Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale presso altri soggetti – e con contratti di natura flessibile.
2. Il presente CCI ha durata triennale decorrente dall’1.1.2019 e sino al 31.12.2021, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, per le parti sostituite o incompatibili, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l’amministrazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018.
3. I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, possono essere negoziati con cadenza annuale a richiesta delle parti. In tal caso, la convocazione avverrà entro 15 giorni dalla richiesta.
4. Il presente contratto, ai sensi del comma 2, conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro incompatibili con la prosecuzione dei predetti effetti, per le parti incompatibili e di applicazione immediata e precettiva. 4bisLe parti si riservano di riaprire il tavolo delle trattative, in base al sistema delle relazioni sindacali vigente, qualora intervengano nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o nuove norme che riguardino istituti regolati nel presente C.C.I..
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato (art.14 CCNL 22.1.2004) ivi compreso il personale comandato o distaccato,
2. Esso ha validità triennale, ed i suoi effetti decorrono dal 1 gennaio 2020, prevedendo in sede di prima applicazione il riconoscimento delle indennità in esso normate dal mese di febbraio 2020 comprendendo le indennità sospese nel mese di gennaio 2020.
3. Salvo non sia diversamente indicato nel testo del presente CCDI i richiami ed articoli del CCNL si intendono riferiti a quello sottoscritto il 21.05.2018.
4. E’ fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 7 del CCNL.
5. L’amministrazione si impegna a convocare il tavolo negoziale entro trenta giorni dall’approvazione del piano della Performance e comunque non oltre il 30 giugno.
6. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
7. Quanto disciplinato nel presente contratto decentrato sostituisce integralmente tutte le disposizioni contenute nei precedenti CCI che divengono pertanto non applicabili, fatti salvi eventuali espressi richiami.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Esso ha validità quadriennale ed i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
3. E’ fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente CCDI si applica, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di comparto, a tutto il personale dipendente del Consiglio regionale appartenente alle categorie, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato, salvo diverse disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente contratto ha efficacia dalla data di definitiva sottoscrizione, ha durata triennale, e sostituisce ed abroga i contratti collettivi decentrati integrativi e gli accordi sindacali sottoscritti in precedenza, fatta eccezione dei seguenti accordi che continuano ad esplicare i loro effetti:
a) “Accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione dell’articolo 1 della l. r. 12/2014, del 10% delle risorse stabili del “fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni e Autonomie Locali” sottoscritto il 12 marzo 2015;
b) “Accordo di contrattazione per la riduzione, in applicazione dell’articolo 7, comma 17, della l. r. 17/2015, del 10% delle risorse stabili del “fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni e Autonomie Locali.” sottoscritto il 15 settembre 2016.
3. Resta ferma la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e dei principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività, secondo le modalità previste dall’articolo 68 del CCNL del 21 maggio 2018.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo. Le disposi...
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori di qualifica non dirigenziale in servizio presso l’Ente a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro.
2. Esso avrà vigenza dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2020; tuttavia, conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
3. I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, saranno negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti. In tal senso, le parti concordano che la convocazione delle delegazioni trattanti, escluse le cause di forma maggiore, debba avvenire di norma entro il mese di marzo di ciascun anno.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Paciano, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale, fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha validità per il triennio 2012/2014 e comunque e’ automaticamente prorogato fino alla firma del successivo CCDI. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino norme incompatibili con il presente CCDI. Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni derivanti dalla volontà delle parti.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente contratto decentrato, redatto ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 1/4/1999, così come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22/1/2004, si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale, fatti salvi diversi accordi o disposizioni particolari contrattuali.
2. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1.1.2015, poiché non vengono modificati i criteri precedentemente adottati per la gestione dei vari istituti, salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino norme incompatibili con il presente CCDI.
3. Si da atto che l’Amministrazione comunale ha proceduto alla costituzione del fondo contrattazione decentrata 2015 sulla base di quanto previsto dal contratto CCNL e delle disponibilità inserite nel bilancio di previsione e dai vincoli di legge.
4. La costituzione del fondo ha tenuto conto per l’intero anno 2015 della presenza in organico del personale di vigilanza e SUAP che è transitato con decorrenza 1.4.2014 dalla Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino a seguito di scioglimento di tale Ente.
5. Le parti danno atto, in proposito, che la costituzione del fondo del Comune di Gattinara è stata effettuata applicando all’ammontare del fondo stesso che sarebbe risultato in assenza della reinternalizzazione dei servizi di Polizia Municipale e SUAP, un aumento calcolato, per il personale, partendo dalla quota 2014 che era rapportata a 9 mesi e rapportandola a 12 mesi e, per l’indennità di posizione e risultato del comandante incrementando il fondo della cifra necessaria a corrispondere le indennità come definite dall’Amministrazione.
6. Dei conteggi eseguiti viene data informativa alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1-Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato (ivi compreso il personale qui comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale), con contratto dì formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato. 2-Esso ha validità triennale e precisamente dal 01/01/2016 al 31/12/2018. 3-E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, ìI miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. 1. Il presente contratto integrativo decentrato, redatto ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 21.05.2018 per il Comparto Funzioni Locali, si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente del Consorzio con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Il periodo di riferimento è 0.00.0000 - 00.00.0000.
3. In considerazione del rinnovo del CCNL di comparto avvenuto in data 21 maggio 2018 per l’anno 2018, si intendono confermati gli istituti a carattere normativo già previsti nel CCDI 2017 per quanto compatibili con il nuovo CCNL.
4. L’applicazione degli istituti normati nel presente CCDI agli artt. 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14 decorrerà dall’1.01.2019.
5. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria. Art. 3 – Verifiche dell’attuazione del contratto