PATTI DI NON CONCORRENZA Clausole campione

PATTI DI NON CONCORRENZA. In una logica di tutela della Banca è possibile prevedere la sottoscrizione sia con amministratori, sia con dipendenti, anche appartenenti al personale più rilevante, sia con consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, di accordi che limitino lo svolgimento dell’attività del lavoratore per il tempo successivo alla cessazione del rapporto (prevedendo, a titolo meramente esemplificativo, l’impegno dell’ex dipendente a non instaurare, per un determinato periodo successivo alla cessazione, rapporti di lavoro e/o collaborazione in qualsiasi forma con aziende concorrenti e/o evitare la distrazione o sollecitazione o storno di collaboratori, clienti, rapporti o masse gestite a favore di concorrenti). In relazione a ciò, i compensi corrisposti a titolo di patto di non concorrenza (declinabili anche come patti di non sollecitazione di dipendenti, collaboratori, consulenti finanziari e clienti) non verranno assoggettati alle disposizioni in materia di remunerazione variabile per la quota che non ecceda l’ultima annualità di remunerazione fissa, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore.
PATTI DI NON CONCORRENZA. Durante l'intera vigenza del presente contratto, salvo il caso di mancata organizzazione del Salone, Fondazione non potrà organizzare in proprio, in via diretta o indiretta (e dunque anche attraverso prestanomi o società partecipate o collegate o fiduciarie), per proprio conto o a favore di società o altri soggetti il "Salone Internazionale del Libro" o manifestazione analoga,. Fondazione accetta in modo esplicito la presente limitazione della concorrenza, valida ai sensi dell'art. 2596 c.c. Il Gestore si impegna parimenti, per tutta la durata del presente contratto e per due anni successivi alla sua scadenza, a non svolgere in proprio, in via diretta o indiretta (e dunque anche attraverso prestanomi o società partecipate o collegate o fiduciarie), per proprio conto o a favore di società o altri soggetti attività in concorrenza con la manifestazione "Salone Internazionale del Libro" e, comunque, si impegna a non organizzare in Italia una fiera o manifestazione che abbia contenuti e pubblico simili a quelli del Salone. Il Gestore accetta in modo esplicito la presente limitazione della concorrenza, valida ai sensi dell'art. 2596 c.c.