Disposizioni particolari per i dirigenti. 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
Disposizioni particolari per i dirigenti. 1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti.
Disposizioni particolari per i dirigenti. Art. 13 – Contratti e altri atti negoziali
Disposizioni particolari per i dirigenti. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, il dirigente svolge con diligenza le funzioni a lui spettanti in ragione dell’atto di conferimento dell’incarico; persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell’incarico. Il dirigente, all’atto del conferimento dell’incarico e successivamente almeno una volta l’anno, rilascia una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero incompatibilità dell’incarico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Le comunicazioni di cui sopra sono rese mediante autodichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e contengono altresì l’impegno del dirigente stesso a comunicare alla Società ogni variazione sopraggiunta. Il dirigente inoltre fornisce le informazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e in generale con tutti i destinatari del presente Xxxxxx. Il dirigente cura altresì che le risorse destinate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e in nessun caso per esigenze personali. Il dirigente assegna le funzioni operative sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti e autorizza eventuali attività ritenute compatibili.
Disposizioni particolari per i dirigenti. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 15–septies del D. Lgs. n. 502/1992 e xx.xx, nonché al personale del Comparto titolare di incarichi di posizione organizzativa e di Coordinamento per quanto di pertinenza. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base a quanto stabilito nell’atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge secondo le indicazioni al riguardo impartite dall’Azienda. dell'attività aziendale. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. Il dirigente che venga a...
Disposizioni particolari per i dirigenti. 1. I dirigenti regionali responsabili di strutture organizzative devono:
Disposizioni particolari per i dirigenti. 1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, ai dirigenti si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento nonché quelle del presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai titolari di Posizione Organizzativa per le strutture prive di personale con qualifica dirigenziale.
Disposizioni particolari per i dirigenti. Regole di cui all’art. 13 del D.P.R. 62/2013
Disposizioni particolari per i dirigenti. 1. Il dirigente dell’Agenzia svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
Disposizioni particolari per i dirigenti. Art. 13 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 - "Disposizioni particolari per i dirigenti" Integrazioni o specificazioni all'art. 13 del Codice Nazionale