Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

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Samples: Contratto, www.lait.it, www.assoced.it

Part-time. Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro nell'intento di favorire l'occupazione, le parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale, ogni qualvolta alle esigenze aziendali di adottare tale orario faccia riscontro una offerta di lavoro disponibile ad occuparsi ad orario parziale. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: il periodo di prova per i nuovi assunti; la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. Tale durata non può essere inferiore al 50% dell’orario settimanale di lavoro. In caso di part-time verticale la durata di cui sopra non può essere inferiore alle 24 ore settimanali. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non di lavoro part-time potrà essere frazionata nell'arco svilupparsi verticalmente e orizzontalmente; il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all'entità della giornataprestazione lavorativa. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. Il datore rapporto di lavoro ha a tempo parziale sarà disciplinato secondo il principio della volontarietà e consenso dell'azienda e del lavoratore. E' consentita la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni prestazione di lavoro supplementare in misura ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali; tale prestazione sarà concordata dalle parti a livello aziendale o territoriale. In tal caso il lavoro supplementare non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con deve superare, nel mese, la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordato. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Fatte salve le aziende fino a tre dipendenti, si può far ricorso al rapporto di lavoro part-time , nella misura massima del 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra per le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa aziende che occupano fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a 8 dipendenti a tempo pieno. La Nella misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 2530% della normale prestazione annua per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti a tempo parzialepieno. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per Per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori aziende che occupano oltre i 15 dipendenti a tempo parziale hanno diritto a un periodo pieno, la determinazione della percentuale dei lavoratori da occupare part-time sarà stabilita attraverso la contrattazione di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fattoII livello (Aziendale e/o Territoriale).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Part-time. La prestazione lavorativa giornaliera fino L’Azienda dichiara la propria disponibilità a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco prendere in considerazione rapporti di lavoro a tempo parziale secondo il disposto della Legge del 20/11/87 n° 138 e successive modifiche. In tal senso verrà data precedenza ai dipendenti in forza, disponibili a svolgere tale orario di lavoro. Per orario di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Esso ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell’anno, e in risposta a possibili esigenze individuali dei dipendenti compatibilmente con le esigenze di servizio. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare I trattamenti normativi e retributivi previsti dal presente contratto spettano ai dipendenti a part-time in misura non superiore proporzionale al 50% delle ore regime di lavoro settimanali concordateorario prestato rispetto al normale orario di lavoro. Tali ore verranno retribuite con Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, scatti di anzianità, malattia, automatismi e preavvisi, la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della minore durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento di lavoro a tempo parziale (part-time) è equiparata a quella a tempo pieno e non determina un correlativo slittamento (spostamento in avanti), in misura proporzionale, di tutte le anzianità previste dalle singole norme contrattuali. II rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato come segue: - consensualità di entrambe le parti; - possibilità di reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno tramite accordo. Qualora per casi eccezionali vi sia un prolungamento di orario di lavoro, tale eccedenza viene retribuita con una maggiorazione del 20%. Nel caso in cui il prolungamento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore part-time stipulato in origine divenga una esigenza costante per l’azienda, nel rispetto delle norme vigenti è necessario procedere alla ridefinizione dell’orario di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fattopart-time stesso.

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Samples: www.anis.sm

Part-time. Art. 15 È consentito stipulare contratti part-time, a titolo indicativo, in misura non superiore al 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non percentuale potrà essere frazionata nell'arco modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato per iscritto e devono essere precisate il periodo di prova, la durata della giornataprestazione ridotta e la distribuzione le funzioni assegnate, la distribuzione dell’orario, la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico. Il personale part-time di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro 50 ore annue. In caso di part-time orizzontale è ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Il rifiuto delle prestazioni straordinarie non integrano gli estremi di giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro ha può mutare la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazioneprestazione con consenso del lavoratore e con atto scritto. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario Il rapporto di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a un tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non vi è obbligo di periodo di ferie annuali nella misura prova. Le parti concordano di 26 giorni lavorativi. In caso verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fattoattuazione del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Aziende Piccole E Medie Imprese (Pmi), Delle Societa’ Cooperative E Delle Aziende Artigiane Del Settore Ceramica

Part-time. Art. 16 È consentito stipulare contratti part-time, a titolo indicativo, in misura non superiore al 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non percentuale potrà essere frazionata nell'arco modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato per iscritto e devono essere precisate il periodo di prova, la durata della giornataprestazione ridotta e la distribuzione le funzioni assegnate, la distribuzione dell’orario, la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico. Il personale part- time di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro 50 ore annue. In caso di part-time orizzontale è ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Il rifiuto delle prestazioni straordinarie non integrano gli estremi di giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro ha può mutare la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50% delle ore di lavoro settimanali concordate. Tali ore verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente determinata nella misura del 15% (30% se prestate nei giorni festivi; 50% se prestate di notte) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Fra le parti è possibile concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazioneprestazione con consenso del lavoratore e con atto scritto. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa fino al raggiungimento dell’orario Il rapporto di lavoro del personale a tempo pieno. La misura massima dell’aumento non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell’applicazione di clausole elastiche, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a un tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non vi è obbligo di periodo di ferie annuali nella misura prova. Le parti concordano di 26 giorni lavorativi. In caso verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fattoattuazione del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Non Medico Da Strutture Sanitarie; Socio_sanitarie E Cooperative Socio Sanitarie Ed Assistenziali Private