Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore pari a: - due mesi 60 giorni lavorativi per le categorie i livelli A e B; - sei mesi 180 giorni di calendario per le altre categoriegli altri livelli. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattiamalattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione 1. I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in servizio del lavoratore avviene con regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorieregolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a tutti gli effettifavore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Trascorso Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
5. L’apposizione del periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in serviziodeve risultare da atto scritto.
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Periodo di prova. L'assunzione 1. L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con dopo un periodo di prova non superiore a: - due a tre mesi per le categorie A e B; - l’inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per le altre categoriegli inquadramenti superiori.
2. Durante tale il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provatal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
4. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita fissata contrattualmente per la qualifica cui appartiene l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato.
5. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
6. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavorodello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio a tempo indeterminato.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con dopo un periodo di prova non superiore a: - due a tre mesi per le categorie A e B; - l'inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per le altre categoriegli inquadramenti superiori. Durante tale il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provatal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita fissata contrattualmente per la qualifica cui appartiene l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavorodello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio a tempo indeterminato.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale Categoria Posizione economica Giornate di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con dopo un periodo di prova non superiore a: - due :
a) tre mesi per le categorie A e l’inquadramento fino alla categoria B; - ;
b) sei mesi per le altre categoriegli inquadramenti di categoria superiore. Durante tale il periodo di prova, è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provalavoro, ovvero alla fine al termine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita fissata contrattualmente per la qualifica cui appartiene l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga sia interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove stesso, ove, sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, l’assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in serviziodiviene definitiva.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del Il lavoratore avviene con assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriea ,decorrenti dalla data di effettiva assunzione. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, spettante non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorisoluzione stessa. Ove Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore. Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
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Samples: Employment & Human Resources
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due 2 mesi per le categorie A e B; B - sei 6 mesi per le altre categorie. categorie Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima 13a mensilità ed e il trattamento di fine rapporto di lavoro TFR maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'impresa. La durata massima del periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: Per i prestatori di lavoro a tempo determinato per un periodo pari o inferiore a nove mesi il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri 60 giorni di lavoro effettivo Livello A 45 giorni di lavoro effettivo Livello B - due mesi C 30 giorni di lavoro effettivo Livello D 22 giorni di lavoro effettivo Livello E 15 giorni di lavoro effettivo Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriela qualifica attribuita al lavoratore stesso. Durante tale Nel corso del periodo è reciproco di prova il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momentomomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, preavviso e con diritto al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettied ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che i contratti a tempo determinato trasformati in serviziorapporto a tempo indeterminato per le stesse mansioni sono esclusi dal periodo di prova.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a: - due mesi La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per le categorie A un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 46; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e B; - sei mesi per le altre categoriemalattie professionali. Durante tale il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta sarà corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiutofatto pattuita, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, che comunque non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo prevista, nonchè gli eventuali ratei di prova venga interrotto per causa di malattiagratifica natalizia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorniferie, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrariot.f.r., il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in serviziocalcolati secondo i criteri previsti ai rispettivi articoli.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - • • due mesi per le categorie A e B; - • • sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie Categoria Posizione economica Giornate di effettiva prestazione A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale A1 A2 30 30 B B1 30 C1 30 C C2 45 C3 60 D1 60 D D2 60 D3 60 E E1 E2 60 180 F F1 F2 180 180 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, lavoro la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale Livelli Giorni di effettiva prestazione 1° 30 2° 30 3° 30 4° 30 5° 60 6° 60 7° 60 8° 180 9° 180 10° 180 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai nonchè i ratei di ferie ferie, di tredicesima e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti60 gg. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo secondo i seguenti periodi di prova non superiore aprova: - due 60 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2; 120 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4; 150 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche B1 e B2; Sei mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorietutti gli altri lavoratori. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore potrà completare lo stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni dall’inizio della malattia; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; , - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente contrat- tualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso am- messo a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto rap- porto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione 1. L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con dopo un periodo di prova non superiore a: - due a tre mesi per le categorie A e B; - l’inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per le altre categoriegli inquadramenti superiori.
2. Durante tale il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provatal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
4. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita fissata contrattualmente per la qualifica cui appartiene l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato.
5. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
6. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavorodello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale C C1 C2 C3 30 45 60 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - · due mesi per le categorie A e B; - · sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due 2 mesi per le categorie A e B; - sei 6 mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavvisopreav- viso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima 13a mensilità ed e il trattamento di fine rapporto di lavoro TFR maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene ap- partiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanzagravi- danza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - • due mesi per le categorie A e B; - • sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con dopo un periodo di prova non superiore a: - :
a) due mesi per le categorie A e i lavoratori inquadrati in categoria A/B; - ;
b) quattro mesi per i lavoratori inquadrati in categoria C/D;
c) sei mesi per le altre categorie. i lavoratori inquadrati in categoria E/F. Durante tale il periodo di prova, è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provalavoro, ovvero alla fine al termine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita fissata contrattualmente per la qualifica cui appartiene l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga sia interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove stesso, ove, sia in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, l’assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in serviziodiviene definitiva.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un Il periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriedeve risultare da atto scritto. Durante tale Non è ammessa nè la protazione nè la rinnovazione. Nel corso del periodo è reciproco il diritto alla di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momentomomento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso nè indennità. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, senza preavvisol'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. In caso La durata del periodo di risoluzione del rapporto di prova rientra nell'effettivo servizio, è regolata come segue: La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, ovvero sospendono la prova stessa per un periodo pari alla fine dello stessodurata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 44; al termine del periodo di astensione dal lavoro, al lavoratore spetta riprenderà la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il decorrenza del periodo di prova venga interrotto per causa la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova stesso ove sia in grado a seguito di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di infortunio sul lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioe malattie professionali.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del Il lavoratore avviene con assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriea , decorrenti dalla data di effettiva assunzione. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, spettante non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorisoluzione stessa. Ove Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore. Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
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Samples: Employment & Human Resources
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene ap- partiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie Categoria Posizione economica Giornate di effettiva prestazione A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale A1 30 A2 30 B B1 C C1 30 C2 45 C3 60 D D1 60 D2 60 D3 60 E E1 60 E2 180 F F1 180 F2 180 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di tredicesima e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore ammesso in servizio del lavoratore avviene consegue l’inserimento definitivo dopo aver prestato, con esito favorevole, un eventuale periodo di prova non superiore acome di seguito indicato: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi di effettivo servizio prestato, per le altre categorieil personale inquadrato nella categoria Quadri e nella categoria di fascia “A”; - tre mesi di effettivo servizio prestato, per il personale inquadrato nelle categorie di fascia “B” e “C”. Il periodo di prova può essere svolto, in tutto o in parte, presso sedi diverse da quelle di destinazione, in relazione alle esigenze di verifica delle attitudini professionali del lavoratore. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatopuò partecipare a corsi di formazione e/o seguire un periodo di apprendimento anche presso altra sede, nel contesto delle esigenze di verifica suddette. Ove il Il superamento del periodo di prova venga interrotto per causa di malattiacomporta l’immissione nell’organico, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con riconoscimento a tutti gli effetti, ivi compresa l’anzianità, del periodo prestato. Trascorso Durante il periodo di prova stabilitoprova, il rapporto potrà essere risolto dalle parti in qualsiasi momento senza che si sia proceduto alla disdetta preavviso e senza diritto ad alcun indennizzo da parte del rapporto datore di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore si intenderà confermato in servizioal trattamento di fine rapporto.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale C C1 C2 C3 30 45 60 D D1 D2 D3 60 60 60 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e Ae B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Samples: CCNL Aiop/Aris
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - • due mesi per le categorie A e B; - • sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
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Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriead un mese. I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi. Durante tale il periodo è reciproco di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il lavoratore, che ha superato il diritto alla risoluzione del rapporto periodo di lavoro in qualsiasi momentoprova senza aver ricevuto disdetta, senza preavvisos'intende automaticamente confermato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro Il servizio prestato durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto va computato a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioeffetti dell'anzianità.
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Samples: Collaborazione Domestica
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con dopo un periodo di prova non superiore a: - due a tre mesi per le categorie A e B; - l'inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per le altre categoriegli inquadramenti superiori. Durante tale il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provatal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché compiuto nonchè ai ratei di ferie e ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita fissata contrattualmente per la qualifica cui appartiene l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavorodello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio a tempo indeterminato.
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