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Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Part-time. Il lavoro Art. 15 È consentito stipulare contratti part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto time, a titolo indicativo, in misura non superiore al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno. La percentuale potrà essere modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato per iscritto e devono essere precisate il periodo di prova, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativaridotta, le funzioni assegnate, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giornodistribuzione dell’orario, alla settimana, al mese la qualifica assegnata e all’anno. Il il corrispondente trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%economico. Il personale con lavoro a tempo parziale part-time di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali 50 ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornalieraannue. In caso di part-time verticale orizzontale è ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Il rifiuto delle prestazioni straordinarie non si riducono i tempi previsti per il periodo integrano gli estremi di prova giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro può mutare la collocazione temporale della prestazione con consenso del lavoratore e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavoratiatto scritto. Al ricorrere delle condizioni Il rapporto di legge al lavoratore lavoro a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile può prevedere la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il priorità nel passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per territorio.(artpari qualifiche. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non vi è obbligo di applicazione periodo di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativaprova. Le parti concordano di verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo di attuazione del presente articolo Contratti di inserimento Art. 16 Il contratto di inserimento definirà le seguenti condizioni modalità esecutive di piani individuali di inserimento e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari di strutturazioni volte ad adeguare le competenze professionali dei lavoratori al contesto delle strutture in cui operano. Si applica il D.Lgs. 276/03 che prevede 24 mesi di contrattistica di inserimento per ciascun dipendente che ne ha i requisiti. Se il dipendente ha già svolto attività per più di 12 mesi nello stesso settore e con le medesime mansioni, detto periodo va scomputato dai 24 mesi. Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione (i.e.: cambio su prevenzione, sicurezza, antinfortunistica, primo soccorso ecc..) accompagnate da fasi di normative; etcaddestramento.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o mistociclico: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinatoe solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte , nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mesemese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare le prestazioni supplementari richieste, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale assunto con contratto part-time a tempo determinato ed orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, e da utilizzare nell’arco della settimana. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fattoglobale, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari Le cause obiettive che possono richiedere lavoro supplementare sono: - esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - lavori paralleli e contemporanei e/o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamentocon scadenze importanti. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, scritto e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competentelavorativa. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale Tale atto dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale dall'Ufficio provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 lavoro o dalle sezioni locali del D. Lgs. 276/03)collocamento. E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione clausola elastica secondo le seguenti condizioni e modalitàmodalità : Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta); Modalità: - accordo scritto; - possibilità di denuncia della clausola elastica ai sensi del D.lgs n. 100/2001; - preavviso di 10 gg.; - informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausola elastica, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria normale pari al 5% per il periodo di svolgimento del lavoro in orario diverso da quello inizialmente pattuito. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto d’assunzione non preveda l’adozione di clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula di apposito accordo scritto con il lavoratore. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed in particolare al D.lgs. n. 61 del 25.2.2000 e al D.lgs. n. 100/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

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Part-time. Il Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. In attuazione dei rinvii disposti dal Dlgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni, il part-time, cioè il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal ccnl, viene regolato come segue. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: 1) gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto; 2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario. La prestazione di lavoro part-time costituisce un contratto individuale potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di lavoro che fissa un proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto rispetto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; ovvero del 3% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati (1) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) part-time verticaleaccudire i figli fino al compimento dei sette anni; c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; d) accudire i figli, al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino. Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione: l’attività lavorativa è svolta se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta; se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla lett. d) del precedente sesto comma, è stipulato possibile rientrare a tempo pieno, previa richiesta scritta da presentare alla direzione aziendale almeno 60 giorni prima della data di rientro a full time. Negli altri casi in forma scritta cui il lavoratore - il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato da tempo pieno a tempo parziale - chieda di ritornare a full time, l'azienda, ove intenda procedere a nuove assunzioni a tempo pieno, per le medesime mansioni, prenderà in considerazione in via prioritaria, ma non esclusiva le relative richieste, purché già presentate per iscritto alla Direzione aziendale. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, co. 2 e deve indicare la durata dall’art. 3, commi 7, 8, 9 del DLgs n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del DLgs 276/03, all’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario anche determinando i passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; b) nei rapporti di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (1) Per gravi malattie le parti intendono quelle di cui alla lett. A) della “Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza” di cui all’art. 47 del CCNL Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi a), di cui al comma 10 del presente articolo, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola di flessibilità) dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le clausole flessibili ed elastiche trovano ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi b), di cui al comma 10 del presente articolo, l’azienda ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti) dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità saranno compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. - patologie oncologiche per le seguenti condizioni quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di xxxxxxx xxxxxxxxx, o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e modalità: Condizionipermanente inabilità lavorativa ex Legge 104/1992); - lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex Xxxxx 104/1992). La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero del 8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell’unità produttiva, nei casi documentati di: - lavoratore con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici; - lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali (art. 10, comma 1, Legge n. 300/1970). Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio e produttive, nei casi e nei limiti di normative; etc.) inerenti cui all’art. 31 del ccnl, è consentita la funzione dell’Ente; - prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part- time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale, e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo verticale o misto. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima. In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l’applicazione. In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle patologie oncologiche, e al fine di tutelare unitamente alla salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Esclusivamente per il caso sopra indicato, sempre su richiesta del lavoratore, previa idoneità certificata dal medico competente, il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui ai commi 8 e 10 nei casi in cui esse siano richieste dal lavoratore (se accolta).interessato per sue necessità o scelta. Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la maggiorazione sarà del 40%

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Part-time. Il lavoro part-L’auspicio relativo alla generalizzazione e al significativo sviluppo del part time costituisce un nel settore del credito è rimasto tale. Sono maturi i tempi per rivedere nel contratto individuale la percentuale obbligatoria di lavoro accoglimento delle domande di part time per tutto il personale, Quadri Direttivi inclusi, da 1 ogni 30 a 1 ogni 20, estendendo tale computo anche all’eventuale frazione e rivedendo in senso sociale la graduatoria per l’accoglimento del part time. In relazione all’effettività del “principio di non discriminazione“ va superata la deroga prevista all’art. 106, ultimo comma, e, segnatamente per il part time, all’art. 6 dell’Allegato E in materia di criterio di prevalenza e continuità; per quanto riguar- da la formazione, va modificata la formula che fissa un prevede che essa non sia retribuita, nel caso in cui il corso cada fuori dall’orario della lavoratrice o del lavoratore part time; va estesa anche ai part time la facoltà di elasticità di orario ridotto rispetto al successivo artprevista dall’art. 48119, fino a trenta minuti. Possono essere stipulati diversi tipi Va infine modificato l’art. 8 dell’allegato E equiparando il trattamento degli avanzamenti automatici dei lavoratori part time con quelli a tem- po pieno. Occorre prevedere, anche alla luce delle recenti disposizioni legislative, che le clausole elastiche siano su base volontaria, strettamente collegate a specifiche esigenze organizzative concordate aziendalmente con le rappresentanze sinda- cali. In questo caso sarà necessario individuare una specifica indennità che verrà erogata per tutto il tempo di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoroprestazione diversa da quella ordinaria, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annoprecedente- mente concordata. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativabuono pasto va erogato integralmente quando l’orario comprende la pausa e proporzionalmente per gli altri casi. La lavoratrice e il lavoratore a part time devono prestare il loro consenso in caso di missioni, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontaletrasferimenti, anche a tempo determinatodistacchi, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo caso in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore le distanze superino la possibilità di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo pendolarismo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti assenza per maternità, il periodo trattamento economico va erogato incremen- tando l’importo riproporzionato di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavoratiuna percentuale variabile in relazione all’orario di lavoro prestato. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcA minor orario corrisponde una maggiorazione percentuale supe- riore.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Samples: Contratto Per La Valorizzazione Delle Lavoratrici E Dei Lavoratori

Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro Le Parti, ritenendo che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del il rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativapossa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori, la collocazione temporale dell'orario concordano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione aggiuntiva. Nell’intento di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro garantire ai lavoratori a tempo pieno appartenente parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito di quanto qui di seguito espresso. Le assunzioni a tempo parziale dovranno avvenire nel rispetto delle norme del collocamento con particolare riguardo alla stessa area occupazione femminile e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di giovanile; per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di tipo orizzontale, anche lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. L’instaurazione del rapporto a tempo determinatoparziale dovrà risultare da atto scritto, può nel quale sia indicato il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della presentazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a. volontarietà da entrambe le parti; b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa di lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; d. il passaggio da tempo pieno a tempo parziale sarà oggetto di confronto a livello aziendale tra la direzione e le Organizzazioni Sindacali Aziendali anche al fine, compatibilmente con le esigenze aziendali, di evitare riduzione del personale; e. il ritorno a tempo pieno potrà essere richiesta l’effettuazione di prestazioni concordato anche all’atto dell’instaurazione del rapporto a tempo parziale; f. la trasformazione del rapporto di lavoro supplementareda tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporta novazione; g. è fatto divieto ai lavoratori a tempo parziale di effettuare lavoro straordinario; h. i lavoratori a tempo parziale potranno accedere ad orari eccedenti quelli concordati, ossia qualora, loro consenzienti fra Azienda e Organizzazioni sindacali aziendali siano concordati tempi e modalità opportune; i. oltre a quanto previsto dalla precedente lettera h), per specifiche esigenze organizzative è ammesso il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di prestazioni 60 ore annue per lavoratore a part- time. Qualora venisse richiesta al lavoratore la prestazione di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti supplementare superiore ad 1 ora al giorno e nel limite sussistessero per il lavoratore stesso gravi ed insuperabili impedimenti, su richiesta del tempo pienomedesimo lavoratore si attiverà uno specifico confronto in sede aziendale. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima saranno retribuite con una maggiorazione del 10% della durata dell’orario quota oraria di lavoro cui al quarto comma dell’art. 53. In sede di informazione aziendale di cui al 2° comma dell’art. 3 verrà illustrato l’andamento dell’utilizzazione dei contratti a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mesee del relativo tempo supplementare. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche In sede di contrattazione aziendale di cui all’art. 51 le parti verificheranno la possibilità e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro le condizioni utili all’incremento dei rapporti a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I anche eventualmente prevedendo apposite rotazioni temporali tra dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore assunti a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di successivamente alla firma del presente contratto, o dipendenti con rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione trasformato da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative successivamente alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativamedesima data, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei e dipendenti a tempo pieno disponibili a rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etca tempo parziale.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione Per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativaparziale, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giornocui alla lettera C) dell’art. 4, alla settimanaSezione Quarta – Titolo I, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite hanno proceduto sia ad una semplificazione del tempo pieno. Le ore testo contrattuale, ora ripartito secondo appositi paragrafi per facilitarne la lettura, ma soprattutto ad una sostanziale riformulazione del paragrafo “Richiesta del lavoratore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale parziale” ampliando i precedenti limiti di utilizzabilità da parte dei lavoratori. Quest’ultima modifica costituisce, insieme alle previsioni introdotte in materia di regole di utilizzo individuale dei P.A.R., una risposta alle richieste sindacali di una maggiore flessibilità nell’interesse dei lavoratori finalizzata alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a fronte del Lavoro competente significativo potenziamento degli strumenti di flessibilità realizzato a favore delle esigenze delle imprese e che illustreremo di seguito. Nello specifico, l’accoglimento delle richieste di trasformazione a part- time viene declinata sulla base di specifici casi e condizioni a seconda della dimensione aziendale di appartenenza del lavoratore. Nel caso delle aziende con più di 100 dipendenti, nell’ambito di una percentuale massima di trasformazione a part-time ora fissata al 4% del personale in forza a tempo pieno, sono previste tre opzioni possibili sulla base delle specifiche motivazioni addotte dal lavoratore e debitamente documentate. La prima opzione, che costituisce la vera innovazione, consente ai lavoratori una trasformazione certa a part-time per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizionimotivazioni sociali: - esigenze organizzative sopravvenutenecessità di assistere familiari (genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza) gravemente ammalati o portatori di handicap; - fatti straordinari (i.e.necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. Con la seconda opzione si ripropone la valutazione positiva della richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore interessato11 nel caso di: cambio - necessità di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Enteassistere familiari conviventi che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossico dipendenti; - necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. Così come con la terza opzione si conferma l’accoglimento della richiesta motivata da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate in funzione delle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. Nel caso delle aziende fino a 100 dipendenti, salvo l’innalzamento della percentuale massima di trasformazione a part-time al 3% del personale in forza a tempo pieno, sono sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni che prevedevano solo due opzioni. Nel caso di richieste motivate sulla base delle casistiche già elencate, l’azienda valuterà positivamente la richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore mentre nel caso di altre motivazioni l’accoglimento sarà valutato tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative. In base alle previgenti clausole contrattuali, qualora il datore di lavoro non accolga la richiesta del part-time per il superamento della soglia percentuale di trasformazione o per l’infungibilità del lavoratore, sarà svolto un confronto con la RSU finalizzato all’individuazione di un’eventuale soluzione mentre nel caso di valutazione negativa, in relazione alle esigenze tecnico organizzative dell’azienda, la RSU potrà chiedere al datore di lavoro di essere informata circa i motivi del mancato accoglimento della richiesta. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore (le proprie decisioni entro un tempo che è stato ridotto a 30 giorni dalla 11 In linea generale, la non fungibilità del lavoratore è valutabile in funzione delle mansioni, incarichi o posizioni ricoperte ovvero delle modalità di esecuzione della prestazione. presentazione della richiesta; in caso di riposta positiva, il part-time potrà anche avere una durata predeterminata, indicativamente non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi salvo diverse specifiche condizioni stabilite in azienda, soprattutto se accolta)si considera che in tal caso si potrà procedere, come espressamente previsto dalle norme contrattuali, all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, anch’esso parziale, per completare il normale orario di lavoro del lavoratore passato a part-time trattandosi di una ragione di carattere sostitutivo di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a: - 12 ore nel caso di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi normale orario settimanale; - 52 ore nel caso di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra elencate per un numero massimo di lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31.12 dell'anno precedente (con esclusione delle cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1, L. 381/91, previa verifica).Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo pienoparziale. Sarà quindi valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore, relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno 9 mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5, c. 2, del D.lgs. 81/2015.è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale. Le prestazioni supplementari potranno essere recuperate, nei 6 mesi successivi e fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. La maggiorazione per le ore supplementari, escluse quelle recuperate, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso pari la 27% della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del retribuzione oraria.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontaleparziale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, secondo la disciplina legale e contrattuale xxxxxxx.Xx datore di lavoro supplementarepuò variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile, ossia si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.Nei rapporti di lavoro a tempo parziale riferita a periodi che non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fattoprevedono una prestazione durante l’intero anno, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, possono essere stabilite anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista clausole elastiche per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcsole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contrattoindividuate per ogni giornata interessata.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Samples: CCNL Cooperative Sociali

Part-time. Il Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. In attuazione dei rinvii disposti dal Dlgs. 10.9.2003 n. 276, il part-time costituisce un contratto individuale time, cioè il rapporto di lavoro che fissa un con prestazione ad orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time a quello stabilito dal ccnl, viene regolato come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalitàsegue. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve dovrà risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e nel quale siano indicati: 1) gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto 2) la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato la distribuzione dell’orario La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al Centro per l’impiego competente. L’atto limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato motivate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati (*) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).tossicodipendenti;

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Samples: Verbale Di Accordo

Part-time. L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, senza superare però il 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il rapporto di lavoro part-time costituisce un contratto individuale deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo arttale atto deve essere inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di Previo accordo tra le parti, il rapporto part-time come di seguito riportati: a) può essere trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: − part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista prestazione viene effettuata in relazione all’orario normale giornaliero; b) misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per un orario settimanale non inferiore a 12 ore; − part-time verticaleverticale o ciclico: l’attività lavorativa è svolta la prestazione viene effettuata a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; c) ; − part-time ciclico week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o misto: l’attività lavorativa la domenica e gli altri giorni festivi. Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di incompatibilità con altri rapporti di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativastipulati, la collocazione temporale dell'orario nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. In tale ipotesi, si procede al recupero delle ore di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annosupplementare effettuate in altre giornate salvo diverse intese tra le parti. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a che adottano la modalità del part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante che spetta ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a dipendenti, invece, che adottano la modalità del part- time verticale o ciclico, o la modalità del part-time verticale week end, hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o proporzionato alle ore giornate di lavoro effettivamente prestateprestate nell’anno. Analogo criterio Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, considerando le peculiarità del rapporto di proporzionalità lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applica anche per applicano, in quanto compatibili, le altre assenze dal servizio previste dalla disposizioni di legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti contrattuali dettate per il periodo rapporto di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore lavoro a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcpieno.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Part-time. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati:. a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: - flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; - elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. Il Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs n. 61 del 2000 e del Dlgs n. 100 del 2001, si intende per part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal ccnl, che verrà regolato a far data dall’entrata in vigore del ccnl come segue. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: gli elementi previsti dall’art. 9 del presente contratto la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario La prestazione di lavoro part-time costituisce un potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. All’atto della stipula del contratto individuale o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in ordine alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’ambito della normativa prevista dall’art. 16 del ccnl, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 3 del Dlgs n. 61 del 2000. Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 61/2000, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui al terzultimo comma dell’art. 17. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario , in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di lavoro, rispetto al tempo pienocui all’art. 16 del ccnl, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a periodi predeterminati nel corso della settimanatempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalitàD.Lgs n. 61 del 2000. L’instaurazione del rapporto Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 17, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale è stipulato di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 20%. Qualora il limite massimo di cui sopra sia interamente utilizzato con riferimento all’anno di servizio, al lavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativacostanza delle esigenze che hanno giustificato l’utilizzo delle prestazioni supplementari nell’anno di riferimento, la collocazione temporale dell'orario il consolidamento nel proprio orario di lavoro con riferimento di una quota fino al giorno, alla settimana, al mese e all’anno50% delle ore supplementari prestate nell’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivoquello della richiesta. Al personale con Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di verticale le prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti sono disciplinate nei presupposti e nel limite nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario miglior favore rispetto alla disciplina di lavoro a tempo parziale riferita a periodi cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o cumulabili con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattiadisciplina medesima. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcvalutarne l’applicazione.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Part-time. L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, senza superare però il 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il rapporto di lavoro part-time costituisce un contratto individuale deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo arttale atto deve essere inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di Previo accordo tra le parti, il rapporto part-time come di seguito riportati: a) può essere trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: – part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al tempo pieno, è prevista prestazione viene effettuata in relazione all’orario normale giornaliero; b) misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per un orario settimanale non inferiore a 12 ore; – part-time verticaleverticale o ciclico: l’attività lavorativa è svolta la prestazione viene effettuata a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; c) ; – part-time ciclico week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o misto: l’attività lavorativa la domenica e gli altri giorni festivi. Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di incompatibilità con altri rapporti di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativastipulati, la collocazione temporale dell'orario nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. In tale ipotesi, si procede al recupero delle ore di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annosupplementare effettuate in altre giornate salvo diverse intese tra le parti. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a che adottano la modalità del part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante che spetta ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a dipendenti, invece, che adottano la modalità del part-time verticale o ciclico, o la modalità del part-time week end, hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o proporzionato alle ore giornate di lavoro effettivamente prestateprestate nell’anno. Analogo criterio Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, considerando le peculiarità del rapporto di proporzionalità lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applica anche per applicano, in quanto compatibili, le altre assenze dal servizio previste dalla disposizioni di legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti contrattuali dettate per il periodo rapporto di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore lavoro a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcpieno.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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Part-time. Il Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto rispetto al successivo art. 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati: a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno, pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero; b) part-time verticale: giornaliero di lavoro; è di tipo verticale quando l’attività lavorativa è sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno; è di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settima, del mese o dell’anno; c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto Contratti di lavoro a tempo parziale è con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame congiunto con la Rappresentanza sindacale aziendale. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare per iscritto. In esso devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa, lavorativa e la collocazione temporale dell'orario dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annoall’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al In caso di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Al personale è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro contratto a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un meseparità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fattoTutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla consentita la prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornalieroorganizzative o produttive o amministrative, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova settimanali e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge una quantità annua non superiore al lavoratore 50 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale sono corrisposte ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavorolavoro straordinario, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno notturno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcfestivo.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta).

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