PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Clausole campione

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. Le dimissioni o il licenziamento dell’operaio non in prova e che non avvenga ai sensi dell’art. 28, dovranno avere luogo con un preavviso di: tre settimane per l’operaio con anzianità fino a 5 anni; quattro settimane per l’operaio con anzianità oltre i 5 anni. Il preavviso deve essere dato per iscritto e, di regola, in giorno di paga o di sabato. In caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso dallo stesso non dato. L’azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso corrispondendo la paga delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso. Il periodo di preavviso lavorato vale a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di corresponsione di indennità sostitutiva, esso sarà computato nel calcolo dell’anzianità utile ai fini del trattamento di fine rapporto e del pensionamento integrativo di cui all’accordo 26 febbraio 1958. Il periodo di preavviso non può essere sostitutivo del periodo di ferie.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. Il rapporto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. La risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avvenire con reciproco preavviso, da comunicarsi con lettera raccomandata, nei seguenti termini: quadri ed impiegati di 1° livello ruolo giochi e amministrazione: * fino ad anni 5 di anzianità mesi 2; * fino ad anni 10 di anzianità mesi 3; * oltre ad anni 10 di anzianità mesi 4. Impiegati di 2°, 3°, 4º livello ruolo giochi e amministrazione: * fino ad anni 5 di anzianità mesi 1; * fino ad anni 10 di anzianità gg. 45; * oltre ad anni 10 di anzianità mesi 2. Impiegati di 5°, 6°, 7º livello ruolo giochi e amministrazione, personale ruolo ausiliario: * fino ad anni 5 di anzianità gg. 15; * fino ad anni 10 di anzianità mesi 1; * oltre ad anni 10 di anzianità gg. 45. La disdetta decorrerà dalla metà o dalla fine del mese a seconda che venga notificata nella prima o nella seconda quindicina. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra, una indennità pari all'importo di retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Qualora il dipendente dimissionario non rispetti i termini prescritti per il preavviso, l'Azienda ha facoltà di ritenere sulle sue spettanze l'importo dell'indennità sostitutiva. In caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità relativa. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, concederà al dipendente, brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione, la distribuzione e la durata dei suddetti permessi sarà stabilita in rapporto alle esigenze dell'Azienda.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. 1. Ferme restando le disposizioni di legge che regolano la materia, il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:  Lavoratori con qualifica 10 giorni di calendario, operaia decorrenti da qualunque giorno della settimana  Lavoratori con qualifica impiegatizia Anni compiuti l i v e l l i di servizio 7°e 6° 5° 4° e 3° fino a 5 anni mesi 2 mesi 1 e ½ mesi 1 da 5 anni a 10 mesi 3 mesi 2 mesi 1 e ½ oltre 10 anni mesi 4 mesi 2 e ½ mesi 2
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 18 (licenziamento per mancanze) della presente regolamentazione per gli operai o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni di calendario. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Nota a verbale Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle industrie boschive e forestali.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria di appartenenza: Anni di servizio Quadri VII - VI Categoria V - IV Categoria III - II Categoria fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese oltre i 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. 1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti: • fino a 5 anni di servizio compiuti: Quadro - 1 60 2 - 3- 3s 30 4 – 5 20 6 - 7 15 • oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: Quadro - 1 90 2 - 3-3s 45 4 – 5 30 6 - 7 20 • oltre i 10 anni di servizio compiuti: Quadro 120 2 - 3-3s 60 4 – 5 45 6 - 7 20
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. Fermo restando quanto previsto dalla lettera B) dell’articolo 31 del presente contratto e dall’articolo 2119 del codice civile, nonché dall’ultimo comma del presente articolo, superato il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto, da nessuna delle due parti, senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e del livello professionale cui appartiene il dipendente. 2 mesi per VIII e VII livello; 1 mese e ½ per VI e V livello; 1 mese per III e IV livello. 3 mesi per VIII e VII livello; 2 mesi per VI e V livello; 1 mese per III e IV livello. 4 mesi per VIII e VII livello; 2 mesi e ½ per VI e V livello; 1 mese e ½ per III e IV livello. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. Nell’ipotesi di raggiungimento del limite di età previsto dalla norme di legge vigenti in materia di previdenza e quiescenza applicabili nella Xxxxx Xxxxx Xxxxx, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l’Università di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal giorno successivo a quello del compimento dell’età prevista.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI. 1 - Fermo restando quanto previsto per il licenziamento per giusta causa, il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).