Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Clausole campione

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. I destinatari del codice, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro. 2. Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i dipendenti e i direttori comunicano tempestivamente, anche attraverso modalità informatizzate, al proprio superiore gerarchico l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività del servizio di appartenenza, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. 3. In ogni caso, per i dipendenti e per i direttori è vietata l’adesione o l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando la possibilità di effettuare attività extraistituzionali secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 4. I destinatari non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali vengano in contatto durante l’attività professionale, al fine di agevolare l’adesione ad associazioni o organizzazioni.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto entro 10 giorni al Responsabile degli uffici e dei servizi la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Le comunicazioni di cui al presente comma sono conservate nel fascicolo matricolare del dipendente. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni e organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Il collaboratore dell’Agenzia comunica per iscritto al dirigente da cui dipende gerarchicamente la propria adesione o appartenenza alle associazioni od organizzazioni, esclusi partiti politici e sindacati, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività della struttura di assegnazione. 2. La comunicazione deve essere consegnata entro 30 giorni dall’adesione o, in caso di trasferimento, dalla assegnazione alla nuova struttura. 3. I dirigenti che acquisiscono le comunicazioni circa l’adesione ad associazioni e organizzazioni da parte di propri collaboratori garantiscono la massima riservatezza nel trattamento dei dati e il loro trattamento per il tempo necessario e ai soli fini istituzionali di prevenzione della corruzione. 4. E’ vietata ai collaboratori dell’Agenzia l’appartenenza ad associazioni la cui costituzione è proibita dall’art. 18 della Carta costituzionale, e in particolare è vietata l’adesione ad associazioni segrete, con gli effetti sanzionatori previsti dalla legge regionale 16 giugno 1984, n. 34.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro e non oltre 10 giorni dalla entrata in vigore del Codice e successivamente entro 10 giorni dalla formale adesione alla associazione al responsabile dell’Ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio al quale il dipendente è assegnato.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Il collaboratore dell’Agenzia comunica per iscritto al dirigente da cui dipende gerarchicamente la propria adesione o appartenenza alle associazioni od organizzazioni, esclusi partiti politici e sindacati, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività del settore di assegnazione. 2. I dirigenti che acquisiscono le comunicazioni circa l’adesione ad associazioni e organizzazioni da parte di propri collaboratori garantiscono la massima riservatezza nel trattamento dei dati e il loro trattamento per il tempo necessario e ai soli fini istituzionali di prevenzione della corruzione. 3. Il collaboratore non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il lavoratore comunica tempestivamente al proprio responsabile di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il lavoratore non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1 Il dipendente non può far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dal Consorzio, né intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla legge.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. I dipendenti, nel rispetto del diritto di associazione costituzionalmente riconosciuto, comunicano tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dall’adesione la propria adesione ovvero partecipazione ad associazioni o organizzazioni, i cui ambiti di interesse o attività possano interferire con lo svolgimento dell’attività aziendale secondo i principi enucleati dal Codice. La presente disposizione non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati, né si applica con riferimento all’adesione ad organizzazioni per l’esercizio delle proprie libertà fondamentali. Il dipendente è in ogni caso tenuto a comunicare alla Società l’eventuale adesione a sindacati ai soli fini inerenti l’applicazione delle relative trattenute dallo stipendio. Tali dati vengono trattati dalla Società come “sensibili” ai sensi della normativa in materia di privacy. I Destinatari non costringono né fanno pressioni affinché i dipendenti aderiscano ad associazioni o organizzazioni di qualsiasi tipo, promettendo vantaggi ovvero prospettando svantaggi di carriera. La comunicazione di cui al primo periodo viene presentata all’Organo amministrativo il quale, valutata la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, sentito l’O.d.V. e il RPCT, assume le conseguenti deliberazioni. Della deliberazione è data notizia al RPCT e all’Organismo di Xxxxxxxxx.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al responsabile dell'ufficio di appartenenza o, nel caso dei responsabili dei settori, al Segretario Comunale, la propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività d'ufficio gli scopi previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione od organizzazione che trattino le stesse materie di competenza dell'ufficio e che siano suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione. 2. Il dipendente deve effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice o entro 30 giorni dalla data di adesione. Il termine di 30 giorni è a carattere perentorio, per cui la mancata o ritardata comunicazione costituiscono illecito disciplinare. 3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.