PISCINA Clausole campione

PISCINA. 1. Il Concessionario dovrà usare gli impianti e le attrezzature esclusivamente per le attività ricreative e di formazione sportiva compatibili con il servizio oggetto dell'appalto.
PISCINA. ART. 12 L’utilizzo della piscina è subordinato al rispetto del seguente regolamento: ORARIO mattino: 9:00 – 13:30; pomeriggio: 16:00 - 19:30 • Entrare in piscina, dalla vaschetta lava piedi, sciacquare scrupolosamente piedi e ciabatte nonché fare la doccia • Uscire, utilizzando l’apposito camminamento • Osservare scrupolosamente lo specifico regolamento della Piscina del Xxxxxxx Xxxxxx • Correre e rincorrersi all'interno di tutta la struttura • Utilizzare lo scivolo gonfiabile senza la presenza dell’assistente bagnanti • Fare il bagno in piscina, al di fuori dell’orario esposto • Lasciare indumenti (borse, scarpe, vestiti) sopra o sotto i lettini e le sdraio • Consumare cibi di qualsiasi genere sul solarium • Tuffarsi in zone dove lo specchio d’acqua non è libero e/o con indumenti che non siano il costume da bagno • Giocare creando confusione o disturbando gli altri utenti • Consultare l’assistente bagnanti per l’utilizzo dei giochi presenti in piscina delle sdraio edei lettini • Mantenere la massima pulizia e igiene personale;
PISCINA. La piscina riabilitativa è un ambiente terapeutico fondamentale nei percorsi fisioterapici, è suddivisa in tre zone con profondità di 90, 120 e 180 cm e la temperatura dell’acqua è mantenuta a 33° per beneficiare degli effetti vasodilatatori e miorilassanti del calore. La terapia in acqua è importante perchè offre la possibilità di eseguire gli esercizi in totale assenza di gravità, consentendo lo svolgimento del corretto lavoro muscolare; grazie a questo step in vasca è possibile ripristinare l’articolarità ed accorciare i tempi di riabilitazione.
PISCINA. Verifica a monte della gestione, del buon funzionamento dell’impianto motori della piscina, in contradditorio con la Stazione Appaltante, al fine dell’individuazione di eventuali mal funzionamenti il correttivo dei quali resterà a carico della Stazione appaltante. CHE le lavorazioni di cui sopra per l’aggiudicatario comporteranno una spesa quantificabile in €.5.000,00 che verrà compensata con uno sgravio di pari importo da operare sul canone di affitto previsto, già nel corso del primo anno di gestione; CHE l’Amministrazione comunale provvederà tramite gli uffici competenti alla verifica dell’esecuzione dei lavori a scomputo di cui verrà redatto apposito verbale; Qualora l’esito della verifica risultasse negativo non si darà corso allo sgravio previsto. I soggetti interessati possono presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17.05.2013, pena l’esclusione; La gestione in concessione a terzi degli impianti sportivi e annesse strutture sarà affidata all’Impresa individuale, Società o Cooperativa che avrà presentato l'offerta in aumento economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica, redatta in lingua italiana e utilizzando il modulo di cui all’allegato “n.1”, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano del plico entro le ore 12,00 del giorno 17.06.2013, all’Ufficio Protocollo del Comune di Samatzai sito in Piazza Xxxxx Xxxxx , che rilascerà apposita ricevuta. Il plico dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e riportare i dati del mittente e la dicitura: “Offerta per asta pubblica del giorno 20.06.2013 ore 11,00 – Affidamento in gestione degli impianti sportivi e annesse strutture ubicati nel Parco Comunale “ Sa Pinnetta”. Lo stesso dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente sigillate , recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “PLICO A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - “PLICO B) OFFERTA ECONOMICA” .
PISCINA. Verifica a monte della gestione, del buon funzionamento dell’impianto motori della piscina, in contradditorio con la Stazione Appaltante, al fine dell’individuazione di eventuali mal funzionamenti il correttivo dei quali resterà a carico della Stazione appaltante. Le lavorazioni di cui sopra per l’aggiudicatario comportano una spesa quantificata in €.5.000,00 che verrà compensata con uno sgravio di pari importo da operare sul canone di affitto previsto, già nel corso del primo anno di gestione; l’Amministrazione comunale provvederà tramite gli uffici competenti alla verifica dell’esecuzione dei lavori a scomputo di cui verrà redatto apposito verbale; Qualora l’esito della verifica risultasse negativo non si darà corso allo sgravio previsto. Il canone annuo che la Società , gestore, dovrà pagare al Comune è pari all’offerta per il primo anno ed incrementato annualmente secondo l’indice ISTAT; Detto canone dovrà essere pagato in rate trimestrali anticipate;. Il Gestore potrà utilizzare gli impianti in questione per le attività funzionali ed anche per il conseguimento di risultati economici, accollandosi interamente i rischi d’impresa e così potrà organizzare manifestazioni sportive, ricreative, del tempo libero, divertimento, attività didattiche, professionali, bar, ricettività in genere, attività musicali e quanto altro ritenga opportuno per il conseguimento del risultato di gestione purché non in contrasto con le leggi dello Stato o con i regolamenti comunali. Il Gestore dovrà impegnarsi per la custodia, dei beni affidati per le 24 ore della giornata e per tutto il tempo della durata dell’appalto. Si impegnerà, inoltre, per la conservazione, e la buona manutenzione per la perfetta efficienza e massima igiene e pulizia dei locali, delle attrezzature ed impianti oltre che delle aree di pertinenza del parco comunale. L’Amministrazione sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni al concessionario, a terzi e cose per fatti occorsi nel tempo di affidamento contrattuale.
PISCINA. Le informazioni sulla casa vacanza indicano anche se la casa ha la piscina, insieme alle indicazioni sulle date di apertura stagionale della piscina stessa. La preghiamo di notare, in ogni caso, che le date di apertura e chiusura della stagione possono essere cambiate in base alle condizioni atmosferiche. Prenda nota degli orari di apertura indicati dai gestori della piscina nei complessi turistici e di altre regole particolari che possono riguardare l’uso della piscina.
PISCINA. Si è provveduto a predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ▪ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Si potrà pertanto accedere in vasca massimo 14 persone in contemporanea. ▪ Si è provveduto a regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. ▪ Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione si provvede ad assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare. ▪ Prima dell’apertura della vasca verrà confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio saranno ripetute durante tutta l’apertura della piscina a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. ▪ Si rispettano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. ▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). ▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione sarà garantita ad...

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: