Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Clausole campione

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro e non oltre 10 giorni dalla entrata in vigore del Codice e successivamente entro 10 giorni dalla formale adesione alla associazione al responsabile dell’Ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio al quale il dipendente è assegnato.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Il collaboratore dell’Agenzia comunica per iscritto al dirigente da cui dipende gerarchicamente la propria adesione o appartenenza alle associazioni od organizzazioni, esclusi partiti politici e sindacati, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività del settore di assegnazione.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Dirigente della struttura di appartenenza (al momento dell’assegnazione alla struttura o non oltre 10 giorni dall’adesione, in caso di adesione successiva) la propria adesione o appartenenza ad associazione od organizzazioni, a seconda dei casi a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. I dipendenti, nel rispetto del diritto di associazione costituzionalmente riconosciuto, comunicano tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dall’adesione la propria adesione ovvero partecipazione ad associazioni o organizzazioni, i cui ambiti di interesse o attività possano interferire con lo svolgimento dell’attività aziendale secondo i principi enucleati dal Codice. La presente disposizione non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati, né si applica con riferimento all’adesione ad organizzazioni per l’esercizio delle proprie libertà fondamentali. Il dipendente è in ogni caso tenuto a comunicare alla Società l’eventuale adesione a sindacati ai soli fini inerenti l’applicazione delle relative trattenute dallo stipendio. Tali dati vengono trattati dalla Società come “sensibili” ai sensi della normativa in materia di privacy. I Destinatari non costringono né fanno pressioni affinché i dipendenti aderiscano ad associazioni o organizzazioni di qualsiasi tipo, promettendo vantaggi ovvero prospettando svantaggi di carriera. La comunicazione di cui al primo periodo viene presentata all’Organo amministrativo il quale, valutata la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, sentito l’O.d.V. e il RPCT, assume le conseguenti deliberazioni. Della deliberazione è data notizia al RPCT e all’Organismo di Xxxxxxxxx.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Il collaboratore regionale comunica per iscritto al dirigente da cui dipende gerarchicamente la propria adesione o appartenenza alle associazioni od organizzazioni, esclusi partiti politici e sindacati, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività della struttura di assegnazione.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. I destinatari del codice, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. Regole di cui all’art. 5 del D.P.R. 62/2013
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente della libertà di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Direttore dell’Area di afferenza o al Preside di Facoltà, Direttore del Dipartimento e del Centro di afferenza, nonché per conoscenza al RAD, per quanto di rispettiva competenza, la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui specifici ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura cui il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici e/o a sindacati.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunale comunica al dirigente di riferimento, entro 15 giorni da quando vi aderisce, la sua partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e della struttura in cui opera. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra è effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il presente comma non si applica relativamente all'adesione a partiti politici o a sindacati.