Posizione economica C1 Clausole campione

Posizione economica C1. Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative, sociali, amministrative: prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in équipe, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche. Le posizioni lavorative si concretizzano per: · la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali particolari; · l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio delle attività; · la partecipazione in équipe al piano di trattamento e di riabilitazione, esteso all'integrazione scolastica; · lo svolgimento di attività didattica, nonché attività finalizzata alla propria formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di lavoro cui si partecipa con autonomia operativa; · la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposti. Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Posizione economica C1. Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche.
Posizione economica C1. Specifiche professionali: . adeguate conoscenze ed esperienze acquisite ; . organizzazione di attività ; . coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio. Contenuti professionali di base : - Lavoratore che , nel settore assegnato e nell’ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta , modifica e sceglie i materiali puù idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all’unità che eventualmente dirige o coordina.
Posizione economica C1. PROFILO PROFESSIONALE: Consigliere PROFILO PROFESSIONALE: Direttore
Posizione economica C1. Specifiche professionali: - adeguate conoscenze ed esperienze acquisite; - organizzazione di attività; - coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio. Contenuti professionali di base: - Lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina. - Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. - Lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali è ripartito.- Lavoratore che, nell'ambito dell'area tecnica assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Posizione economica C1. PROFILO PROFESSIONALE: Consigliere Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, svolge attività attinenti alla sua competenza professionale specifica nel settore assegnato, quali, ad esempio, studio di metodologie di lavoro, ricerca e controllo economico della gestione, nonché attività di programmazione e controllo, progettazione, studio, direzione lavori, collaudi e perizie; nel settore informatico cura l’analisi del settore da meccanizzare, la realizzazione dei programmi e la loro manutenzione, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro di elaborazione e comunicazione dati, ovvero uno o più settori nei quali è ripartito; svolge attività di traduzioni ed interpretariato in almeno due lingue estere, anche in simultanea nei linguaggi tecnico, economico e mercantile e giuridico; può essere preposto ad unità organiche interne aventi funzioni amministrative, commerciali, fiscali e di controllo contabile presso gli organi periferici dell'Amministrazione, anche con compiti di coordinamento di altre posizioni di lavoro presso gli organi centrali. PROFILO PROFESSIONALE: Direttore Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, svolge attività attinenti alla propria competenza professionale quali, ad esempio, istruttoria di affari particolarmente complessi o di studio di problemi di natura amministrativa, economica, finanziaria, giuridica, tecnica; coordina le funzioni amministrative e di controllo; collabora nell'attività di direzione degli uffici o nelle attività di progettazione, direzione lavori, collaudi, perizie; esplica compiti di diretta collaborazione nell'area della ricerca economico- aziendale e giuscontabilistica nonché nella verifica amministrativa e contabile e di controllo di gestione; coordina, nell'area dell'informatica, gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei processi ICT, definisce le specifiche tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete, realizza prodotti di analisi, valuta prodotti software e soluzioni hardware, controlla gli standard di funzionamento.
Posizione economica C1. PROFILO PROFESSIONALE : Consigliere :coordina, nelle diverse aree organizzative, nell'ambito del settore assegnato per la specifica professionalità amministrativa, tecnica e informatica ,l'attività di gruppi operativi ovvero organizza unità operative semplici e svolge attività di studio, istruttoria e certificativa; comunica i provvedimenti adottati dall'Azienda e predispone la corrispondenza di servizio; collabora con le posizioni superiori nelle attività di vigilanza, ispettiva, organizzativa, di verifica, di accertamento e controllo; realizza programmi di natura complessa proponendo le eventuali modifiche e perfezionamenti, partecipa anche in qualità di segretario ad organismi e gruppi di lavoro. Nella posizione economica C1 confluiscono gli ex profili di Consigliere amministrativo, Consigliere tecnico, Collaboratore capo amministrativo, Collaboratore capo tecnico, Programmatore, Consigliere informatico.
Posizione economica C1. Specifiche professionali: Contenuti professionali di base:

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  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.