Common use of Pari opportunità Clause in Contracts

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;

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Samples: Not Specified, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR della Pubblica Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamentod’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;; • processi di mobilità. 4. L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire attivare misure e meccanismi tesi ad affermare una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici. 2. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del contratto. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento. 3. Tali comitati hanno il compito di affermare una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991valutano le iniziative assunte dagli enti, n. 125a norma del successivo comma 6 e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all’interno della categoria nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita. 4. I comitati per le pari opportunità sono composti da un rappresentante dell’ente, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito funzioni di presidente, da una persona designata un componente designato da ciascuna ognuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL CCRL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplentefunzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari. 25. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare I comitati per le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;hanno il compito di:

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Pari opportunità. 1. Al fine ) Le Parti convengono sulla opportunità di consentire una reale realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uominiuomo-donnedonna, è istituito, presso il MPI il Comitato interventi che favoriscano pari opportunità con il compito nel lavoro anche attraverso attività di proporre misure adatte studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a creare effettive condizioni di favore delle lavoratrici. 2) Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità, secondo all’Ente Bilaterale di riferimento. sono assegnati i principi definiti seguenti compiti: - studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; - seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro; - promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa; - individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla legge 10 aprile 1991Legge 8 marzo 2000, n. 12553; - predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti; - favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; - analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; - raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche; - individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nei luogo di lavoro, con particolare riferimento all'artriguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna L'eventuale adesione delle organizzazioni sindacali aziende agli schemi di comparto firmatarie del presente CCNL progetto di formazione professionale concordemente definiti e da un pari numero recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione benefici previsti dalle disposizioni di proposte legge vigenti in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991materia. 3) Annualmente l’Ente Bilaterale di riferimento presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite In questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte formulate dal Comitato pari opportunitàsulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, per ciascuna quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;componenti.

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Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo

Pari opportunità. 1. Al fine Le parti convengono sulla opportunità di consentire una reale realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uominiuomo-donnedonna, è istituito, presso il MPI il Comitato interventi che favoriscano pari opportunità con il compito nel lavoro anche attraverso attività di proporre misure adatte studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna favore delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplentelavoratrici. 2. Il Comitato svolge Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità, all'EBITEN sono assegnati i seguenti compiti: a) raccolta studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei dati relativi alle materie rapporti di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornirelavoro; b) formulazione seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapari opportunità nel lavoro; c) cpromuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa; d) promozione individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative volte ad attuare ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 125/199153/2000 e diffondendo le buone pratiche; i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 3. Nell'ambito dei vari livelli Annualmente l'EBITEN presenterà un rapporto, completo di relazioni sindacali devono essere sentite materiali raccolti ed elaborati. In questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte formulate dal Comitato pari opportunitàsulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, per ciascuna quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;componenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. (1. Al fine ) Le parti convengono sull’opportunità di consentire una reale parità uomini-donnerealizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e (2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge alla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) raccolta studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei dati relativi alle materie rapporti di propria competenzalavoro, che l'amministrazione è tenuta a fornireivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro; b) formulazione seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapari opportunità nel lavoro; c) cpromuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento; d) promozione individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai Fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative volte ad attuare ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 125/1991.53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche; 3. Nell'ambito dei vari livelli i) individuare iniziative volte al superamento di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine ogni forma di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni discriminazione nel luogo di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativolavoro, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale; l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai corsi sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006. (3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e aggiornamento recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. (4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale. (5) La Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti. (6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte quantitativa dell'occupazione femminile nei Settori. (7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti. (8) L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di lavoro; o fruizione del part-time;responsabilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, azien- dale) a favore delle lavoratrici. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di istituita la Commissione permanen- te per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge alla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) raccolta studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utiliz- zando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei dati relativi alle materie rappor- ti di propria competenzalavoro, che l'amministrazione è tenuta a fornireivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro; b) formulazione seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapari opportunità nel lavoro; c) cpromuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favoren- do anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento/reinserimento; d) promozione individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguar- dare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di asten- sione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la cresci- ta professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative volte ad attuare ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favo- rendo le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi iniziative legate agli accordi di cui all’articolo 9 della legge n. 125/1991.53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche; 3. Nell'ambito dei vari livelli i) individuare iniziative volte al superamento di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine ogni forma di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni discriminazione nel luogo di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativolavo- ro, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni riguardo a quella salariale e di accesso ai corsi di alla formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-timeprofessionale;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle associazioni professionali, il Comitato per le pari opportunità opportunità, con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125n.125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplenteall'art.1. 2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991opportunità nazionale. 3. Nell'ambito Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari opportunità in campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei vari livelli contenuti d'insegnamento. 4. Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di relazioni formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali devono abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere sentite le costituiti appositi comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione. 6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, per ciascuna anche ai fini delle materie sottoindicateazioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratricin.125, saranno concordati interventi utili a promuovere: o - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o - azioni positive, positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o - iniziative volte ad attuare le direttive dell' Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti. 7. Gli effetti delle iniziative assunte dall'amministrazione scolastica a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità seguito degli orari accordi decentrati di lavoro; o fruizione cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del part-time;comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo se- condo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare parti- colare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro Mi- nistro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite sen- tite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna cia- scuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento riferi- mento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;; • processi di mobilità. 4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funziona- mento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n° 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Co- mitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pub- blicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'en- trata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il fun- zionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nomi- nato dal Direttore regionale.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero inferiore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di - accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificatequello regionale; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-part- time;; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n.92/131/CEE. Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo esemplificativo un codice tipo (allegato 1).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto pre- visto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla pro- mozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero inferiore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite for- me di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’ammini- strazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione con- trattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari op- portunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di - accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento de- gli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utiliz- zando per quest’ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale eu- ropeo e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificatequello regionale; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nel- la fruizione del part-time;; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pub- blicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un qua- driennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo esemplifi- cativo un codice tipo (allegato 1).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. (1. Al fine ) Le Parti convengono sulla opportunità di consentire una reale realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uominiuomo-donnedonna, è istituito, presso il MPI il Comitato interventi che favoriscano pari opportunità con il compito nel lavoro anche attraverso attività di proporre misure adatte studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a creare effettive condizioni di favore delle lavoratrici. (2) Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge all’EBITEN sono assegnati i seguenti compiti: a) raccolta studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei dati relativi alle materie rapporti di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornirelavoro; b) formulazione seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapari opportunità nel lavoro; c) cpromuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa; d) promozione individuare iniziative di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positiveaggiornamento e formazione professionale, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, anche al fine di prevedere misure salvaguardare la professionalità di coloro che favoriscano effettive pari riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità nelle condizioni offerte dalla Legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di lavoro "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativocui all'articolo 9 della Legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche; i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nei luogo di lavoro, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni riguardo a quella salariale e di accesso ai corsi alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in generale; o flessibilità degli orari materia. (3) Annualmente l’EBITEN presenterà un rapporto, completo di lavoro; o fruizione del part-time;materiali raccolti ed elaborati. In questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi, CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi

Pari opportunità. 1. Al fine Le parti convengono sulla opportunità di consentire una reale realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uominiuomo-donnedonna, è istituitointerventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte territoriale, aziendale) a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna favore delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplentelavoratrici. 2. Il Comitato svolge In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) raccolta studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei dati relativi alle materie rapporti di propria competenzalavoro, che l'amministrazione è tenuta a fornireivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro; b) formulazione seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapari opportunità nel lavoro; c) cpromuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento; d) promozione individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative volte ad attuare ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 125/1991.53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche; 3. Nell'ambito dei vari livelli i) individuare iniziative volte al superamento di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine ogni forma di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni discriminazione nel luogo di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativolavoro, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni riguardo a quella salariale e di accesso ai corsi di alla formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-timeprofessionale;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. (Art. 18 del CCNL del 1999) . 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI MIUR il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Pari opportunità. (Art. 18 del CCNL del 1999) . 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI MIUR il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti 5.1 e 5.2 il compito di proporre misure adatte individuare iniziative dirette a creare effettive promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i princìpi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale. Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti (FEDERMECCANICA-ASSISTAL e FIM-FIOM-UILM) con lo scopo di svolgere attività di studio, secondo i principi definiti dalla ricerca e promozione sui princìpi di parità di cui alla legge 10 aprile 19919.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento. La Commissione opera: 1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento della occupazione femminile nel settore con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali alle diverse tipologie di comparto firmatarie del presente CCNL rapporto di lavoro (contratti di formazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR lavoro, contratti part-time, ecc.) e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale; 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali; con il compito di: a) raccolta dei dati relativi analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle materie realtà aziendali interessate da processi di propria competenzaristrutturazione e riorganizzazione, che l'amministrazione è tenuta a fornirein collegamento con l'Organismo paritetico bilaterale di cui all'accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 34 e con gli organismi istituzionali operanti in materia; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapromuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; c) cindividuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie; d) promozione raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2 significative iniziative volte ad attuare di azioni positive adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a FEDERMECCANICA e ASSISTAL con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti; e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i princìpi di pari opportunità nel lavoro; f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, caratteristiche del fenomeno; al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei princìpi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia; g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di sviluppo professionale cui al successivo punto 5.2 e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro attività. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle lavoratrici: o percorsi parti, presieduta a turno da un componente dei 2 gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, cui al superamento degli stereotipi nei libri di testosuccessivo punto 5.2, alle politiche delegazioni che hanno stipulato il presente contratto. Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di riforma; o azioni positiveesperti/e nominati di comune accordo. Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;questa sede verranno presentate tanto

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Samples: CCNL 5 Luglio 1994

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte L’Amministrazione si impegna ad attuare le direttive comunitarie misure necessarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive favorire pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici: o percorsi lavoratrici in seno alla famiglia, secondo le finalità della legge 125/91 e successive modificazioni e le disposizioni contenute nel CCNL integrativo del 15/9/2000 che qui si intendono integralmente richiamate. Le suddette misure sono concordate a seguito di formazione mirata proposte operative presentate dalle parti. 2. La gestione del personale sulla e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul territorio. 3. Al fine di rimuovere gli atteggiamenti discriminatori per sesso individuati dalla legge 125/911 viene istituito il Comitato per le Pari Opportunità ( C.P.O. ) con il compito di svolgere quanto previsto all’art. 19, comma 3, lettere da a) a d) del predetto CCNL integrativo del 15/9/2000. In seno al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati le condizioni e gli strumenti idonei a garantire il funzionamento del predetto organismo. 4. Il Comitato per le Pari Opportunità è composto da: • un rappresentante dell’Ente, con funzioni di presidente, appositamente a ciò designato dal Sindaco; • un componente designato da ognuna delle XX.XX. , firmatarie del CCNL; • un pari numero di funzionari , in rappresentanza dell’Ente, appositamente designati dal Segretario Generale / Direttore Generale , sentita la conferenza dei Dirigenti; • un pari numero di supplenti , per i casi di assenza dei titolari 5. I criteri per la scelta dei componenti il C.P.O., in cui la presenza delle donne dovrebbe essere maggioritaria, tengono conto: • della sensibilità dimostrata nei confronti della cultura della parità • delle possibili esperienze maturate nel campo delle Azioni Positive. 6. Tutti i piani, i progetti e le relative misure indicate al precedente comma 1, elaborati dal C.P.O., nonché le proposte derivanti dai risultati dei lavori svolti, sono concordati in sede di negoziazione decentrata . 7. Per tutto quant’altro non previsto in questa sede le parti fanno espresso rinvio alle norme del CCNL integrativo del 14/9/2000 relative alla materia delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;opportunità.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali l’obiettivo di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplentevalorizzare le risorse femminili. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare esame fra le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991Parti aziendali. 3. Nell'ambito L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all’articolo che precede. 5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei vari livelli lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunitàdetti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ciascuna ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario. 6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare: − iniziative di valorizzazione delle materie sottoindicate, al fine risorse femminili; − politiche di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge; − piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;dai fondi interprofessionali.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Pari opportunità. 1. Al fine In materia di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre sono confermate tutte e disposizioni dell’art.7 del D.P.R. 13 maggio 1987 n.268 e dell’art.28 del D.P.R. 1990 n.333 . L’amministrazione si impegna ad attuare le misure adatte a creare effettive condizioni di necessarie per favorire pari opportunità, opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo i principi definiti dalla le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art1991 n.125 e delle disposizioni contrattuali vigenti. 1( art.19 code contrattuali). Il Comitato è costituito Le parti individuano come prioritarie le seguente Azioni positive da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali attivare: ▪ Stesura del Regolamento antidiscriminatorio e sua applicazione in relazione alla gestione del nuovo sistema di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero classificazione ▪ Individuazione di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie meccanismi di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavorolavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali e delle istituzioni scolastiche ▪ Individuazione e correzione dei meccanismi che determinano differenze salariali nella retribuzione accessoria tra uomini e donne; ▪ Xxxxxxx, analisi e proposte sull’utilizzo del part- time tra le lavoratrici e sui conseguenti effetti su percorsi di carriera ▪ Xxxxxxx, analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici al rientro dell’assenza per maternità ▪ Ricerca, analisi e proposte sui meccanismi (modalità di svolgimento, orario, sede) che determinano la fruibilità o fruizione meno di percorsi formativi per le donne ▪ Ricerca sul fenomeno delle molestie sessuali nell’Ente ▪ Recepimento formale delle Raccomandazioni e Risoluzioni europee per la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali. La contrattazione delle citate Xxxxxx positive dovrà comunque tenere in considerazione il parere e le proposte del part-time;costituendo Comitato pari xxxxxxxxxxx.Xx ogni caso, fino alla data della sua costituzione, si farà riferimento alla Delegazione trattante.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero inferiore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di - accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificatequello regionale; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n.92/131/CEE. Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo esemplificativo un codice tipo (allegato 1).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni posi- tive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125istituiti presso ciascuna struttura, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero infe- riore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione contratta- zione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l'affermazione l’af- fermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di - accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest’ul- timo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificatequello regionale; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella frui- zione del part-time;; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'artall’art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazionedell’amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamentod’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi all’attribuzione d’incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;

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Samples: Not Applicable

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l'istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi Comitati paritetici per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero inferiore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: (a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l'Amministrazione è tenuta a fornire; (b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) (c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie Direttive della Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3125/91. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di - accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificatequello regionale; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla Per dare corso alle disposizioni normative contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'artl’Amministrazione provvede alla costituzione del Comitato pari opportunità, così come previsto dalla normativa vigente. 1Tale Comitato, costituito anche fra più Amministrazioni e/o comparti di contrattazione e/o aree contrattuali, é composto da un numero minimo di tre rappresentanti e da un massimo di sei designati dalle XX.XX. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazionenominati dall’Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR ha facoltà di accesso ad informazioni riguardanti il personale e designa può richiedere informazioni e proporre soluzioni in ordine: - alla consistenza degli organici ed agli sviluppi di carriera esistenti; - all’accesso, all’organizzazione ed alle modalità di svolgimento di percorsi formativi e/o di aggiornamento professionale; - alla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali presenti sul territorio; - al perseguimento di un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplenteequilibrio delle posizioni funzionali a parità di requisiti professionali nell’attribuzione di incarichi e/o funzioni di miglior qualità. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi può proporre all’Amministrazione, alle materie delegazioni trattanti e/o all’Agenzia particolari soluzioni organizzative in ordine all’attivazione di propria competenza“azioni positive”, che l'amministrazione è tenuta mirino a fornire; b) formulazione migliorare le condizioni di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991dei dipendenti e che eliminino eventuali discriminazioni esistenti sui percorsi professionali. 3. Nell'ambito dei vari livelli Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di relazioni sindacali devono cui deve essere sentite le proposte formulate dal data la massima pubblicizzazione. 4. Per il proprio funzionamento, il Comitato pari opportunitàusufruirà del supporto tecnico- logistico dell’Amministrazione e di permessi retribuiti per la presenza alle riunioni e per l’espletamento della propria attività, nonché delle risorse necessarie al proprio funzionamento. 5. In via sperimentale, per ciascuna delle materie sottoindicatequanto attiene ai rappresentanti del personale, al fine detti permessi, in misura non superiore a 100 ore annue individuali retribuite durante l’orario di prevedere misure che favoriscano effettive lavoro, dovranno intendersi aggiuntivi a quelli usufruiti dalle RSA o RSU, comunque denominate. Le problematiche formative connesse alle pari opportunità nelle condizioni rientrano nei programmi generali di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;formazione.

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Samples: Contract for Teaching Staff

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla Per dare corso alle disposizioni normative contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'artgli Enti provvederanno alla costituzione dei Comitati pari opportunità, così come previsti dalla normativa vigente. 1Tali Comitati, costituiti anche fra più Amministrazioni e/o comparti, sono composti da un numero minimo di tre rappresentanti e da un massimo di sei designati dalle XX.XX. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazionenominati dalle Amministrazioni. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR I singoli Comitati hanno facoltà di accesso ad informazioni riguardanti il personale nei singoli Enti e designa possono richiedere informazioni e proporre soluzioni in ordine: • alla consistenza degli organici ed agli sviluppi di carriera esistenti; • all’accesso, all’organizzazione ed alle modalità di svolgimento di percorsi formativi e/o di aggiornamento professionale; • alla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali presenti sul territorio; • al perseguimento di un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplenteequilibrio delle posizioni funzionali a parità di requisiti professionali nell’attribuzione di incarichi e/o funzioni di miglior qualità. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi potrà proporre agli Enti firmatari, alle materie delegazioni trattanti e/o all’Agenzia particolari soluzioni organizzative in ordine all’attivazione di propria competenza“azioni positive”, che l'amministrazione è tenuta mirino a fornire; b) formulazione migliorare le condizioni di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991dei dipendenti e che eliminino eventuali discriminazioni esistenti sui percorsi professionali. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, I Comitati relazionano al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle Presidente della Giunta provinciale sulle condizioni di lavoro e di oggettive in cui si trovano i lavoratori rispetto allo sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolasticoprofessionale, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso loro partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per la donna, con particolare riguardo alle situazioni di lavoro che possano presentare rischi per la salute riproduttiva. 4. Per il proprio funzionamento, i Comitati usufruiranno del supporto tecnico- logistico dell’Amministrazione e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte di permessi retribuiti per la presenza alle riunioni e per l’espletamento della propria attività, nonché delle risorse necessarie al proprio funzionamento. 5. In via sperimentale, per quanto attiene ai rappresentanti del personale, detti permessi, in misura non superiore a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari 100 ore annue individuali retribuite durante l’orario di lavoro; , dovranno intendersi aggiuntivi a quelli usufruiti dalle RSA o fruizione del part-time;RSU, comunque denominate. Le problematiche formative connesse alle pari opportunità rientrano nei programmi generali di formazione di cui all’art. 67.

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Samples: Educational Services

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono unaeffettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, secondo istituiti armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono unaeffettiva parità di opportunità uomo- donna nel lavoro. In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di appositi comitat i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991paritetici per le pari opportunità, n. 125istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fat t i salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero inferiore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: : a) raccolta dei dati dat i relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; ; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) ; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitat i per le pari opportunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di - accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest’ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e all'attribuzione d'incarichi quello regionale; presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o funzioni più qualificatea livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; o b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) promozione di iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché pratiche discriminatorie azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in generaleseno alla famiglia: - accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest’ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e quello regionale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilità. Le aziende e gli ent i favoriscono l’operatività dei Comitat i e garantiscono tut t i gli strument i idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitat i per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. Le parti convengono sull’opportunità di realizzare in ciascuna struttura sanitaria il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito C.U.G.) Il C.U.G., come previsto dalla L. n. 183 del 2010 e s. m. i., sostituisce il Comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto al fenomeno del mobbing ed ha compiti propositivi, consultivi e di verifica così come previsto dalla normativa vigente a cui si fa rinvio. Il C.U.G. contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici ed i lavoratori. Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il vertice dell’Azienda ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Azienda metterà a tal fine a disposizione. Il CUG, viene costituito entro 45 gg. dalla sottoscrizione Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. del presente CCNL e rimane in carica quattro anni, ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle OO. SS. rappresentative e da un numero pari di rappresentanti dell’Azienda, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Tutti i componenti devono possedere professionalità ed esperienza, attitudini personali-relazionali e motivazionali, adeguate conoscenza nelle materie di competenza del CUG e nell’ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale. Il Presidente, in particolare, è scelto tra i dipendenti dell’Azienda in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. Per quanto non previsto dal presenta articolo si fa riferimento alla normativa vigente. - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art. … nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n.92/131/CEE e dall’art. 50-bis del d. lgs. 198/2006, così come modificato dal d. lgs. 5/2010.

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Samples: CCNL Aiop/Aris

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'artall’art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazionedell’amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamentod’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o - azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi all’attribuzione d’incarichi o funzioni più qualificate; o - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o - flessibilità degli orari di lavoro; o - fruizione del part-time;; - processi di mobilità. 4. L’amministrazione assicura l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. Al fine In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali più di comparto firmatarie del presente CCNL e da 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un pari numero inferiore di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie dell’Unione Europea per l'affermazione l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare persone, nonché azioni positive, positive ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure che favoriscano per favorire effettive pari opportunità parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratricilavoratrici in seno alla famiglia: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione professionale e aggiornamento modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificatequello regionale; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;; • processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Pari opportunità. 1. Al fine Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione femminile le parti, in attuazione di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti quanto previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125125 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, con particolare riferimento all'artn. 5, convengono sull'opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 1. Il Comitato è costituito Tali iniziative saranno svolte da una persona designata specifica Commissione per la pari opportunità, composta da ciascuna 6 membri, di cui 3 designati dall'ANEF e 3 dalla FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI che, a motivo delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie particolari caratteristiche occupazionali del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente settore del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenzatrasporto a fune, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positivetroverà la sua collocazione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art. 2., punto 7. In particolare alla CPO è demandato il compito di: 1) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; 2) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; 3) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; 4) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all'aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all'orario di lavoro, alla salute, alla sicurezza e tutela della salute; 5) avere funzioni di Osservatorio permanente in merito al rapporto di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, 125/1991 al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni individuare eventuali discriminazioni e proporre azioni positive; 6) promuovere incontri con le CPO nazionali di lavoro altri settori e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle pari opportunità in campo formativoopportunità; 7) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione, ecc. tra le CPO; 8) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo. La CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. Ove sia necessario procedere a votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa XX.XX. o delle rappresentanti delle aziende la riunione della CPO ha comunque validità deliberativa. La Presidente della CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con particolare riferimento ai progetti apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti della Commissione nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3ª votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. La durata dell'incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza dalla CPO. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente la Commissione designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento della Commissione. La Commissione è convocata dalla Presidente almeno trimestralmente o su richiesta di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione 1/3 delle componenti. La convocazione - scritta - dovrà indicare l'ordine del part-time;giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. Delle riunioni si redigerà apposito verbale.

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Samples: Transportation & Logistics

Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: : a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; ; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) ; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o - azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte Continua ad operare questo importante articolo sulle politiche delle pari opportunità. Vengono confermati dunque sia il Comitato e la sua composizione che i suoi compiti e le materie su cui si esercita la sua competenza. La conferma di questa scelta contrattuale rimanda però alla necessità di rendere effettive le ricadute di tale articolo nella pratica operativa dei vari livelli istituzionali. 4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in generale; o flessibilità degli orari carica per la durata di lavoro; o fruizione un quadriennio e comunque fino alla costituzione del part-time;nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Pari opportunità. 1Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge alla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) raccolta studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei dati relativi alle materie rapporti di propria competenzalavoro, che l'amministrazione è tenuta a fornireivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro; b) formulazione seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativapari opportunità nel lavoro; c) cpromuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento/reinserimento; d) promozione individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000; e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legislazione vigente e dai Fondi comunitari preposti; f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro; g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) raccogliere ed analizzare le iniziative volte ad attuare ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi iniziative legate agli accordi di cui all’articolo 9 della legge n. 125/1991.53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche; 3. Nell'ambito dei vari livelli i) individuare iniziative volte al superamento di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine ogni forma di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni discriminazione nel luogo di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativolavoro, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni riguardo a quella salariale e di accesso ai corsi di alla formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-timeprofessionale;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro