’art. 9, al successivo comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente6. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativaall’Amministrazione. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essodi cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del dell’accordo triennale recepito dal presente contratto decreto, nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacaledell’Amministrazione; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero l’amministrazione manifesti la necessità di affrontare le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentaletematiche oggetto dell’organismo; c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o all’Azienda o Ente; d) adotta può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti inoltrate proposte e programmi contributi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratoriOrganizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c)fattibilità. 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestraleinformazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure disposizione per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Nel caso in cui l’Organismo Costituiscono oggetto di cui al presente articolo non venga istituito entro trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione servizi anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie; b) progetti e proposte per il miglioramento della legalità, salute e della qualità sicurezza nei luoghi di lavoro; c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del lavoro personale; e) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità; f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto personale; g) proposte per l’individuazione dei criteri generali inerenti l’adeguatezza delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzionestrutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione; h) progetti e proposte concernenti gli organici. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Accordo Sindacale, Rinnovo Contratto Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o all’Azienda o Ente; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- burn-out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o all’Azienda o Ente; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Entedi Formez PA. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazioneformative, al lavoro agile, agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente all'Istituto o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti parti si impegnano entro 30 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizionea provvedere alla sua costituzione. Esso: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Entedell’Istituto, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino ogni qualvolta l’Istituto manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmettepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa contrattazione, sulle materie di competenza di quest’ultima quest’ultima, o all’Azienda o Enteall’Istituto; d) adotta un regolamento che ne disciplini il le proprie modalità di funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018vincolanti; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)sindacali, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza rea- lizza una modalità relazionale finalizzata consultiva fina- lizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni or- ganizzazioni sindacali di cui all’art. 98, comma 3, lettera b) 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), ) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere carat- tere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione organizza- zione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro la- voro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazioneformazio- ne, al lavoro agile, agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, - al fine di formulare proposte all'Azienda all’Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essol’innovazione: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni or- ganizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonché da una rappresentanza dell’Azienda dell’A- zienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente componen- te sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno l’anno e, comunquecomun- que, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmettepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali nego- ziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie mate- rie di competenza di quest’ultima quest’ultima, o all’Azienda o Ente; d) adotta può adottare un regolamento che ne disciplini discipli- ni il funzionamento; e) svolge può svolgere analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure Mi- sure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio ). Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 98, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), ) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma com- ma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo dell’organi- smo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinatodeter- minato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale per- sonale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare disincentiva- re elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018). 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. (art. 6 CCNL 17.12.2020) 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Enteorganizzativo. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione organizzazione, innovazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - servizi – anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di alle politiche formative, allo stress lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. Si stabilisce fin d’ora che, salvo non sia già costituito e operante, l’Organismo dovrà essere costituito e tenere la prima riunione entro il mese successivo alla sottoscrizione del presente CCDI. 4. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essol’innovazione: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) del presente contratto CCNL F.L. 2016-2018, nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Entedell’amministrazione, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale, quale la modifica della macrostruttura dell’Ente; c) trasmettepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima quest’ultima, o all’Azienda o Enteall’amministrazione; d) adotta può adottare un proprio regolamento che ne disciplini per disciplinare il suo funzionamento;, con particolare riguardo alle modalità della sua convocazione, di verbalizzazione delle riunioni e di espressione dei suoi orientamenti e proposte. e) svolge analisi5. Costituiscono oggetto di informazione, indagini nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’art. 29 commi 1 e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 2 del CCNL F.L. 2016-2018 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del di personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività). 46. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 97 comma 2, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti lett. a) del CCNL F.L. 2016- 2018 e materie), o da gruppi di lavoratoridall’amministrazione. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 34, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) I previsti pareri del CCNL del 21 maggio 2018Comitato dovranno essere espressi nei termini temporali fissati dal proprio Regolamento ove adottato.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo In attuazione dell’art. 7 del Ccnl è istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione realizza al fine di realizzare una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente.dell’Azienda 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo L’Organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed è formato composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto Ccnl nonché da un componente di ciascuna delle sigle sindacali rappresentate all’interno della RSU, nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con da questa ritenuta di rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) 3. L’Organismo paritetico per l’innovazione agisce secondo quanto stabilito dal succitato art. 7 del Ccnl, ed in particolare: • si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmette; • può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima quest’ultima, o all’Azienda o Ente; d) adotta all’Azienda; • può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge , ivi comprese le forme e modalità di convocazione; • può svolgere analisi, indagini e studi, e ; • può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi essere destinatario di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi elaborati dalla RSU o dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), firmatarie del Ccnl o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione; • è destinatario, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolospecifica informazione in merito agli andamenti occupazionali, i ai dati sui contratti a tempo determinato, i ai dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i ai dati sulle assenze di personale di cui all’artpersonale 4. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui In prima applicazione, l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) l’innovazione entra in funzione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018presente Ccia.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo L'organismo paritetico per l’innovazione realizza l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 12 unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Enteorganizzativo. 2. L’organismo L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione organizzazione, innovazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - servizi – anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di alle politiche formative, allo stress lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo L'organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essol'innovazione: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7 comma 2, lett. a), nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Entedell'amministrazione, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmettepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi all'esito dell'analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima quest'ultima, o all’Azienda o Enteall'amministrazione; d) adotta può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’artall'art. 97 comma 2, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti lett. a) e materie), o da gruppi di lavoratoridall'amministrazione. In tali casi, l’organismo l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’artall'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 201829. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9….., comma 3, lettera b) (Contrattazione contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie), su materie)su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Entedell’amministrazione. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazioneformative, al lavoro agile, agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda amministrazione a livello nazionale o Entedi sede unica. Le Aziende o Enti amministrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivatonecessario, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto di cui all’art …., comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Entedell’Amministrazione, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmettepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima quest’ultima, o all’Azienda o Enteall’amministrazione; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) dall’art.79 del CCNL del 21 maggio 12 febbraio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti soggetti, livelli e materie), comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo L'organismo paritetico per l’innovazione l'innovazione realizza una modalità modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’artall'art. 97, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), 3 su tutto ciò xxx' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Entedell'amministrazione. 2. L’organismo L'organismo di cui al presente articolo è e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalitàlegalita', della qualità qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazioneformative, al lavoro agile, agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -lavoro, sulle alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, burn-out - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo L'organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essol'innovazione: a) ha composizione paritetica ed è e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché di cui all'art. 7, comma 3, nonche' da una rappresentanza dell’Azienda o Entedell'amministrazione, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalità modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmettexxx' trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi all'esito dell'analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima quest'ultima, o all’Azienda o Enteall'amministrazione; d) adotta puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge puo' svolgere analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti anche in riferimento a quanto previsto dall’artdall'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza 79 del personale) del CCNL del 21 maggio 2018presente contratto; f) redige un report annuale delle proprie attivitàeffettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in collaborazione con questi ultimi. 4. All’organismo All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’artall'art. 97, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lett. lettera c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’artall'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza 79 del personale) del CCNL del 21 maggio 2018presente contratto. 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui all’art. 9, al successivo comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente6. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativaall’Amministrazione. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essodi cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del dell’accordo triennale recepito dal presente contratto decreto, nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacaledell’Amministrazione; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero l’amministrazione manifesti la necessità di affrontare le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentaletematiche oggetto dell’organismo; c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o all’Azienda o Ente; d) adotta può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti inoltrate proposte e programmi contributi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratorifirmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c)fattibilità. 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestraleinformazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure disposizione per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Nel caso in cui l’Organismo Costituiscono oggetto di cui al presente articolo non venga istituito entro trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione servizi anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie; b) progetti e proposte finalizzate per il miglioramento della legalità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale; e) proposte applicative della qualità normativa in materia di pari opportunità; f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del lavoro personale; g) proposta per l’individuazione dei criteri generali inerenti l’adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione; h) progetti e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzioneproposte concernenti gli organici. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Rinnovo Contratto Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno …..unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Enteorganizzativo. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione organizzazione, innovazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - servizi – anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di alle politiche formative, allo stress lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.. Per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa sono ricondotte all’organismo anche le proposte in ordine alle linee di indirizzo ed ai criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno; 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essol’innovazione: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) (Contrattazione integrativa: soggetti), nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Entedell’amministrazione, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmettepuò trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima quest’ultima, o all’Azienda o Enteall’amministrazione; d) adotta può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 97 comma 2, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti lett. a) e materie), o da gruppi di lavoratoridall’amministrazione. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’art. 83 …. (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018). 6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui all’art. 9, al successivo comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente6. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativaall’Amministrazione. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Essodi cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del dell’accordo triennale recepito dal presente contratto decreto, nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacaledell’Amministrazione; b) si riunisce, obbligatoriamente riunisce almeno due volte l'anno l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero l’amministrazione manifesti la necessità di affrontare le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentaletematiche oggetto dell’organismo; c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o all’Azienda o Ente; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attività. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti inoltrate proposte e programmi contributi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratorifirmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c)fattibilità. 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestraleinformazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure disposizione per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Nel caso in cui l’Organismo Costituiscono oggetto di cui al presente articolo non venga istituito entro trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione servizi anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie; b) progetti e proposte per il miglioramento della legalità, salute e della qualità sicurezza nei luoghi di lavoro; c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del lavoro personale; e) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità; f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto personale; g) proposte per l’individuazione dei criteri generali inerenti l’adeguatezza delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzionestrutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione; h) progetti e proposte concernenti gli organici. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.

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